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Incarto n.11.99.00021
Lugano,
23 marzo 1999/rgc
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale dappello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G.A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (contestazione di delibera assembleare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa conpetizione dell8 gennaio 1997 da
__________ __________ __________in__________ __________, __________ (__________, __________)
(patrocinata dallavv. __________ __________, __________)
contro
Comunione dei comproprietari del
Condominio__________ __________ ,__________
(patrocinata dallavv. __________ __________, __________);
richiamato quanto figurava esplicitamente sulla richiesta di pagamento, ovvero che qualora fosse stato usato il servizio degli ordini collettivi SOC sarebbe stata determinante la scadenza indicata dallutente SOC alla posta, non la data dellordine impartito alla banca, incombendo alla parte di provvedere perché la banca esegua lordine tempestivamente;
ricordato in effetti che, ove si faccia capo al servizio degli ordini collettivi delle PTT (art. 133dOSP: RS 783.01), il termine per versare lanticipo è considerato rispettato se la data di scadenza figurante sul supporto dei dati è, al più tardi, quella dellultimo termine fissato dal Tribunale e se il supporto dei dati è stato consegnato a un ufficio postale svizzero entro tale termine (DTF 117 Ib 220, 118 Ia 8 confermata ancora in DTF del
4 luglio 1997 nella causa T., consid. 3 e in DTF del 12 giugno 1998 nella causa B. & F., consid. 5);
accertato che nella fattispecie la data di scadenza figurante sul supporto dei dati (va-luta) era verosimilmente quella dellultimo termine fissato dal Tribunale (avviso di addebito 26 febbraio 1999 inviato dalla Banca __________ __________ __________ __________ __________ al patrocinatore dellappellante), ma che il supporto dei dati è stato consegnato alla posta solo il
3 marzo 1999, giorno in cui lordine di pagamento è stato elaborato (comunicazione
17 marzo 1999 di Postfinance, __________ Ricerche);
preso atto che il versamento risulta quindi intempestivo, senza che lappellante abbia postulato una restituzione del termine (art. 137 CPC);
stabilito che in tali circostanze lappello non può essere esaminato nel merito;
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente La segretaria