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11.1999.79

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-07-26 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Giusta l’art. 145 CC, proposta l’azione di divorzio, il giudice prende le opportune misure provvisionali per la durata del processo. Il giudice e le parti possono far capo alla misure dell’art. 145 CC fintanto che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario, ossia fino al decorso infruttuoso del termine di ricorso (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 54 all’art. 145 CC; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, n. 29 all’art. 145; Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht pag. 545 n. 79; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4 a edizione, pag. 178, n. 885). Fino al passaggio in giudicato della pronuncia del divorzio i contributi alimentari sono retti dagli art. 163 segg. CC, mentre un volta pronunciato lo scioglimento del matrimonio per divorzio con sentenza passata in giudicato, le prestazioni alimentari sono disciplinate dagli art. 151 e 152 CC.

E. 2 La giurisprudenza di questa Camera considerava nondimeno, in ossequio all’art. 310 cpv. 4 lett. a CPC, che i dispositivi di una sentenza di divorzio “in materia di prestazione di alimenti” fossero “provvisoriamente esecutivi“, senza cauzione e senza espressa menzione nella sentenza, non appena il Pretore avesse statuito al riguardo (Rep. 1979 pag. 274, 1974 pag. 321). Il Tribunale federale avendo dichiarato tale giurisprudenza contraria al diritto federale, l’art. 310 cpv. 4 lett. a CPC andrà interpretato d’ora innanzi nel senso che la disciplina provvisionale rimarrà in vigore per tutta la durata della causa di divorzio, fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva. Nella fattispecie la pronuncia del divorzio è passata in giudicato il 28 giugno 1999. Le misure provvisionali decretate dal Pretore dovevano quindi rimanere in vigore fino a quella data. Ne segue l’accoglimento dell’appello e la conseguente riforma del giudizio impugnato. II.   Sull’appello adesivo

E. 3 L’istante postulava la revoca delle misure provvisionali, sostenendo che da oltre tre anni la convenuta vive con un terzo, ragione per cui continua a incassare il contributo alimentare abusivamente. Ora, il diritto di riscuotere un contributo alimentare può trascendere nell’abuso, che però va ravvisato con grande cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione,

n. 584 ad art. 2 CC). Finora la giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere solo in abusi di carattere economico, ove il coniuge richiedente rifiuti informazioni sulle sue proprie condizioni finanziarie oppure postuli un contributo alimentare pur essendo in grado di provvedere alle proprie necessità da sé solo, o perché mantenuto da un concubino o perché al beneficio di redditi conseguiti in altro modo (Lüchinger/Geiser op. cit., n. 19 ad art. 145 CC; Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 218 n. 04.71; Bühler/Spühler op. cit., n. 134 ad art. 145 CC; Ergänzungsband 1991, n. 134 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 454). A sostegno della propria istanza di revoca l’istante si era limitato ad addurre, davanti al Pretore, che la convenuta avrebbe continuato a percepire il contributo provvisionale nonostante le fosse stato negato ogni contributo alimentare in esito al divorzio, e avrebbe continuato a riscuotere il contributo per tutta la durata delle ferie giudiziarie e della procedura di appello, visto l’effetto sospensivo di un eventuale gravame. Nella misura in cui l’appellante fonda ora la sua richiesta su fatti diversi da quelli addotti in prima sede, e per di più non confortati da alcun elemento concreto, la sua richiesta si dimostra irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). L’appello adesivo deve pertanto essere dichiarato tale. III.   Sulle spese e le ripetibili

E. 4 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   L’appello principale è accolto e il decreto impugnato è così riformato:

1.   L’istanza è respinta.

2.   L’ordine alla __________ di trattenuta mensile dal salario percepito da __________ è confermato.

3.   La tassa di giustizia e spese, di complessivi fr. 100.–, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà alla convenuta fr. 500.– a titolo di ripetibili.

4.   Invariato. II.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 200.– b) spese                         fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico di __________, che rifonderà all’appellante fr. 500.– per ripetibili. III.   L’appello adesivo è irricevibile. IV.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 200.– b) spese                         fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di appello. V.   Intimazione:

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________. Comunicazione:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

– __________, __________ (in estratto). Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.07.1999 11.1999.79 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.07.1999 11.1999.79 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.07.1999 11.1999.79

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.99.00079 (Rinvio TF) Lugano 26 luglio 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 luglio 1998 da __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________) Contro __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 ottobre 1998 presentata da __________ contro il decreto cautelare emesso il 12 ottobre 1998 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto:                    A.   __________ (1944) e __________ (1952) si sono sposati a __________ il __________ 1982. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1983) e __________ (1985). Il 14 novembre 1995 __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo che i figli fossero affidati alla madre (riservato un suo ampio diritto di visita) e offrendo un contributo alimentare di fr. 1’000.– per ogni figlio. Con risposta del 17 gennaio 1996 __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato a sua volta il divorzio, l’affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo mensile di fr. 3’000.– indicizzati per sé e di fr. 1’000.– indicizzati per ciascun figlio, il versamento di una cifra imprecisata come partecipazione al capitale di previdenza professionale accumulato dal marito, oltre fr. 25’000.– con interessi. B. Il 10 dicembre 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disciplinato l’assetto cautelare dei coniugi, obbligando il marito a versare un contributo alimentare mensile di fr. 3’031.– per la moglie e di fr. 1’000.– per ciascuno dei due figli e ordinando al datore di lavoro del marito di trattenere fr. 5’031.– mensili dallo stipendio di quest’ultimo. In esito a un appello presentato da __________, con sentenza del 9 aprile 1998 questa Camera ha ridotto a fr. 2’415.– mensili il contribuito provvisionale per la moglie (inc. __________). C. Con sentenza del 15 luglio 1998 il Pretore, in accoglimento della petizione presentata dal marito, ha poi pronunciato il divorzio, ha negato alla moglie ogni prestazione alimentare e ha respinto la domanda riconvenzionale presentata da quest’ultima. Un appello presentato da __________ sarà rigettato da questa Camera il 17 marzo 1999 (inc. __________). Il 28 giugno 1999 il Tribunale federale respingerà un ricorso per riforma del 6 maggio 1999 presentato da __________ contro tale sentenza. D. Nel frattempo, il 27 luglio 1998, __________ ha postulato davanti al Pretore la revoca delle misure provvisionali. Alla discussione del 17 settembre 1998 __________ si è opposta all’istanza. Con decreto del 12 ottobre 1998 il Segretario assessore ha accertato in luogo e vece del Pretore la decadenza dell’obbligo alimentare del marito nei confronti della moglie e ha ridotto a fr. 2’000.– mensili l’ordine di trattenuta dallo stipendio. Statuendo il 16 novembre 1998, questa Camera ha respinto un appello presentato da __________ contro il giudizio del Pretore. Adito da __________ con ricorso per nullità, il Tribunale federale ha annullato il 18 febbraio 1999 la sentenza appena citata. Considerando in diritto:                   I.   Sull’appello principale 1. Giusta l’art. 145 CC, proposta l’azione di divorzio, il giudice prende le opportune misure provvisionali per la durata del processo. Il giudice e le parti possono far capo alla misure dell’art. 145 CC fintanto che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario, ossia fino al decorso infruttuoso del termine di ricorso (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 54 all’art. 145 CC; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, n. 29 all’art. 145; Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht pag. 545 n. 79; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4 a edizione, pag. 178, n. 885). Fino al passaggio in giudicato della pronuncia del divorzio i contributi alimentari sono retti dagli art. 163 segg. CC, mentre un volta pronunciato lo scioglimento del matrimonio per divorzio con sentenza passata in giudicato, le prestazioni alimentari sono disciplinate dagli art. 151 e 152 CC. 2. La giurisprudenza di questa Camera considerava nondimeno, in ossequio all’art. 310 cpv. 4 lett. a CPC, che i dispositivi di una sentenza di divorzio “in materia di prestazione di alimenti” fossero “provvisoriamente esecutivi“, senza cauzione e senza espressa menzione nella sentenza, non appena il Pretore avesse statuito al riguardo (Rep. 1979 pag. 274, 1974 pag. 321). Il Tribunale federale avendo dichiarato tale giurisprudenza contraria al diritto federale, l’art. 310 cpv. 4 lett. a CPC andrà interpretato d’ora innanzi nel senso che la disciplina provvisionale rimarrà in vigore per tutta la durata della causa di divorzio, fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva. Nella fattispecie la pronuncia del divorzio è passata in giudicato il 28 giugno 1999. Le misure provvisionali decretate dal Pretore dovevano quindi rimanere in vigore fino a quella data. Ne segue l’accoglimento dell’appello e la conseguente riforma del giudizio impugnato. II.   Sull’appello adesivo 3. L’istante postulava la revoca delle misure provvisionali, sostenendo che da oltre tre anni la convenuta vive con un terzo, ragione per cui continua a incassare il contributo alimentare abusivamente. Ora, il diritto di riscuotere un contributo alimentare può trascendere nell’abuso, che però va ravvisato con grande cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione,

n. 584 ad art. 2 CC). Finora la giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere solo in abusi di carattere economico, ove il coniuge richiedente rifiuti informazioni sulle sue proprie condizioni finanziarie oppure postuli un contributo alimentare pur essendo in grado di provvedere alle proprie necessità da sé solo, o perché mantenuto da un concubino o perché al beneficio di redditi conseguiti in altro modo (Lüchinger/Geiser op. cit., n. 19 ad art. 145 CC; Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 218 n. 04.71; Bühler/Spühler op. cit., n. 134 ad art. 145 CC; Ergänzungsband 1991, n. 134 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 454). A sostegno della propria istanza di revoca l’istante si era limitato ad addurre, davanti al Pretore, che la convenuta avrebbe continuato a percepire il contributo provvisionale nonostante le fosse stato negato ogni contributo alimentare in esito al divorzio, e avrebbe continuato a riscuotere il contributo per tutta la durata delle ferie giudiziarie e della procedura di appello, visto l’effetto sospensivo di un eventuale gravame. Nella misura in cui l’appellante fonda ora la sua richiesta su fatti diversi da quelli addotti in prima sede, e per di più non confortati da alcun elemento concreto, la sua richiesta si dimostra irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). L’appello adesivo deve pertanto essere dichiarato tale. III.   Sulle spese e le ripetibili 4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   L’appello principale è accolto e il decreto impugnato è così riformato:

1.   L’istanza è respinta.

2.   L’ordine alla __________ di trattenuta mensile dal salario percepito da __________ è confermato.

3.   La tassa di giustizia e spese, di complessivi fr. 100.–, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà alla convenuta fr. 500.– a titolo di ripetibili.

4.   Invariato. II.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 200.– b) spese                         fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico di __________, che rifonderà all’appellante fr. 500.– per ripetibili. III.   L’appello adesivo è irricevibile. IV.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 200.– b) spese                         fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di appello. V.   Intimazione:

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________. Comunicazione:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

– __________, __________ (in estratto). Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario