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11.1999.19

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-12-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 5780.– mensili (compresa la quota di tredicesima) e quello della moglie, come donna delle pulizie a tempo parziale, in fr. 975.– mensili. Ciò premesso, egli ha calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3374.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, spese di alloggio fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 249.–, indennità per pasti fuori casa fr. 200.–, costi di trasferta in automobile fr. 300.–, assicurazione sulla vita fr. 100.–, onere fiscale fr. 500.–) e quello della moglie in fr. 3063.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, spese di alloggio fr. 1050.–, premio della cassa malati fr. 255.–, partecipazione alla franchigia della cassa malati fr. 100.–, costi di trasferta in automobile fr. 300.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 33.–, onere fiscale fr. 300.–). A quest'ultima cifra egli ha aggiunto dipoi un'indennità di fr. 200.– destinata alla figlia __________ (nata il __________ 1979), per un totale di fr. 3263.– mensili. Ne è risultata un'eccedenza familiare di fr. 118.– mensili, donde un contributo per la moglie di fr. 2347.– mensili.

E. 2 L'appellante si duole anzitutto che nel fabbisogno del marito siano state inserite, oltre al minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1025.– mensili), spese di abitazione per fr. 1000.– mensili. Essa fa valere che il marito vive con sua madre, cui versa fr. 1000.– mensili per vitto e alloggio. Riconoscergli fr. 1500.– mensili complessivi sarebbe, in tali circostanze, più che sufficiente. L'opinione non può essere condivisa. Durante una causa di separazione o di divorzio ogni coniuge ha diritto di conservare in effetti, per quanto possibile, il livello di vita avuto durante la comunione domestica (DTF 114 II 26). Se uno di essi riduce volontariamente il proprio tenore di vita, dimostrandosi particolarmente parsimonioso e riducendo al minimo – per esempio – le spese di alloggio, l'equità impone di riconoscergli il costo di un'abitazione equiparabile a quella del(la) consorte (cfr. Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 157 ad art. 145 CC; I CCA, sentenza del 21 luglio 1995 in re P., consid. 6a menzionato in: Rep. 1995 pag. 142). Del resto, come ha rilevato il Pretore, non si può ragionevolmente pretendere che una persona quarantenne continui – anche solo a breve termine – a vivere con la madre. Su questo punto l'appello, manifestamente infondato, non merita altra disamina.

E. 3 Afferma l'appellante che, qualora si riconoscessero al marito fr. 2025.– per vitto e alloggio, andrebbe inserito nel proprio fabbisogno il canone di locazione effettivo di fr. 1480.– mensili, sia perché essa ha dovuto cercare un appartamento con urgenza, sia perché occasionalmente essa deve ospitare anche la figlia __________. L'argomento non ha pertinenza. Finché sono sposati, in effetti, i coniugi hanno diritto per principio a un trattamento paritario. Includere nel fabbisogno dell'uno una spesa per l'alloggio che supera di quasi il 50% la spesa dell'altro offenderebbe il precetto di uguaglianza. Per di più, in concreto, il costo di una camera per la figlia rientra nel fabbisogno della figlia stessa, non in quello della madre. Quanto all'ipotesi poi che l'appellante abbia dovuto trovare un appartamento in fretta, la notoria disponibilità di alloggi nell'area luganese non costringeva sicuramente l'interessata ad appigionare – nemmeno per due persone – un appartamento di 4 locali e mezzo (doc. E). Anche al proposito l'appello manca perciò di fondamento.

E. 4 in fine con rinvio), anche sulla base di documenti che un debitore diligente

avrebbe potuto esibire prima. Qualora si impedisse a un coniuge di produrre

documenti al dibattimento finale provvisionale, pertanto, lo stesso coniuge

potrebbe postulare sulla base dei documenti medesimi un'immediata modifica del

decreto cautelare. Ciò contrasterebbe con la più elementare economia di

giudizio.

Decisivo

appare, piuttosto, che nel caso in cui siano allegati documenti nuovi al dibattimento

finale la controparte abbia modo di esprimersi sul loro contenuto. Nella

fattispecie il patrocinatore della moglie era presente al dibattimento del 19

novembre 1998 e nulla gli avrebbe impedito di determinarsi al riguardo. Il

diritto d'essere sentito dell'appellante è stato dunque rispettato. Quanto

all'ipotesi che il contratto di assicurazione sia stato estinto, ciò è smentito

dallo stesso doc. CC prodotto al dibattimento finale, dal quale risulta che il

premio era dovuto per la copertura fino al 31 luglio 1999. Che nel frattempo il

marito abbia disdetto la polizza non si può escludere, ma a un sommario esame

come quello che presiede all'emanazione di un giudizio cautelare l'eventualità

non trova riscontro, neppure nell'incarto fiscale cui l'interessata fa generico

accenno (memoriale, 6° foglio in alto). Per il resto non fa dubbio che le

assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile o – in genere

– a beneficio della famiglia) vanno ammesse nel fabbisogno del coniuge tenuto

al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid. 4c;

Bühler/Spühler

, op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 162 ad art.

145 CC; v. anche

Hausheer/Spycher

,

op. cit., pag. 81 n. 02.38). Sprovvisto di consistenza anche su quest'ultimo

punto, l'appello principale è destinato perciò alla reiezione.

II.   Sull'appello

adesivo

E. 5 L'appellante adesivo contesta di dover assistere la moglie nel

mantenimento della figlia __________, sottolineando che non solo quest'ultima

ha compiuto vent'anni il __________ 1999, ma che il padre naturale ha sempre

versato per lei un contributo alimentare di fr. 300.– mensili oltre agli

assegni familiari. Il fabbisogno minimo della moglie andrebbe perciò decurtato

dei fr. 200.– mensili inseriti senza ragione dal Pretore.

a)

Dagli

atti risulta che __________, figlia maggiorenne della moglie, non è in grado di

provvedere economicamente a sé stessa. Ospitata in un foyer, con seri problemi

di salute, essa seguiva – al momento in cui ha giudicato il Pretore –  l'apprendistato

di __________ __________ e guadagnava, lavorando a metà tempo, tra i fr. 400.–

e i fr. 500.– mensili (deposizione __________ __________, verbale del 6 ottobre

1998, pag. 3; interrogatorio formale della madre, verbale del 21 ottobre 1998,

pag. 3, risposta n. 9). Da un contratto di tirocinio agli atti (doc. 13) si

desume invero una retribuzione di fr. 1150.– mensili, ma tale contratto è

scaduto l'11 agosto 1998 e al momento in cui ha statuito il Pretore la figlia

non era ancora riuscita a sostenere gli esami finali (deposizione __________,

loc. cit.). La retta dell'istituto (fr. 150.– mensili) è sempre stata pagata

dalla madre, come pure il premio della cassa malati, le spese mediche e

dentistiche non assunte dalla cassa malati, i costi di vestiario, di

parrucchiere e così via (pag. 3 seg.). Il padre di __________ ha contribuito al

mantenimento della figlia con fr. 300.– mensili più gli assegni familiari

(importo fissato dall'autorità tutoria) fino al settembre del 1998, dopo di che

non ha versato più nulla (interrogatorio formale della convenuta, verbale

citato, pag. 2 e 3, risposte n. 6 e 9).

b)

I

coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo

verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). L'obbligo del

patrigno o della matrigna discende dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura

in cui, per gli impegni che derivano dal matrimonio, il genitore biologico non

sia in grado di contribuire appieno al mantenimento del figlio (

Breitschmid

in: Kommentar zum

Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 278 CC con

richiami). In effetti, qualora il figlio non viva nell'economia domestica del

patrigno (o della matrigna) il genitore biologico è chiamato a fornire prestazioni

pecuniarie (

Breitschmid

, op.

cit., n. 12 ad art. 278 con riferimento all'art. 276 cpv. 2 CC). Deve quindi

poter conseguire un reddito che gli permetta di contribuire al mantenimento del

figlio (minorenne o, ricorrendo i presupposti dell’art. 277 cpv. 2 CC,

maggiorenne). Nel caso in cui il figlio sia della moglie, in particolare, il

patrigno adempie il suo dovere di assistenza verso la moglie esonerando

quest'ultima – nella misura del necessario – dalla cura dell'economia

domestica, oppure versando alla moglie il guadagno ch'essa conseguirebbe se

fosse adeguatamente sgravata dalle mansioni di casa (

Hegnauer

, Droit suisse de la filiation, 5ª edizione, pag. 125

n. 20.14).

c)

Nel

caso specifico l’appellante adesivo ha assolto il proprio dovere di assistenza

verso la moglie, come patrigno, lasciando che durante la vita in comune la

consorte devolvesse parte del proprio reddito al mantenimento della figlia. Non

v’è motivo, tanto meno in costanza di matrimonio, perché tale stato di cose debba

essere modificato. La figlia non risultava infatti, al momento in cui ha

statuito il Pretore, avere concluso la sua formazione professionale, e ciò non

per cattiva volontà ma per problemi congeniti (deposizione __________, loc.

cit.). Nemmeno l’appellante adesivo tenta di spiegare, del resto, perché

farebbero difetto in concreto le premesse dell’art. 277 cpv. 2 CC. Quanto al

contributo che il Pretore ha stimato a carico della moglie (fr. 200.– mensili),

tale somma appare commisurata alle modeste capacità economiche della madre

(donna delle pulizie al momento del matrimonio e oggi ancora).

Certo,

contrariamente a quanto sembra evincersi dal decreto impugnato (pag. 4 in

basso), la circostanza che il padre naturale abbia interrotto unilateralmente

l’erogazione dei contributi (fr. 300.– mensili) in favore della figlia non è

una ragione per giustificare l’obbligo alimentare della madre. Ciò non toglie

che tale obbligo sussisterebbe quand’anche il padre naturale continuasse a

versare il dovuto. Non si vede in effetti come la figlia maggiorenne potrebbe

coprire il proprio fabbisogno in denaro con soli fr. 300.– mensili, anche

impiegando l'intero suo reddito di fr. 400.– o 500.– mensili per il proprio

mantenimento. Basti pensare che le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira costantemente per

determinare il fabbisogno di figli minorenni (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), valutano

il fabbisogno medio in denaro di un figlio tra i 17 e i 20 anni in fr. 1300.–

mensili (senza i costi di cura e educazione: RDT 51/1996 pag. 33). Quanto a

eventuali sussidi dello Stato (interrogatorio formale di __________ __________,

verbale citato, pag. 3, risposta n. 8), essi sono destinati alle necessità del

figlio, non a esonerare i genitori dai loro obblighi. Ne segue, in ultima

analisi, che l’appello adesivo non ha miglior fondamento dell’appello

principale.

III.   Sulle

spese e le ripetibili

E. 6 Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Ogni parte sopporta perciò i costi del proprio ricorso, equamente commisurati all’importanza del rispettivo contenzioso. Non si attribuiscono ripetibili per quel che è dell’appello adesivo, la moglie non avendo formulato osservazioni e non avendo quindi dovuto affrontare spese di rilievo in relazione a tale gravame. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L'appello principale è respinto e il decreto impugnato confermato.

2.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 350.– b) spese                         fr.   50.– fr. 400.– sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

3.   L'appello adesivo è respinto e il decreto impugnato è confermato.

4.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 250.– b) spese                         fr.   50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.

5.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________. __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                        Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.1999 11.1999.19 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.1999 11.1999.19 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.1999 11.1999.19

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.1999.00019 Lugano, 28 dicembre 1999 /ld In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani assente) segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15 maggio 1998 da __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________. __________, __________ __________ esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolto l'appello del 29 gennaio 1999 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 19 gennaio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 3 marzo 1999 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;

3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. __________ __________ (1958) e __________ __________ (1949), cittadina italiana, si sono sposati ad __________ il __________ 1987. Al momento del matrimonio la moglie aveva già tre figli: __________ __________ (1968) e __________ (1969), affidati al primo marito, e __________ (1979), nata da una successiva relazione e ospitata in un foyer della “Fondazione Pro __________ Ticino”. Dalla nuova unione non è nata prole. __________ __________, __________ con diploma federale, lavorava per la __________ e nel 1990 è passato alle dipendenze della __________ a __________, dove si occupa di informatica e di telecomunicazioni. __________ __________ ha sempre lavorato come donna delle pulizie, prima per la __________ __________ (e prima ancora – sembra – per un esercizio pubblico __________ __________), poi per la __________ a __________; tra il 1991 e il 1993 essa ha esercitato anche, collateralmente, come estetista e naturopata in proprio. B. Dopo una prima petizione di divorzio introdotta dal marito il 29 aprile 1997 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, stralciata dai ruoli per avvenuta riconciliazione, alla fine di febbraio del 1998 le parti si sono separate. Venduta l'abitazione familiare di __________, __________ __________ è tornato a vivere con sua madre ad __________, mentre la moglie ha trovato un appartamento a __________. Nel frattempo il marito ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso. __________ __________, da parte sua, ha postulato il 15 maggio 1998 un contributo provvisionale per sé di fr. 3250.– mensili. Con decreto cautelare emanato il 19 maggio 1998 senza contraddittorio il Pretore ha obbligato __________ __________ a versare alla moglie un contributo provvisionale di fr. 2500.– mensili dal 15 maggio 1998. C. Il 29 maggio 1998 __________ __________ si è rivolto al Pretore perché, previo contraddittorio, riducesse il contributo provvisionale per la moglie a fr. 1600.– mensili sin dal 1° maggio 1998. All'udienza dell'8 giugno 1998, indetta per la discussione, le parti hanno mantenuto le loro domande, riaffermate ancora al dibattimento finale del 19 novembre 1998, quando il marito ha prodotto nuovi documenti. In tale occasione la moglie, contestata la ricevibilità dei documenti, ha aumentato la richiesta di contributo provvisionale a fr. 3300.– mensili dall'aprile 1998. Statuendo il 19 gennaio 1999, il Pretore ha assunto agli atti i documenti prodotti al dibattimento finale e ha fissato il contributo per __________ __________ in fr. 2347.– mensili dal 15 maggio 1998. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. D. Contro il decreto predetto __________ __________ è insorta con un appello del 29 gennaio 1999 nel quale chiede che il contributo provvisionale in suo favore sia portato a fr. 2800.– mensili dal 15 maggio 1988 e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 3 marzo 1999 __________ __________ -__________ propone di respingere il ricorso e con appello adesivo conclude perché il contributo provvisionale sia ridotto a fr. 2147.– mensili dal 15 maggio 1998. La moglie non ha formulato osservazioni all'appello adesivo. Considerando in diritto: I. Sull'appello principale 1. Il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 5780.– mensili (compresa la quota di tredicesima) e quello della moglie, come donna delle pulizie a tempo parziale, in fr. 975.– mensili. Ciò premesso, egli ha calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3374.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, spese di alloggio fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 249.–, indennità per pasti fuori casa fr. 200.–, costi di trasferta in automobile fr. 300.–, assicurazione sulla vita fr. 100.–, onere fiscale fr. 500.–) e quello della moglie in fr. 3063.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, spese di alloggio fr. 1050.–, premio della cassa malati fr. 255.–, partecipazione alla franchigia della cassa malati fr. 100.–, costi di trasferta in automobile fr. 300.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 33.–, onere fiscale fr. 300.–). A quest'ultima cifra egli ha aggiunto dipoi un'indennità di fr. 200.– destinata alla figlia __________ (nata il __________ 1979), per un totale di fr. 3263.– mensili. Ne è risultata un'eccedenza familiare di fr. 118.– mensili, donde un contributo per la moglie di fr. 2347.– mensili. 2. L'appellante si duole anzitutto che nel fabbisogno del marito siano state inserite, oltre al minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1025.– mensili), spese di abitazione per fr. 1000.– mensili. Essa fa valere che il marito vive con sua madre, cui versa fr. 1000.– mensili per vitto e alloggio. Riconoscergli fr. 1500.– mensili complessivi sarebbe, in tali circostanze, più che sufficiente. L'opinione non può essere condivisa. Durante una causa di separazione o di divorzio ogni coniuge ha diritto di conservare in effetti, per quanto possibile, il livello di vita avuto durante la comunione domestica (DTF 114 II 26). Se uno di essi riduce volontariamente il proprio tenore di vita, dimostrandosi particolarmente parsimonioso e riducendo al minimo – per esempio – le spese di alloggio, l'equità impone di riconoscergli il costo di un'abitazione equiparabile a quella del(la) consorte (cfr. Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 157 ad art. 145 CC; I CCA, sentenza del 21 luglio 1995 in re P., consid. 6a menzionato in: Rep. 1995 pag. 142). Del resto, come ha rilevato il Pretore, non si può ragionevolmente pretendere che una persona quarantenne continui – anche solo a breve termine – a vivere con la madre. Su questo punto l'appello, manifestamente infondato, non merita altra disamina. 3. Afferma l'appellante che, qualora si riconoscessero al marito fr. 2025.– per vitto e alloggio, andrebbe inserito nel proprio fabbisogno il canone di locazione effettivo di fr. 1480.– mensili, sia perché essa ha dovuto cercare un appartamento con urgenza, sia perché occasionalmente essa deve ospitare anche la figlia __________. L'argomento non ha pertinenza. Finché sono sposati, in effetti, i coniugi hanno diritto per principio a un trattamento paritario. Includere nel fabbisogno dell'uno una spesa per l'alloggio che supera di quasi il 50% la spesa dell'altro offenderebbe il precetto di uguaglianza. Per di più, in concreto, il costo di una camera per la figlia rientra nel fabbisogno della figlia stessa, non in quello della madre. Quanto all'ipotesi poi che l'appellante abbia dovuto trovare un appartamento in fretta, la notoria disponibilità di alloggi nell'area luganese non costringeva sicuramente l'interessata ad appigionare – nemmeno per due persone – un appartamento di 4 locali e mezzo (doc. E). Anche al proposito l'appello manca perciò di fondamento. 4. A parere dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto respingere, al dibattimento finale, la produzione di documenti nuovi. La spesa di fr. 100.– rivendicata dal marito per l'assicurazione sulla vita di entrambi i coniugi non andava dunque inclusa nel fabbisogno di lui, tanto meno se si pensa che la polizza "aveva termine nel corrente anno" (memoriale, 6° foglio in alto). La doglianza non è del tutto fuori luogo. Dato che la polizza assicurativa esisteva sin dal momento in cui la moglie si era rivolta al giudice per ottenere l'emanazione di misure provvisionali, il marito avrebbe potuto documentare l'ammontare del premio assicurativo già con l'istanza di contraddittorio. D'altro lato non si deve dimenticare però che l'ammontare di un assegno di mantenimento dev'essere commisurato per quanto possibile alle reali condizioni economiche delle parti, tant'è che un contributo provvisionale eccessivo può sempre essere ridotto (seppure non retroattivamente: Rep. 1996 pag. 123 consid. 4 in fine con rinvio), anche sulla base di documenti che un debitore diligente avrebbe potuto esibire prima. Qualora si impedisse a un coniuge di produrre documenti al dibattimento finale provvisionale, pertanto, lo stesso coniuge potrebbe postulare sulla base dei documenti medesimi un'immediata modifica del decreto cautelare. Ciò contrasterebbe con la più elementare economia di giudizio. Decisivo appare, piuttosto, che nel caso in cui siano allegati documenti nuovi al dibattimento finale la controparte abbia modo di esprimersi sul loro contenuto. Nella fattispecie il patrocinatore della moglie era presente al dibattimento del 19 novembre 1998 e nulla gli avrebbe impedito di determinarsi al riguardo. Il diritto d'essere sentito dell'appellante è stato dunque rispettato. Quanto all'ipotesi che il contratto di assicurazione sia stato estinto, ciò è smentito dallo stesso doc. CC prodotto al dibattimento finale, dal quale risulta che il premio era dovuto per la copertura fino al 31 luglio 1999. Che nel frattempo il marito abbia disdetto la polizza non si può escludere, ma a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di un giudizio cautelare l'eventualità non trova riscontro, neppure nell'incarto fiscale cui l'interessata fa generico accenno (memoriale, 6° foglio in alto). Per il resto non fa dubbio che le assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile o – in genere

– a beneficio della famiglia) vanno ammesse nel fabbisogno del coniuge tenuto al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid. 4c; Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 162 ad art. 145 CC; v. anche Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 81 n. 02.38). Sprovvisto di consistenza anche su quest'ultimo punto, l'appello principale è destinato perciò alla reiezione. II.   Sull'appello adesivo 5. L'appellante adesivo contesta di dover assistere la moglie nel mantenimento della figlia __________, sottolineando che non solo quest'ultima ha compiuto vent'anni il __________ 1999, ma che il padre naturale ha sempre versato per lei un contributo alimentare di fr. 300.– mensili oltre agli assegni familiari. Il fabbisogno minimo della moglie andrebbe perciò decurtato dei fr. 200.– mensili inseriti senza ragione dal Pretore. a) Dagli atti risulta che __________, figlia maggiorenne della moglie, non è in grado di provvedere economicamente a sé stessa. Ospitata in un foyer, con seri problemi di salute, essa seguiva – al momento in cui ha giudicato il Pretore –  l'apprendistato di __________ __________ e guadagnava, lavorando a metà tempo, tra i fr. 400.– e i fr. 500.– mensili (deposizione __________ __________, verbale del 6 ottobre 1998, pag. 3; interrogatorio formale della madre, verbale del 21 ottobre 1998, pag. 3, risposta n. 9). Da un contratto di tirocinio agli atti (doc. 13) si desume invero una retribuzione di fr. 1150.– mensili, ma tale contratto è scaduto l'11 agosto 1998 e al momento in cui ha statuito il Pretore la figlia non era ancora riuscita a sostenere gli esami finali (deposizione __________, loc. cit.). La retta dell'istituto (fr. 150.– mensili) è sempre stata pagata dalla madre, come pure il premio della cassa malati, le spese mediche e dentistiche non assunte dalla cassa malati, i costi di vestiario, di parrucchiere e così via (pag. 3 seg.). Il padre di __________ ha contribuito al mantenimento della figlia con fr. 300.– mensili più gli assegni familiari (importo fissato dall'autorità tutoria) fino al settembre del 1998, dopo di che non ha versato più nulla (interrogatorio formale della convenuta, verbale citato, pag. 2 e 3, risposte n. 6 e 9). b) I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). L'obbligo del patrigno o della matrigna discende dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura in cui, per gli impegni che derivano dal matrimonio, il genitore biologico non sia in grado di contribuire appieno al mantenimento del figlio (Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 278 CC con richiami). In effetti, qualora il figlio non viva nell'economia domestica del patrigno (o della matrigna) il genitore biologico è chiamato a fornire prestazioni pecuniarie (Breitschmid, op. cit., n. 12 ad art. 278 con riferimento all'art. 276 cpv. 2 CC). Deve quindi poter conseguire un reddito che gli permetta di contribuire al mantenimento del figlio (minorenne o, ricorrendo i presupposti dell’art. 277 cpv. 2 CC, maggiorenne). Nel caso in cui il figlio sia della moglie, in particolare, il patrigno adempie il suo dovere di assistenza verso la moglie esonerando quest'ultima – nella misura del necessario – dalla cura dell'economia domestica, oppure versando alla moglie il guadagno ch'essa conseguirebbe se fosse adeguatamente sgravata dalle mansioni di casa (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 5ª edizione, pag. 125

n. 20.14). c) Nel caso specifico l’appellante adesivo ha assolto il proprio dovere di assistenza verso la moglie, come patrigno, lasciando che durante la vita in comune la consorte devolvesse parte del proprio reddito al mantenimento della figlia. Non v’è motivo, tanto meno in costanza di matrimonio, perché tale stato di cose debba essere modificato. La figlia non risultava infatti, al momento in cui ha statuito il Pretore, avere concluso la sua formazione professionale, e ciò non per cattiva volontà ma per problemi congeniti (deposizione __________, loc. cit.). Nemmeno l’appellante adesivo tenta di spiegare, del resto, perché farebbero difetto in concreto le premesse dell’art. 277 cpv. 2 CC. Quanto al contributo che il Pretore ha stimato a carico della moglie (fr. 200.– mensili), tale somma appare commisurata alle modeste capacità economiche della madre (donna delle pulizie al momento del matrimonio e oggi ancora). Certo, contrariamente a quanto sembra evincersi dal decreto impugnato (pag. 4 in basso), la circostanza che il padre naturale abbia interrotto unilateralmente l’erogazione dei contributi (fr. 300.– mensili) in favore della figlia non è una ragione per giustificare l’obbligo alimentare della madre. Ciò non toglie che tale obbligo sussisterebbe quand’anche il padre naturale continuasse a versare il dovuto. Non si vede in effetti come la figlia maggiorenne potrebbe coprire il proprio fabbisogno in denaro con soli fr. 300.– mensili, anche impiegando l'intero suo reddito di fr. 400.– o 500.– mensili per il proprio mantenimento. Basti pensare che le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira costantemente per determinare il fabbisogno di figli minorenni (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), valutano il fabbisogno medio in denaro di un figlio tra i 17 e i 20 anni in fr. 1300.– mensili (senza i costi di cura e educazione: RDT 51/1996 pag. 33). Quanto a eventuali sussidi dello Stato (interrogatorio formale di __________ __________, verbale citato, pag. 3, risposta n. 8), essi sono destinati alle necessità del figlio, non a esonerare i genitori dai loro obblighi. Ne segue, in ultima analisi, che l’appello adesivo non ha miglior fondamento dell’appello principale. III.   Sulle spese e le ripetibili 6. Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Ogni parte sopporta perciò i costi del proprio ricorso, equamente commisurati all’importanza del rispettivo contenzioso. Non si attribuiscono ripetibili per quel che è dell’appello adesivo, la moglie non avendo formulato osservazioni e non avendo quindi dovuto affrontare spese di rilievo in relazione a tale gravame. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L'appello principale è respinto e il decreto impugnato confermato.

2.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 350.– b) spese                         fr.   50.– fr. 400.– sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

3.   L'appello adesivo è respinto e il decreto impugnato è confermato.

4.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 250.– b) spese                         fr.   50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.

5.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________. __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                        Il segretario