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11.1999.138

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-11-19 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.11.1999 11.1999.138 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.11.1999 11.1999.138 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.11.1999 11.1999.138

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.1999.00138 Lugano 19 novembre 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __. __._____ (azione di divisione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 15 settembre 1999 da __________, __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________; esaminati gli atti, posti i seguenti: punti di questione:

1.   Se deve essere accolta l’appellazione del 6 novembre 1999 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 27 ottobre 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che __________ 1997 è morta a __________ __________ __________ nata __________ (1920), lasciando quali eredi i figli __________ (1946) e __________ __________ (1950); che l'____________________ 1998 __________ __________ è a sua volta deceduto, lasciando quali eredi la moglie __________ nata __________ (1946) con i figli __________ (1971) e __________ (1974); che il 15 settembre 1999 __________, __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona la divisione dell'eredità; che all'udienza del 27 ottobre 1999 gli istanti hanno confermato la domanda, mentre __________ __________ non si è presentato; che con sentenza del 27 ottobre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato la divisione dell’eredità e ha nominato l’avv. __________ __________ in qualità di notaio divisore; che contro la citata sentenza __________ __________ ha introdotto il 6 novembre 1999 uno scritto nel quale chiede, in sostanza, di invalidare la decisione impugnata; che lo scritto non è stato notificato alle controparti; considerando in diritto: che l'atto del ricorrente può essere trattato solo alla stregua di un appello, unico rimedio ordinario esperibile contro la sentenza impugnata (art. 307 segg. CPC); che un appello deve contenere, oltre alle richieste di giudizio, i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), pena la nullità dell'atto (art. 309 cpv. 5 CPC); che per l'art. 604 cpv. 1 CC la divisione dell'eredità può essere chiesta in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione; che la comunione ereditaria costituisce infatti uno stadio intermedio e transitorio (Piotet, in: Traité de droit privé suisse, Droit successoral, vol. IV, 1975, pag. 760); che, chiamato a pronunciarsi su un'istanza di divisione, il giudice deve limitarsi a constatare che il richiedente abbia qualità di erede, che l'azione sia diretta contro tutti i coeredi e che la divisione non sia convenzionalmente o legalmente esclusa conformemente all'art. 604 cpv. 1 CC (DTF 109 II 409 consid. 2; Rep. 1984 pag. 279 e 1971 pag. 253); che in concreto l'appellante si esaurisce in generiche argomentazioni sui rapporti personali con le controparti, senza confrontarsi con la decisione impugnata né indicare i motivi per cui la divisione sarebbe esclusa o potrebbe essere sospesa a norma dell'art. 604 cpv. 2 CC, segnatamente ove l'immediata esecuzione possa recare pregiudizio considerevole al valore dell'eredità; che nelle condizioni descritte l'appello sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 5 CPC); che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che in concreto si può nondimeno soprassedere – eccezionalmente – dal prelevare spese, l'appellante risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore; che non si giustifica nemmeno assegnare ripetibili alle controparti, cui l'appello non è nemmeno stato notificato; in applicazione dell'art. 313 bis CPC, pronuncia:

1.   L’appello è irricevibile.

2.   Non si riscuotono tasse, spese, né ripetibili.

3.   Intimazione: – __________ __________, __________.

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario