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11.1999.8

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-03-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La pronuncia del divorzio è passata in giudicato e in questa sede rimane litigiosa solo la liquidazione del regime matrimoniale. È pacifico che le parti erano sottoposte al regime ordinario della partecipazione agli acquisti e che le particelle n. __________e __________RFD di __________ rientrano nei beni propri del marito, mentre la particella n. __________RFD, acquistata durante il matrimonio, fa parte degli acquisti del convenuto. Procedendo alla liquidazione del regime matrimoniale, il Pretore ha ritenuto che il convenuto non aveva provato di avere ricevuto nel 1990 un prestito di fr. 15’000.– dal padre e non ha quindi inserito tale posta nel passivo degli acquisti maritali. Egli ha poi determinato il credito compensatorio della massa degli acquisti del marito verso quella dei beni propri in fr. 114’500.– per la riattazione del rustico posto sulla particella n. __________RFD, in fr. 362’000.– per la riattazione dell’esercizio pubblico sulla particella __________RFD e ha fissato in fr. 71’640.– il valore venale della particella n. __________RFD, acquistata dal marito durante il matrimonio. Ciò posto, il Pretore ha calcolato il valore degli acquisti in fr. 548’140.– e ne ha dedotto passivi per fr. 203’000.–, riconoscendo alla moglie una partecipazione all’aumento di fr. 172’570.–.

E. 2 L’appellante sostiene che l’aumento calcolato dal primo giudice è troppo elevato e chiede che la partecipazione dell’attrice sia ridotta a fr. 62’242.– poiché il totale degli acquisti sarebbe di fr. 350’484.–, mentre i passivi sarebbero di fr. 218’000.–, donde un aumento di fr. 132’484.–. Egli rimprovera dapprima al Pretore di non aver considerato nei passivi dei suoi acquisti il prestito di fr. 15’000.– che egli ha ricevuto dal padre nel 1990 per far fronte al pagamento di imposte. Fa valere che la dichiarazione dell’8 agosto 1990, sottoscritta dal proprio padre, non può essere messa in dubbio da quanto ha dichiarato il teste __________, secondo il quale potrebbe riferirsi a un prestito successivo. La critica è sprovvista di buon diritto. Il convenuto ha invero versato agli atti, con la duplica, una dichiarazione dell’8 agosto 1990 sottoscritta anche dal padre __________, nella quale egli dichiarava di avere ricevuto da quest’ultimo un prestito di fr. 15’000.– per il pagamento di imposte (doc. 3). Il testimone __________ ha riferito però di avere preparato per il convenuto, nel 1997, la bozza di una dichiarazione in cui quest’ultimo si riconosceva debitore verso il proprio padre di un prestito di fr. 15’000.– (verbale del 16 dicembre 1997, pag. 4), precisando che tale bozza non corrispondeva al documento datato 8 agosto 1990. Non si può pertanto ritenere – contrariamente a quanto sostiene l’attrice – che la dichiarazione sia stata preparata in vista della causa. Ciò non toglie, per altro verso, che il noto documento costituisca una semplice affermazione di parte (una dichiarazione scritta non potrebbe sostituire del resto l’audizione di un testimone: Rep. 1983 pag. 69 e 70). In quanto tale, esso configura perciò un mero indizio, che non ha da solo forza probante se non è sorretto da altre prove o da altri indizi chiari e concordanti. E, in concreto, il padre dell’appellante, che ha sottoscritto per accordo la nota dichiarazione, non è stato sentito come testimone. Sia come sia, si volesse anche negare al documento ogni valore, la questione non ha portata pratica, l’appello dovendo – come si vedrà in appresso – essere accolto già per altri motivi.

E. 3 .   L’appellante ribadisce che la particella n. __________RFD __________ è un suo bene proprio e, pur non contestando le risultanze della perizia giudiziaria, chiede che l’importo di fr. 60’015.75 corrispondente al valore dei lavori da lui eseguiti personalmente nel rustico non sia attribuito ai suoi acquisti. Fa valere di aver contribuito all’esercizio pubblico della moglie senza controprestazione, di modo che per motivi di equità non si giustificherebbe di riconoscere alla sua massa degli acquisti un credito compensatorio. Anche tale argomentazione è destinata all’insuccesso. Il convenuto non ha fatto valere in prima sede un suo eventuale credito per il lavoro fornito nell’esercizio pubblico gestito dalla moglie e non ha cifrato le sue pretese, limitandosi a generiche affermazioni, per altro contestate dalla moglie. Non può dunque prevalersi della sua collaborazione lavorativa per opporsi al credito compensatorio tra le masse previsto dall’art. 209 cpv. 3 CC. Non vi è d’altra parte dubbio sul fatto che la prestazione lavorativa di un coniuge, nella misura in cui ha apportato un aumento di valore di un bene, giustifica un compenso tra la massa a cui appartiene il bene e quella degli acquisti (DTF 123 III 152, consid. 6a; Stettler/Waelti, Droit civil IV, 2 a edizione, Friburgo 1997, n. 253 pag. 138-139; Näf-Hoffmann, Schweizerisches Ehe- und Erbrecht, Zurigo 1998, n. 1396 pag. 391). Al riguardo l’appello è quindi sprovvisto di consistenza.

E. 4 L’appellante non

contesta che sulla sua particella n. __________RFD, ricevuta in donazione e su

cui sorge l’esercizio pubblico, sono stati eseguiti lavori di ampliamento e di

ristrutturazione che ne hanno aumentato il valore, e ammette di aver acquistato

durante il matrimonio la particella n. __________ RFD. Egli rimprovera tuttavia

al primo giudice di essersi fondato, per il calcolo della partecipazione agli acquisti

rivendicata dalla moglie, sui valori contenuti nella perizia di parte fatta

eseguire dall’attrice nel 1994, che sarebbero troppo elevati e non terrebbero

conto della notevole diminuzione del valore di reddito intervenuta dopo il

1994, attestata dalle osservazioni alla perizia da lui prodotte agli atti.

a)

Trattandosi

di investimenti operati dal marito in favore di beni propri con beni

provenienti dagli acquisti, è applicabile l’art. 209 cpv. 3 CC, secondo il

quale se una massa patrimoniale ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o

alla conservazione di beni dell’altra e ne è derivato un maggior valore o un

deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed

è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o

dell’alienazione. Per il calcolo del plusvalore sono determinanti il valore

iniziale del bene oggetto della miglioria, il valore dell’investi-mento

(ottenuto sommando al valore iniziale del bene il costo dei lavori e

l’eventuale contributo lavorativo dell’uno o dell’altro coniuge) e il valore

del bene al momento dello scioglimento del regime (

Deschenaux/Steinauer

, Le nouveau droit matrimonial, Berna,

1987, § 27 C III pag. 345-346; cfr. esempi forniti in

Näf-Hoffmann

, op. cit., n. 1363 pag. 380). Per valore dei

beni si intende il valore venale (art. 211 CC per analogia). Il credito di

partecipazione non corrisponde alla metà degli acquisti di un coniuge, ma solo

all’aumen-to degli acquisti, ossia alla differenza tra il valore totale degli

acquisti, inclusi i beni reintegrati e i compensi, e i debiti che gravano tali

beni (art. 210 cpv. 1 CC).

b)

Nel

diritto ticinese lo scioglimento del regime dei beni non è retto dal principio

inquisitorio (cfr. per gli altri Cantoni:

Bühler/Spühler

,

Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 44 e 47 ad art. 158 CC) né

l’applicazione di tale principio è imposta dal diritto federale (

Poudret/Mercier

, l’unité du jugement en

divorce et l’office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 323 a

metà). L’onere di provare la consistenza degli acquisti di un coniuge e

l’eventuale aumento su cui vantare pretese incombe a chi intende prevalersene,

ossia in concreto all’attrice, che doveva addurre i dati e fornire le prove

necessarie per l’emanazione del giudizio.

c)

Nella

perizia di parte prodotta dall’attrice (doc. L) l’architetto __________ ha

precisato di non aver considerato, nel valore del fondo n. __________, la parte

abitativa e la struttura esistente prima della riattazione eseguita nel 1982

(doc. L, pag. 18). Invano si cercherebbe nel referto qualsiasi indicazione sul

valore complessivo dell’immobile prima della riattazione (casa civile

d’abitazione: relazione tecnica doc. C). Il perito incaricato dall’attrice non

si è pronunciato del resto nemmeno sul valore attuale della parte di stabile

non occupata dall’esercizio pubblico, di modo che manca qualsiasi informazione

attendibile sul valore complessivo del fondo n. __________RFD, diversamente da

quanto avvenuto per il fondo n. __________RFD (perizia giudiziaria, fascicolo

giallo). Il rapporto __________ prodotto dal convenuto (doc. 4) ricalca lo

schema della perizia di parte dell’attrice e si limita alla correzione di

taluni valori (lavoro fornito personalmente dal convenuto, valore del fondo n.

__________ecc.), senza fornire dati sulla parte di costruzione non interessata

dall’ampliamento del 1982 e sul valore complessivo del fondo nel 1997. Tali

valori, decisivi ai fini del giudizio, non sono reperibili nemmeno nell’incarto

richiamato dal Municipio di __________ (richiami, fascicolo grigio). Le parti

hanno infatti concentrato l’istruttoria sull’aumento di valore degli investimenti

dal 1982 al 1997, senza avvedersi che tale dato è solo uno degli elementi da

tenere in considerazione per il calcolo del compenso tra le masse previste

dall’art. 209 cpv. 3 CC e che, preso isolatamente, esso non consente di

calcolare il credito di partecipazione derivante dall’eventuale aumento. Sulla

base dell’istruttoria non si può quindi valutare il diritto al compenso

spettante alla massa degli acquisti del marito nei confronti della massa dei

beni propri, vista l’assoluta mancanza di termini di confronto (I CCA, sentenza

del 23 giugno 1997 nella causa L. c. L.).

d)

L’appellante,

a ogni modo, riconosce un aumento dei suoi acquisti di fr. 132’484.– e offre

all’attrice un credito di partecipazione di fr. 66’242.– (appello, pag. 6 in

fondo). Avendo fallito nell’onere della prova che le incombeva, l’attrice non

può vedersi riconoscere più di quanto ammesso dal convenuto. L’appello deve di

conseguenza essere accolto, ancorché per motivi diversi da quelli esposti, e la

sentenza impugnata riformata nel senso di ridurre a fr. 66’242.– l’importo

dovuto dal marito alla moglie per lo scioglimento del regime matrimoniale.

E. 5 Gli oneri processuali seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 CPC). L’appellante ottiene causa vinta sulla liquidazione del regime matrimoniale, di modo che l’appellata deve sopportare i costi della procedura di ricorso, con obbligo di rifondere all’appellante un’equa indennità per ripetibili. L’esito dell’attuale giudizio implica anche la riforma del dispositivo sulle spese di prima sede, che vanno addebitate per un terzo al convenuto e per il resto all’attrice, con obbligo di rifondere al convenuto un’adeguata indennità per ripetibili, proporzionale al grado di soccombenza. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1.  A titolo di liquidazione del regime matrimoniale __________ __________ è condannato a versare a __________ __________ fr. 66’242.– con interessi al 5% dal 18 dicembre 1998.

3.  La tassa di giustizia di fr. 3’000.– e le spese di fr. 2’550.– sono poste per un terzo a carico del convenuto e per il resto a carico dell’attrice, che rifonderà all’attore fr. 5’300.– per ripetibili ridotte. II.   Gli oneri processuali, consistenti in a) tassa di giustizia      fr. 1’500.– b) spese                         fr. 50.– fr. 1’550.– già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________a, che rifonderà all’appellante fr. 1’200.– per ripetibili di appello. III.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________. __________i, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.03.1999 11.1999.8 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.03.1999 11.1999.8 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.03.1999 11.1999.8

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.99.00008 Lugano 16 marzo 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 6 novembre 1996 da __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________. __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se deve essere accolto l’appello del 15 gennaio 1999 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 18 dicembre 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto:                    A .   __________ __________ (1947) e __________ __________ (1949) si sono sposati a __________ il __________ 1972. Dall’unione non sono nati figli. La moglie, esercente, ha gestito dal 1982 il “__________ __________ ”, posto in uno stabile di proprietà del marito, il quale collaborava nel locale. L’11 giugno 1993 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 22 luglio 1993. Essa si è costituita un domicilio proprio nell’ottobre 1993, con il consenso del marito. Un secondo tentativo di conciliazione è fallito il 3 settembre 1996. B. __________ __________ ha promosso il 6 novembre 1996 azione di divorzio, chiedendo fr. 153’100.– in liquidazione del regime matrimoniale e fr. 50’000.– quale indennità per il trasferimento dell’esercizio pubblico, rispettivamente quale contributo straordinario. __________ __________ si è opposto al divorzio. Nei successivi allegati le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Chiusa l’istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 27 ottobre 1998 __________ __________ si è confermata nelle domande di petizione, aumentando a fr. 187’480.80 la pretesa in liquidazione del regime matrimoniale. __________ __________ ha aderito con il suo memoriale del 2 novembre 1998 al divorzio e ha offerto in liquidazione del regime matrimoniale fr. 59’000.–, opponendosi a ogni altra pretesa. Al dibattimento finale dell’11 novembre 1998 le parti hanno riaffermato le loro posizioni. C. Con sentenza del 18 dicembre 1998 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha condannato il marito a versare alla moglie fr. 172’570.– a titolo di scioglimento del regime matrimoniale. La tassa di giustizia di fr. 3’000.– e le spese sono state poste per un quarto a carico dell’attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 6’000.– per ripetibili ridotte. D .   Contro la sentenza citata __________ __________ è insorto con un appello del 15 gennaio 1999 nel quale chiede di ridurre l’importo dovuto alla moglie per lo scioglimento del regime matrimoniale a fr. 66’242.–. Nelle sue osservazioni del 18 febbraio 1999 __________ __________ propone il rigetto dell’appello e la conferma del giudizio impugnato. Considerando in diritto: 1. La pronuncia del divorzio è passata in giudicato e in questa sede rimane litigiosa solo la liquidazione del regime matrimoniale. È pacifico che le parti erano sottoposte al regime ordinario della partecipazione agli acquisti e che le particelle n. __________e __________RFD di __________ rientrano nei beni propri del marito, mentre la particella n. __________RFD, acquistata durante il matrimonio, fa parte degli acquisti del convenuto. Procedendo alla liquidazione del regime matrimoniale, il Pretore ha ritenuto che il convenuto non aveva provato di avere ricevuto nel 1990 un prestito di fr. 15’000.– dal padre e non ha quindi inserito tale posta nel passivo degli acquisti maritali. Egli ha poi determinato il credito compensatorio della massa degli acquisti del marito verso quella dei beni propri in fr. 114’500.– per la riattazione del rustico posto sulla particella n. __________RFD, in fr. 362’000.– per la riattazione dell’esercizio pubblico sulla particella __________RFD e ha fissato in fr. 71’640.– il valore venale della particella n. __________RFD, acquistata dal marito durante il matrimonio. Ciò posto, il Pretore ha calcolato il valore degli acquisti in fr. 548’140.– e ne ha dedotto passivi per fr. 203’000.–, riconoscendo alla moglie una partecipazione all’aumento di fr. 172’570.–. 2. L’appellante sostiene che l’aumento calcolato dal primo giudice è troppo elevato e chiede che la partecipazione dell’attrice sia ridotta a fr. 62’242.– poiché il totale degli acquisti sarebbe di fr. 350’484.–, mentre i passivi sarebbero di fr. 218’000.–, donde un aumento di fr. 132’484.–. Egli rimprovera dapprima al Pretore di non aver considerato nei passivi dei suoi acquisti il prestito di fr. 15’000.– che egli ha ricevuto dal padre nel 1990 per far fronte al pagamento di imposte. Fa valere che la dichiarazione dell’8 agosto 1990, sottoscritta dal proprio padre, non può essere messa in dubbio da quanto ha dichiarato il teste __________, secondo il quale potrebbe riferirsi a un prestito successivo. La critica è sprovvista di buon diritto. Il convenuto ha invero versato agli atti, con la duplica, una dichiarazione dell’8 agosto 1990 sottoscritta anche dal padre __________, nella quale egli dichiarava di avere ricevuto da quest’ultimo un prestito di fr. 15’000.– per il pagamento di imposte (doc. 3). Il testimone __________ ha riferito però di avere preparato per il convenuto, nel 1997, la bozza di una dichiarazione in cui quest’ultimo si riconosceva debitore verso il proprio padre di un prestito di fr. 15’000.– (verbale del 16 dicembre 1997, pag. 4), precisando che tale bozza non corrispondeva al documento datato 8 agosto 1990. Non si può pertanto ritenere – contrariamente a quanto sostiene l’attrice – che la dichiarazione sia stata preparata in vista della causa. Ciò non toglie, per altro verso, che il noto documento costituisca una semplice affermazione di parte (una dichiarazione scritta non potrebbe sostituire del resto l’audizione di un testimone: Rep. 1983 pag. 69 e 70). In quanto tale, esso configura perciò un mero indizio, che non ha da solo forza probante se non è sorretto da altre prove o da altri indizi chiari e concordanti. E, in concreto, il padre dell’appellante, che ha sottoscritto per accordo la nota dichiarazione, non è stato sentito come testimone. Sia come sia, si volesse anche negare al documento ogni valore, la questione non ha portata pratica, l’appello dovendo – come si vedrà in appresso – essere accolto già per altri motivi. 3 .   L’appellante ribadisce che la particella n. __________RFD __________ è un suo bene proprio e, pur non contestando le risultanze della perizia giudiziaria, chiede che l’importo di fr. 60’015.75 corrispondente al valore dei lavori da lui eseguiti personalmente nel rustico non sia attribuito ai suoi acquisti. Fa valere di aver contribuito all’esercizio pubblico della moglie senza controprestazione, di modo che per motivi di equità non si giustificherebbe di riconoscere alla sua massa degli acquisti un credito compensatorio. Anche tale argomentazione è destinata all’insuccesso. Il convenuto non ha fatto valere in prima sede un suo eventuale credito per il lavoro fornito nell’esercizio pubblico gestito dalla moglie e non ha cifrato le sue pretese, limitandosi a generiche affermazioni, per altro contestate dalla moglie. Non può dunque prevalersi della sua collaborazione lavorativa per opporsi al credito compensatorio tra le masse previsto dall’art. 209 cpv. 3 CC. Non vi è d’altra parte dubbio sul fatto che la prestazione lavorativa di un coniuge, nella misura in cui ha apportato un aumento di valore di un bene, giustifica un compenso tra la massa a cui appartiene il bene e quella degli acquisti (DTF 123 III 152, consid. 6a; Stettler/Waelti, Droit civil IV, 2 a edizione, Friburgo 1997, n. 253 pag. 138-139; Näf-Hoffmann, Schweizerisches Ehe- und Erbrecht, Zurigo 1998, n. 1396 pag. 391). Al riguardo l’appello è quindi sprovvisto di consistenza. 4. L’appellante non contesta che sulla sua particella n. __________RFD, ricevuta in donazione e su cui sorge l’esercizio pubblico, sono stati eseguiti lavori di ampliamento e di ristrutturazione che ne hanno aumentato il valore, e ammette di aver acquistato durante il matrimonio la particella n. __________ RFD. Egli rimprovera tuttavia al primo giudice di essersi fondato, per il calcolo della partecipazione agli acquisti rivendicata dalla moglie, sui valori contenuti nella perizia di parte fatta eseguire dall’attrice nel 1994, che sarebbero troppo elevati e non terrebbero conto della notevole diminuzione del valore di reddito intervenuta dopo il 1994, attestata dalle osservazioni alla perizia da lui prodotte agli atti. a) Trattandosi di investimenti operati dal marito in favore di beni propri con beni provenienti dagli acquisti, è applicabile l’art. 209 cpv. 3 CC, secondo il quale se una massa patrimoniale ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altra e ne è derivato un maggior valore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell’alienazione. Per il calcolo del plusvalore sono determinanti il valore iniziale del bene oggetto della miglioria, il valore dell’investi-mento (ottenuto sommando al valore iniziale del bene il costo dei lavori e l’eventuale contributo lavorativo dell’uno o dell’altro coniuge) e il valore del bene al momento dello scioglimento del regime (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna, 1987, § 27 C III pag. 345-346; cfr. esempi forniti in Näf-Hoffmann, op. cit., n. 1363 pag. 380). Per valore dei beni si intende il valore venale (art. 211 CC per analogia). Il credito di partecipazione non corrisponde alla metà degli acquisti di un coniuge, ma solo all’aumen-to degli acquisti, ossia alla differenza tra il valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati e i compensi, e i debiti che gravano tali beni (art. 210 cpv. 1 CC). b) Nel diritto ticinese lo scioglimento del regime dei beni non è retto dal principio inquisitorio (cfr. per gli altri Cantoni: Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 44 e 47 ad art. 158 CC) né l’applicazione di tale principio è imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier, l’unité du jugement en divorce et l’office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 323 a metà). L’onere di provare la consistenza degli acquisti di un coniuge e l’eventuale aumento su cui vantare pretese incombe a chi intende prevalersene, ossia in concreto all’attrice, che doveva addurre i dati e fornire le prove necessarie per l’emanazione del giudizio. c) Nella perizia di parte prodotta dall’attrice (doc. L) l’architetto __________ ha precisato di non aver considerato, nel valore del fondo n. __________, la parte abitativa e la struttura esistente prima della riattazione eseguita nel 1982 (doc. L, pag. 18). Invano si cercherebbe nel referto qualsiasi indicazione sul valore complessivo dell’immobile prima della riattazione (casa civile d’abitazione: relazione tecnica doc. C). Il perito incaricato dall’attrice non si è pronunciato del resto nemmeno sul valore attuale della parte di stabile non occupata dall’esercizio pubblico, di modo che manca qualsiasi informazione attendibile sul valore complessivo del fondo n. __________RFD, diversamente da quanto avvenuto per il fondo n. __________RFD (perizia giudiziaria, fascicolo giallo). Il rapporto __________ prodotto dal convenuto (doc. 4) ricalca lo schema della perizia di parte dell’attrice e si limita alla correzione di taluni valori (lavoro fornito personalmente dal convenuto, valore del fondo n. __________ecc.), senza fornire dati sulla parte di costruzione non interessata dall’ampliamento del 1982 e sul valore complessivo del fondo nel 1997. Tali valori, decisivi ai fini del giudizio, non sono reperibili nemmeno nell’incarto richiamato dal Municipio di __________ (richiami, fascicolo grigio). Le parti hanno infatti concentrato l’istruttoria sull’aumento di valore degli investimenti dal 1982 al 1997, senza avvedersi che tale dato è solo uno degli elementi da tenere in considerazione per il calcolo del compenso tra le masse previste dall’art. 209 cpv. 3 CC e che, preso isolatamente, esso non consente di calcolare il credito di partecipazione derivante dall’eventuale aumento. Sulla base dell’istruttoria non si può quindi valutare il diritto al compenso spettante alla massa degli acquisti del marito nei confronti della massa dei beni propri, vista l’assoluta mancanza di termini di confronto (I CCA, sentenza del 23 giugno 1997 nella causa L. c. L.). d) L’appellante, a ogni modo, riconosce un aumento dei suoi acquisti di fr. 132’484.– e offre all’attrice un credito di partecipazione di fr. 66’242.– (appello, pag. 6 in fondo). Avendo fallito nell’onere della prova che le incombeva, l’attrice non può vedersi riconoscere più di quanto ammesso dal convenuto. L’appello deve di conseguenza essere accolto, ancorché per motivi diversi da quelli esposti, e la sentenza impugnata riformata nel senso di ridurre a fr. 66’242.– l’importo dovuto dal marito alla moglie per lo scioglimento del regime matrimoniale. 5. Gli oneri processuali seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 CPC). L’appellante ottiene causa vinta sulla liquidazione del regime matrimoniale, di modo che l’appellata deve sopportare i costi della procedura di ricorso, con obbligo di rifondere all’appellante un’equa indennità per ripetibili. L’esito dell’attuale giudizio implica anche la riforma del dispositivo sulle spese di prima sede, che vanno addebitate per un terzo al convenuto e per il resto all’attrice, con obbligo di rifondere al convenuto un’adeguata indennità per ripetibili, proporzionale al grado di soccombenza. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1.  A titolo di liquidazione del regime matrimoniale __________ __________ è condannato a versare a __________ __________ fr. 66’242.– con interessi al 5% dal 18 dicembre 1998.

3.  La tassa di giustizia di fr. 3’000.– e le spese di fr. 2’550.– sono poste per un terzo a carico del convenuto e per il resto a carico dell’attrice, che rifonderà all’attore fr. 5’300.– per ripetibili ridotte. II.   Gli oneri processuali, consistenti in a) tassa di giustizia      fr. 1’500.– b) spese                         fr. 50.– fr. 1’550.– già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________a, che rifonderà all’appellante fr. 1’200.– per ripetibili di appello. III.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________. __________i, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria