Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 50 fr. 200.– sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– __________, __________; – avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.10.1999 11.1999.120 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.10.1999 11.1999.120 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.10.1999 11.1999.120
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.99.00120 Lugano 7 ottobre 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.__. _____ (rivendicazione di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 20 marzo 1985 da __________, __________ Contro __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 16 settembre 1999 presentata da __________ contro il decreto di stralcio emesso il 6 settembre 1999 dal Pretore del Distretto della giurisdizione di Locarno-Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che il 20 marzo 1985 __________ ha promosso causa nei confronti di __________, chiedendo al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna che fosse ordinato all’ufficiale dei registri di Locarno di modificare l’iscrizione relativa alla particella n. __________RFD di __________, nel senso di iscriverlo quale comproprietario in ragione di un mezzo unitamente a __________; che __________ si è opposto all’azione, di cui ha postulato il rigetto; che 22 maggio 1995 __________ ha presentato un’istanza di cauzione processuale, accolta dal Pretore con decreto del 6 settembre 1995, mediante il quale ha assegnato all’attore un termine fino al 30 settembre per prestare una cauzione di fr. 5000.–, pena lo stralcio della causa; che, l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’attore è stata respinta dal Pretore il 3 novembre 1995, decisione confermata da questa Camera il 22 agosto 1996 (inc. __________); che, statuendo il 6 settembre 1999, il Pretore ha constatato non essere intervenuto alcun atto processuale dal 2 settembre 1997 e ha stralciato la causa dai ruoli per perenzione, ponendo le spese a carico dell’attore e compensando le ripetibili; che contro il decreto di stralcio __________ ha inoltrato il 16 set-tembre 1999 un appello nel quale chiede, in sostanza, di annullare il decreto impugnato; che l’appello non è stato intimato alla controparte; considerando in diritto: che giusta l’art. 351 cpv. 2 CPC il giudice, udite le parti, stralcia la causa dal ruolo se nel corso di due anni consecutivi nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale; che secondo consolidata giurisprudenza di questa Camera un decreto di stralcio per intervenuta perenzione processuale è appellabile solo in materia di spese e ripetibili oppure sull’effettivo verificarsi della perenzione, mentre non può vertere sui motivi che possono avere indotto la parte a rimanere inattiva (da ultimo: sentenza del 23 aprile 1997 in re G. P. SA, massima pubblicata in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 16, pag. 9; I CCA, sentenza dell’8 novembre 1995 in re S.; sentenza del 6 dicembre 1994 in re D.); che in concreto l’ultimo atto processuale, consistente nella richiesta del Pretore intesa a ottenere la documentazione concernente una nuova domanda di assistenza giudiziaria postulata dall’attore, risale al 2 settembre 1997; che l’appellante non contesta – a giusto titolo – il verificarsi della perenzione processuale, ma sostiene di avere un interesse nella lite e di avere sempre avuto problemi a interpellare la controparte o l’avvocato della medesima; che, incentrato sui motivi che avrebbero indotto l’attore a rimanere inattivo, l’appello si rivela d’acchito irricevibile; che il gravame, manifestamente destinato all’insuccesso, può essere deciso con la procedura dell’art. 313 bis CPC; che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’appel- lato, cui il gravame non è nemmeno stato notificato; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L’appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– __________, __________; – avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario