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11.1999.57

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-01-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.01.2002 11.1999.57 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.01.2002 11.1999.57 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.01.2002 11.1999.57

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.1999.00057 Lugano 10 gennaio 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 novembre 1998 da __________ __________, nata __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________. __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________); premesso che con decreto cautelare dell'8 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato l'assetto provvisionale tra i coniugi __________ e __________ __________; accertato che contro tale decisione ha ricorso l'istante con appello del 22 aprile 1999; constatato che il convenuto non ha presentato osservazioni; preso atto che il 7 gennaio 2002 __________ __________ ha dichiarato di ritirare l'appello; stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede; rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.); considerato che nella fattispecie non vi è motivo per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG); ritenuto in ogni modo che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui la procedura non ha comportato spese; richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta:

1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia unica     fr. 100.– b) spese                                 fr.   50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione a:

– avv. __________ __________. __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario