Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 50 fr. 200.– sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.05.1999 11.1999.72 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.05.1999 11.1999.72 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.05.1999 11.1999.72
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.: 11.99.00072 Lugano 14 maggio 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.__._____ (contestazione di deliberazione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 7 giugno 1996 dall’ing. __________ __________, __________ Contro Comunione dei comproprietari del condominio “__________ __________ ”, __________ e (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 7 maggio 1999 presentata da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 22 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con petizione del 6 giugno 1996 __________ __________ ha contestato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, una deliberazione assembleare adottata il 2 aprile 1996 della Comunione dei comproprietari del Condominio “__________ __________ ” (particella n. __________RFD di __________), insorgendo contro la ripartizione di spese condominiali e chiedendo l’esonero dal pagamento dei contributi condominiali per inagibilità del suo appartamento; che la Comunione dei comproprietari si è opposta all’azione, di cui ha postulato il rigetto; che la risposta è stata intimata all’attore l’11 luglio 1996 (act. II, timbro a retro dell’allegato); che, statuendo il 22 aprile 1999, il Pretore ha constatato non essere intervenuto alcun atto processuale dall’11 luglio 1996 e ha stralciato la causa dai ruoli per perenzione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese a carico dell’attore, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 400.– per ripetibili; che contro il decreto di stralcio __________ __________ ha inoltrato il 7 maggio 1999 un appello in tedesco nel quale chiede, in sostanza, l’annullamento del decreto impugnato e la continuazione della causa; che l’appello non è stato intimato alla controparte; considerando in diritto: che giusta l’art. 351 cpv. 2 CPC il giudice, udite le parti, stralcia la causa dal ruolo se nel corso di due anni consecutivi nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale; che secondo consolidata giurisprudenza di questa Camera un decreto di stralcio per intervenuta perenzione processuale è appellabile solo in materia di spese e ripetibili oppure sull’effettivo verificarsi della perenzione, mentre non può vertere sui motivi che possono avere indotto la parte a rimanere inattiva (da ultimo: massima pubblicata in Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 16/1998, pag. 9; I CCA, sentenza dell’8 novembre 1995 in re S.; sentenza del 6 dicembre 1994 in re D.); che in concreto l’ultimo atto processuale risale all’11 luglio 1996, data d’intimazione della risposta presentata il 10 luglio dalla convenuta; che l’appellante non contesta – a giusto titolo – il verificarsi della perenzione processuale, ma sostiene di non essere stato tenuto al corrente della procedura e si duole della mancata assegnazione di un termine di grazia; che nella misura in cui è incentrato sui motivi che avrebbero indotto l’attore a rimanere inattivo, l’appello si rivela d’acchito irricevibile; che nella misura in cui si duole del mancato contraddittorio, l’ap-pello è di per sé proponibile, ma l’omissione è stata – comunque sia – rimediata in questa sede, giacché una violazione del diritto d’essere sentito è sanata quando la parte in causa può esprimersi successivamente davanti a un’autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo (Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo), com’è questa Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto; che del resto, anche davanti al Pretore, l’attore non avrebbe potuto addurre alcuna valida scusante della sua biennale inattività, la presunzione dell’art. 351 cpv. 2 CPC avendo carattere assoluto (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 13 ad art. 351), mentre per quanto riguarda l’assegnazione di un termine di grazia, essa non è prevista dalla legge; che l’appello, manifestamente destinato all’insuccesso, può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313 bis CPC, senza che sia necessario assegnare all’appellante un termine per tradurre il ricorso in italiano; che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’appel-lata, cui il gravame non è nemmeno stato notificato; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L’appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria