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11.1999.21

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-03-23 · Italiano TI
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Incarto n.11.99.00021

Lugano,

23 marzo 1999/rgc

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G.A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (contestazione di delibera assembleare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa conpetizione dell’8 gennaio 1997 da

__________ __________ __________in__________ __________, __________ (__________, __________)

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro

Comunione dei comproprietari del

“Condominio__________ __________ ”,__________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

richiamato quanto figurava esplicitamente sulla richiesta di pagamento, ovvero che qualora fosse stato usato il servizio degli ordini collettivi SOC sarebbe stata determinante la scadenza indicata dall’utente SOC alla posta, non la data dell’ordine impartito alla banca, incombendo alla parte di provvedere perché la banca esegua l’ordine tempestivamente;

ricordato in effetti che, ove si faccia capo al servizio degli ordini collettivi delle PTT (art. 133dOSP: RS 783.01), il termine per versare l’anticipo è considerato rispettato se la data di scadenza figurante sul supporto dei dati è, al più tardi, quella dell’ultimo termine fissato dal Tribunale e se il supporto dei dati è stato consegnato a un ufficio postale svizzero entro tale termine (DTF 117 Ib 220, 118 Ia 8 confermata ancora in DTF del

4 luglio 1997 nella causa T., consid. 3 e in DTF del 12 giugno 1998 nella causa B. & F., consid. 5);

accertato che nella fattispecie la data di scadenza figurante sul supporto dei dati (“va-luta”) era verosimilmente quella dell’ultimo termine fissato dal Tribunale (avviso di addebito 26 febbraio 1999 inviato dalla Banca __________ __________ __________ __________ __________ al patrocinatore dell’appellante), ma che il supporto dei dati è stato consegnato alla posta solo il

3 marzo 1999, giorno in cui l’ordine di pagamento è stato elaborato (comunicazione

17 marzo 1999 di Postfinance, __________ Ricerche);

preso atto che il versamento risulta quindi intempestivo, senza che l’appellante abbia postulato una restituzione del termine (art. 137 CPC);

stabilito che in tali circostanze l’appello non può essere esaminato nel merito;

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria