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11.2000.107

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-10-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.10.2000 11.2000.107 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.10.2000 11.2000.107 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.10.2000 11.2000.107

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2000.00107 Lugano 23 ottobre 2000 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.____.______ (dichiarazione di scomparsa) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 29 ottobre 1999 dall'avv. __________ __________ __________ -__________, __________, chiedente la revoca della dichiarazione di scomparsa di __________ __________ __________ __________, già in __________, decretata il 4 giugno 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città su istanza di __________ __________, __________; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione :     1.   Se dev’essere accolta l'appellazione del 2 ottobre 2000 presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 19 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che __________ __________ __________ (1946), cittadino __________, e __________ __________ (1940) si sono sposati a __________ il __________ 1984; che con decreto del 4 giugno 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato, su istanza di __________, la scomparsa del marito con effetto dal 15 gennaio 1991; che il 29 ottobre 1999 l'avv. __________ __________ __________ -__________, console onorario della Repubblica Federale __________, ha chiesto la revoca della citata dichiarazione di scomparsa, __________ __________ __________ risultando ancora in vita; che il 26 novembre 1999 __________ __________ si è opposta all'istanza, postulando ulteriori accertamenti; che esperita l'istruttoria, __________ __________ ha chiesto, il 15 settembre 2000, l'assunzione di nuovi mezzi di prova; che con decreto del 19 settembre 2000 il Pretore ha accolto l'istanza e ha revocato la dichiarazione di scomparsa, senza prelevare tasse né spese; che contro il citato decreto __________ __________ è insorta con un appello del 2 ottobre 2000 nel quale chiede, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata o, in via subordinata, l'assunzione delle prove sollecitate il 15 settembre 2000 (escussione testimoniale della suocera e dello stesso marito); che l'appello non è stato intimato all'avv. __________ __________ __________ -__________; e considerando in diritto: che una dichiarazione di scomparsa può essere revocata dal giudice, a richiesta di ogni interessato, se la persona riappare oppure se pervengono informazioni attestanti che essa è ancora viva o lo era a un determinato momento (Egger in: Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 39 CC; Nägeli/Guggenbühl in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 12 ad art. 38; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 3 a edizione, pag. 41); che in concreto il Pretore ha revocato la dichiarazione di scomparsa sulla scorta di quanto hanno attestato __________ __________, fratellastro dello scomparso, e __________ __________r, agente di polizia a __________ (__________), davanti __________ __________ nel maggio del 2000; che, dopo avere esposto perplessità sui tempi trascorsi tra le prime dichiarazioni di ricomparsa (1997) e l'istanza (1999), l'appellante sottolinea la genericità delle testimonianze e contesta l'esistenza di elementi atti a revocare la dichiarazione di scomparsa; che dalle dichiarazioni di __________ __________ (31 maggio 2000) e di __________ __________ (18 maggio 2000) rese davanti al giudice __________ __________ __________ risulta che __________ __________ __________ è stato visto a __________ nel novembre del 1999 e che nel maggio del 2000 ha telefonato a sua madre per la festa della mamma; che l'appellante non censura le predette dichiarazioni di falso, ma ritiene necessario un approfondimento della situazione; che nondimeno tali dichiarazioni, circostanziate e univoche, sono sufficienti per ritenere ancora vivo __________ __________ __________; che, contrariamente a quanto reputa l'appellante, non è necessario sapere dove l'interessato risieda, le notizie sulla sua esistenza essendo sufficienti per non ritenerlo scomparso; che le perplessità sui tempi di trasmissione della documentazione dalla __________ sono superate dalle dichiarazioni rese dai testimoni davanti al giudice tedesco e, comunque sia, non bastano a mettere in dubbio la veridicità delle stesse; che l'appello deve pertanto essere respinto, le prove offerte dall'appellante rivelandosi superflue; che, vista la particolarità del caso, si prescinde dal riscuotere tasse o spese, né si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato nemmeno notificato; per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC, pronuncia:

1.   L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3.   Intimazione:

– __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________ -__________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario