Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.07.1999 11.1999.76 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.07.1999 11.1999.76 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.07.1999 11.1999.76
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.99.00076 Lugano 20 luglio 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.__._____ (accesso necessario: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 22 dicembre 1998 da __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________) Contro __________ __________, __________ __________ __________, __________ (patrocinate dall’avv. dott. __________ __________, __________) e __________ __________ __________, __________ (__________) (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________); premesso che il 17 maggio 1999 __________ __________ ha presentato appello contro un decreto cautelare del 4 maggio 1999 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campa-gna le ha ordinato di sospendere immediatamente, sul subalterno f della particella
n. __________RFD di __________, ogni lavoro di costruzione suscettibile di impedire l’accesso veicolare al subalterno a della particella n. __________; accertato che nelle loro osservazioni __________ __________ e __________ __________ __________ hanno concluso per il rigetto dell’appello, mentre __________ __________ non ha preso posizione; preso atto che l’appellante ha comunicato il 5 luglio 1999 di ritirare il gravame; ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con l’obbligo di rifondere alle controparti costituitesi in giudizio una congrua indennità per ripetibili; ritenuto, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG); accertato che non si giustifica di assegnare ripetibili ad __________ __________, la quale non ha presentato osservazioni; richiamato l’art. 352 CPC, decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ e a __________ fr. 700.– ciascuno per ripetibili. Non si attribuiscono ripetibili ad __________.
3. Intimazione:
– __________, __________;
– avv. dott. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario