Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.10.1999 11.1999.118 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.10.1999 11.1999.118 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.10.1999 11.1999.118
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.99.00118 Lugano 25 ottobre 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.__._____ (contestazione di paternità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 26 marzo 1999 da __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________) contro __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________) e __________ (1998), __________ (rappresentata dal curatore __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 17 settembre 1999 presentata da __________ contro il decreto di stralcio emesso il 9 settembre 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che __________ (1967) e __________ nata __________ (1969), cittadina nordcoreana, si sono sposati il 20 giugno 1998; che dall’unione è nata la figlia __________ (__________1998); che il 26 marzo 1999 __________ ha contestato giudizialmente la sua paternità davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona; che nella sua risposta del 27 maggio 1999 __________ si è opposta alla petizione, mentre il curatore della figlia ha chiesto il 30 agosto 1999 la prova della paternità mediante perizia biologica; che il 3 settembre 1999, vista la perizia del Laboratorio __________ di __________del 25 agosto 1999 dalla quale risulta la sua paternità con una probabilità del 99.99%, __________ ha dichiarato di ritirare la petizione; che con decreto del 9 settembre 1999 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, senza prelevare tasse né spese, ma condannando l’attore a rifondere alla moglie fr. 1’200.– per ripetibili; che con appello del 17 settembre 1999 __________ chiede di essere esonerato dal pagamento delle ripetibili; che nelle sue osservazioni del 21 ottobre 1999 __________ conclude per il rigetto dell’appello, mentre __________ i si è rimessa, il 25 ottobre 1999, al giudizio della Camera; e considerando in diritto: che in materia di spese e ripetibili un decreto di stralcio per ritiro dell’azione (art. 352 CPC) è senz’altro appellabile (Rep. 1985 pag. 145 in fondo); che i nuovi documenti prodotti dall’appellante sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione e nelle contestazioni di paternità (art. 254 n. 1 CC) vale tanto per l’attore quanto per il figlio (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4ª edizione, pag. 100, n. 14.10); che l’appellante sostiene di nulla dovere alla controparte poiché egli è stato indotto a contestare la paternità dal comportamento della moglie, la quale aveva chiesto finanche un contributo alimentare per la figlia a un terzo e rifiutava di sottoporsi a perizia; che il ritiro di un’azione equivale a desistenza e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili (Rep. 1985 pag. 146; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 148); che di regola le ripetibili sono dovute alla controparte qualunque sia la causa della desistenza, salvo che siano dati “giusti motivi” per derogare a tale principio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC); che in concreto il marito è stato effettivamente indotto a contestare la paternità a causa dell'atteggiamento – a dir poco – contraddittorio della moglie; che, invero, il 16 novembre 1998 e il 23 febbraio 1999 la convenuta aveva chiesto a __________, con il quale aveva avuto una relazione, un contributo alimentare per la figlia (doc. B e C di appello); che inoltre la moglie rifiutava senza motivo di sottoporsi a perizia (ciò che avrebbe evitato l’introduzione della causa), per di più mettendo essa medesima in dubbio la paternità del marito; che nelle circostanze descritte ben si giustificava la contestazione di paternità, di modo che soccorrono giusti motivi per esonerare l’attore dal versare ripetibili; che gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L’appello è accolto e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato: N on si assegnano ripetibili.
2. Gli oneri processuali, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________, che rifonderà all’appellante fr. 400.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– __________, ufficio del tutore ufficiale, Bellinzona. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario