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11.1998.88

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-08-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Nella propria

sentenza del 13 marzo 1998 questa Camera aveva fissato i contributi

provvisionali in base a un reddito familiare di fr. 6’830.– mensili (fr.

5’830.– il marito, fr. 1’000.– la moglie) e a fabbisogni di complessivi fr.

6’830.– mensili (fr. 3’233.– il marito, fr. 2’617.– la moglie e fr. 980.– il

figlio). Non risultando eccedenza, il marito è stato obbligato a versare fr.

980.– per il figlio e fr. 1’617.– per la moglie. Il Pretore ha respinto la

modifica dei contributi chiesta dal marito ritenendo che la situazione non era

mutata. Accertato che l’istante lavora per due committenti, egli ha rilevato

che il rendiconto d’esercizio 1997 non era attendibile poiché non contemplava

tutte le entrate del marito e che la documentazione prodotta contrastava con le

varie testimonianze, ragione per cui il reddito dell’interessato doveva essere

confermato in fr. 5’830.– mensili, come in precedenza.

L’appellante fa valere che

il reddito imputatogli dal Pretore era stato accertato sulla base di un

conteggio parziale, mentre il rendiconto d’esercizio finale attesta un reddito

netto per il 1997 di fr. 3’600.– mensili, per altro ridotto a fr. 3’076.–

mensili nei primi mesi del 1998. Egli contesta inoltre di non avere indicato

tutte le sue entrate anche perché egli lavora in pratica per un solo

committente (______________________________ __________), l’altro

(____________________) fatturando le sue prestazioni alla ditta __________.

3.   a)

Per

quanto riguarda il reddito del marito, gli atti non consentono di accertare che

egli percepisca più di quanto dichiarato. Dal fascicolo processuale risulta che

il reddito aziendale dell’interessato ammontava nel 1995 a fr. 95’908.15 annui

e nel 1996 a fr. 72’208.70 (doc. 1 e 2 nell’inc. 57/97). Per il periodo

gennaio-maggio 1997 egli ha indicato entrate per fr. 5’830.– mensili (doc. 5

nell’inc. 57/97), mentre il rendiconto finale del medesimo anno attesta un

reddito netto di fr. 3’605.– mensili (doc. A). Da un confronto di tali dati

risulta che le entrate sono passate da fr. 187’763.70 nel 1995 a fr. 159’532.60

nel 1996 e a fr. 163’059.35 nel 1997, mentre le uscite sono passate da fr.

82’639.55 nel 1995 a fr. 81’793.90 nel 1996 a fr. 119’809.70 nel 1997. In

merito ai conteggi 1995/96 la moglie non aveva eccepito alcunché (vedi replica

scritta del 24 luglio 1997 pag. 4 ad 4 nell’inc. __________/__________). Non è

dato a divedere quindi il motivo per cui quello del 1997, allestito sempre

dalla fiduciaria __________ __________, non sarebbe attendibile. Del resto le

entrate del 1997 sono superiori al 1996, quando i coniugi vivevano ancora

insieme e alla moglie, che si occupava della gestione familiare, era senz’altro

più difficile celare introiti. Prima della separazione dei coniugi, inoltre, la

documentazione per l’allestimento dei rendiconti era consegnata alla fiduciaria

__________ __________ dalla moglie medesima (deposizione __________ -__________

del 4 agosto 1997 nell’inc. __________/__________). Nelle circostanze descritte

non vi sono ragioni, a un esame di mera v______imiglianza, per scostarsi dal

reddito indicato dall’appellante. Per quanto concerne le uscite, il maggior importo

esposto nel 1997 è dovuto sostanzialmente all’acquisto di un autocarro, mentre

gli altri costi appaiono sostanzialmente giustificati.

b)

Dall’istruttoria

è emerso altresì che il marito esegue trasporti per la ditta __________

__________ __________. __________, presso la quale è occupato pressoché a tempo

pieno, e che ritira merce anche presso __________ __________ per conto della

ditta __________, alla quale l’istante invia le fatture (deposizione __________

del 4 agosto 1997 nell’inc. __________/__________). Il fiduciario del marito ha

dichiarato di non essere a conoscenza di lavori eseguiti per altre ditte (deposizione

__________ -__________ del 4 agosto 1997 nell’inc. __________/__________).

__________ __________, da parte sua, ha confermato che i trasporti della sua

ditta per __________ sono svolti dall’istante, che quest’ultimo ha effettuato anche

tre trasporti per suo conto a __________ retribuiti con la consegna di un aggancio

del rimorchio e che egli non ha mai commissionato altri trasporti (deposizione

del 12 agosto 1997 nell’inc. __________/__________). Dagli atti risulta invero

che nel 1997 __________ __________ ha compiuto un’ottantina di trasporti dal

suo centro di __________ a __________ (lettera 30 marzo 1998 dalla ditta

__________, nei richiami), ma da tale dichiarazione non risulta con sufficiente

attendibilità che sia stato il solo istante ad effettuarli, ritenuto che anche

__________ __________ usava lo stesso autocarro per i trasporti. Certo,

l’interessato ha eseguito corse anche per la ditta __________, ma queste sono

state limitate e compensate con rifornimenti di carburante.

c)

Ciò

premesso, a un sommario esame come quello che presiede all’emanazione di misure

provvisionali non è possibile accertare che l’istante esegua altri lavori

retribuiti. L’attore, d’altro lato, ha reso v______imile una riduzione del

proprio reddito netto, che risulta per finire di fr. 3’605.– mensili. Per

converso, un’ulteriore riduzione non si giustifica poiché il lasso di tempo

durante il quale egli ha conseguito il reddito netto di soli fr. 3’076.– è

troppo breve (tre mesi nel 1998) e non denota un mutamento relativamente

duraturo della situazione.

E. 4 L’appellante chiede

che il suo fabbisogno minimo mensile sia aumentato a fr. 4’039.– mensili per

tenere conto degli oneri fiscali arretrati (fr. 800.–), delle spese di

lavanderia e stireria (fr. 150.–) e del supplemento del 20% riconosciuto dalla

giurisprudenza.

a)

Per

quanto riguarda l’onere fiscale arretrato, questa Camera ha già spiegato nella

sentenza del 13 marzo 1998 (consid. 4 in fine) che esso andava considerato alla

stregua di un debito coniugale e poteva, a quel momento, essere ammesso nella

misura in cui non intaccava il fabbisogno in denaro della moglie e del figlio.

Nelle nuove circostanze della famiglia ciò non è più il caso poiché, come si

vedrà in appresso, il fabbisogno della moglie rimane scoperto. Per le medesime

ragioni non può essere inserito nel fabbisogno del marito il debito contratto

con la compagnia __________.

b)

I

costi di lavanderia e stireria non possono, ancora una volta essere

riconosciuti. Certo, la sorella dell’appellante ha dichiarato di ricevere fr.

50.– mensili, soggiungendo però che si tratta del pagamento per il detersivo e

per l’energia elettrica della lavatrice (deposizione __________ __________ del

28 aprile 1998). Tali costi rientrano quindi nelle spese domestiche che

sarebbero comunque a carico dell’interessato. L’apprezza-mento del Pretore, per

il quale tale importo rientra nel minimo esistenziale del diritto esecutivo,

resiste quindi alla critica.

c)

Il

supplemento del 20% sul fabbisogno minimo va infine riconosciuto, per prassi,

in presenza di una situazione finanziaria favorevole (DTF 115 II 425 consid.

2). L’aumento del minimo esistenziale – a entrambi i coniugi – in modo da

lasciare loro un certo margine sulle spese individuali dipende tuttavia dalle

condizioni economiche della famiglia, le cui entrate devono essere sufficienti

per coprire tale maggiorazione senza provocare ammanchi (I CCA, sentenza del 26

agosto 1997 nella causa B., massima pubblicata in: Bollettino dell’ordine degli

avvocati 16/1998, pag. 4). Ciò non è manifestamente il caso in concreto, come

si vedrà in appresso, di modo che non vi è spazio per allargare ulteriormente

il fabbisogno delle parti.

d)

Il

fabbisogno del marito deve di conseguenza essere fissato in fr. 2’305.– mensili.

Esso comprende il minimo vitale del diritto esecutivo (fr. 1025.–), la

locazione (fr. 880.–: doc. D) e le imposte stimate (fr. 400.–). Il premio della

cassa malati di fr. 268.– è già stato dedotto dal reddito (doc. 1, pag. 2 in

alto), mentre l’onere fiscale ammesso in precedenza (fr. 800.–) deve essere

ridotto, tenuto conto della diminuzione degli introiti.

E. 5 Il Pretore ha confermato il fabbisogno in denaro del figlio in fr. 980.– mensili. Ora, è vero che le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante, prevedono per un figlio dell’età di __________ un fabbisogno in denaro, già dedotta la posta cure ed educazione prestata in natura dalla madre, di fr. 980.– mensili (RDT 51/1996 pag. 33). Tali valori si rapportano tuttavia a fasce di reddito attorno ai fr. 7’000.– mensili (si veda la pag. 11, adattata al rincaro dell’edizione 1988). In concreto, considerati i redditi complessivi dei genitori (fr. 4’605.– mensili), notevolmente inferiori, il fabbisogno in denaro del figlio può essere stimato in fr. 735.– mensili.

E. 6 In conclusione il quadro patrimoniale mensile della famiglia si presenta come segue: reddito del marito                                                        fr. 3’605.– reddito della moglie                                                     fr. 1’000.– fr. 4’605.–  mensili fabbisogno minimo del marito                                      fr. 2’305.– fabbisogno minimo della moglie                                   fr. 2’617.– fabbisogno in denaro del figlio                                      fr.   735.– fr. 5’657.–  mensili ammanco                                                                  fr. 1’052.–  mensili il marito può conservare per sé                                    fr. 2’305.– mensili deve versare al figlio fr. 735.–  mensili e alla moglie fr. 565.–  mensili. L’appello deve essere accolto entro questi limiti.

E. 7 L’appellante chiede che la riduzione del contributo alimentare decorra con effetto retroattivo dal 1° luglio 1997, facendo valere di non aver potuto allegare con tempestività la riduzione delle sue entrate per mancanza della relativa documentazione, che prima era allestita dalla moglie, e per il fatto che ha potuto dimostrare la diminuzione del suo reddito solo agli inizi del 1998. Un decreto cautelare che modifica un assetto provvisionale vigente ha effetto in linea di massima per il futuro. Il giudice può nondimeno, per ragioni di equità, far decorrere la modifica già dalla presentazione dell’istanza (o da qualsiasi momento intermedio fra la presentazione dell’istanza e l’emanazione del decreto: Bühler/Spühler, op. cit., nota 445 ad art. 145 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545 note 77 e 78). Nel caso in esame il marito ha postulato la modifica il 9 febbraio 1998 e il Pretore ha statuito l’8 maggio successivo. Da quest’ultima data deve dunque decorrere, per principio, la riduzione dei contributi alimentari. Un effetto retroattivo potrebbe entrare in considerazione, tutt’al più, fino al 9 febbraio

1998. Il solo fatto però che prima di tale data l’appellante non disponesse dei necessari documenti a sostegno dell’istanza non basta tuttavia a configurare estremi di equità che giustifichino una modifica retroattiva dell’assetto cautelare. In caso contrario la retroattività andrebbe pronunciata come regola, ciò che sarebbe manifestamente contrario al diritto federale. Su questo punto il gravame si rivela pertanto destituito di buon diritto.

E. 8 Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Visto l’esito dell’appello, si giustifica di suddividere i costi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La medesima ripartizione deve valere per il pronunciato di prima sede. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal marito merita di essere accolta tanto in prima quanto in seconda sede (art. 155 CPC). L’indennità del patrocinatore d’ufficio sarà commisurata all’impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso in una causa analoga. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

1.  L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che dall’8 maggio 1998 __________ __________ è tenuto a versare in via provvisionale, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari: fr. 735.– per il figlio __________; fr. 565.– per la moglie __________ __________.

2.  La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 100.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3.  __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________. II.   Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr.  200.– b) spese                         fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. III.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________. IV.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                          La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.08.1999 11.1998.88 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.08.1999 11.1998.88 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.08.1999 11.1998.88

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.98.00088 Lugano 10 agosto 1999/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Bottinelli Raveglia, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 febbraio 1998 da __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, nata __________, __________ __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); giudicando ora sul decreto cautelare dell’8 maggio 1998 con cui il Pretore ha respinto una modifica di misure provvisionali chiesta dall’attore; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.  Se deve essere accolta l’appellazione del 19 maggio 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato l’8 maggio 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2.  Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;

3.  Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto:                    A.   __________ __________ (1948) e __________ __________ (1957) si sono sposati a __________ il __________ __________ 1987. Dall’unione è nato __________ (____________________1987). Il marito è __________ indipendente, mentre la moglie lavora a domicilio, riparando __________ di __________. Un tentativo di conciliazione fra i coniugi è decaduto infruttuoso il 12 giugno 1997. Il 25 agosto 1997, in esito a un’istanza di __________ __________, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha obbligato __________ __________ a versare provvisionalmente un contributo alimentare di fr. 980.– mensili per il figlio __________ e di fr. 1’689.– per la moglie (inc. __________/__________). Un appello presentato da __________ __________ contro tale decreto è stato parzialmente accolto il 13 marzo 1998 da questa Camera, che ha ridotto a fr. 1’617.– mensili il contributo per la moglie (inc. __________.__________.__________). B. __________ __________ ha promosso il 9 febbraio 1998 azione di divorzio, offrendo un contributo alimentare di fr. 735.– mensili unicamente per __________. Lo stesso giorno egli ha instato per la modifica dell’assetto cautelare, postulando la riduzione del contributo per il figlio a fr. 735.– mensili e la soppressione di quello per la moglie. All’udienza del 24 marzo 1998 __________ __________ si è opposta alla modifica. Ultimata l’istruttoria, alla discussione finale del 28 aprile 1998 le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio. Statuendo l’8 maggio 1998, il Pretore ha respinto l’istanza cautelare. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico del marito, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 800.– per ripetibili. C.   __________ __________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 19 maggio 1998 nel quale chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – la riduzione del contributo per il figlio a fr. 735.– mensili e la soppressione di quello per la moglie con effetto retroattivo dal 1° luglio 1997. Nelle sue osservazioni dell’8 giugno 1998 __________ __________ propone il rigetto dell’appello e la conferma del decreto pretorile. Considerando in diritto:                  1. Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo, 1995, n. 77 pag. 545 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft : Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), in modo che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo sapere quindi se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata; decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Ciò posto, il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò soltanto il diritto alla modifica dell’assetto provvisionale. Perde invece – di regola – il diritto di recuperare quanto versato in esubero, giacché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 445 ad art. 145 CC; Rep. 1996 pag. 121 segg.). 2. Nella propria sentenza del 13 marzo 1998 questa Camera aveva fissato i contributi provvisionali in base a un reddito familiare di fr. 6’830.– mensili (fr. 5’830.– il marito, fr. 1’000.– la moglie) e a fabbisogni di complessivi fr. 6’830.– mensili (fr. 3’233.– il marito, fr. 2’617.– la moglie e fr. 980.– il figlio). Non risultando eccedenza, il marito è stato obbligato a versare fr. 980.– per il figlio e fr. 1’617.– per la moglie. Il Pretore ha respinto la modifica dei contributi chiesta dal marito ritenendo che la situazione non era mutata. Accertato che l’istante lavora per due committenti, egli ha rilevato che il rendiconto d’esercizio 1997 non era attendibile poiché non contemplava tutte le entrate del marito e che la documentazione prodotta contrastava con le varie testimonianze, ragione per cui il reddito dell’interessato doveva essere confermato in fr. 5’830.– mensili, come in precedenza. L’appellante fa valere che il reddito imputatogli dal Pretore era stato accertato sulla base di un conteggio parziale, mentre il rendiconto d’esercizio finale attesta un reddito netto per il 1997 di fr. 3’600.– mensili, per altro ridotto a fr. 3’076.– mensili nei primi mesi del 1998. Egli contesta inoltre di non avere indicato tutte le sue entrate anche perché egli lavora in pratica per un solo committente (______________________________ __________), l’altro (____________________) fatturando le sue prestazioni alla ditta __________.

3.   a) Per quanto riguarda il reddito del marito, gli atti non consentono di accertare che egli percepisca più di quanto dichiarato. Dal fascicolo processuale risulta che il reddito aziendale dell’interessato ammontava nel 1995 a fr. 95’908.15 annui e nel 1996 a fr. 72’208.70 (doc. 1 e 2 nell’inc. 57/97). Per il periodo gennaio-maggio 1997 egli ha indicato entrate per fr. 5’830.– mensili (doc. 5 nell’inc. 57/97), mentre il rendiconto finale del medesimo anno attesta un reddito netto di fr. 3’605.– mensili (doc. A). Da un confronto di tali dati risulta che le entrate sono passate da fr. 187’763.70 nel 1995 a fr. 159’532.60 nel 1996 e a fr. 163’059.35 nel 1997, mentre le uscite sono passate da fr. 82’639.55 nel 1995 a fr. 81’793.90 nel 1996 a fr. 119’809.70 nel 1997. In merito ai conteggi 1995/96 la moglie non aveva eccepito alcunché (vedi replica scritta del 24 luglio 1997 pag. 4 ad 4 nell’inc. __________/__________). Non è dato a divedere quindi il motivo per cui quello del 1997, allestito sempre dalla fiduciaria __________ __________, non sarebbe attendibile. Del resto le entrate del 1997 sono superiori al 1996, quando i coniugi vivevano ancora insieme e alla moglie, che si occupava della gestione familiare, era senz’altro più difficile celare introiti. Prima della separazione dei coniugi, inoltre, la documentazione per l’allestimento dei rendiconti era consegnata alla fiduciaria __________ __________ dalla moglie medesima (deposizione __________ -__________ del 4 agosto 1997 nell’inc. __________/__________). Nelle circostanze descritte non vi sono ragioni, a un esame di mera v______imiglianza, per scostarsi dal reddito indicato dall’appellante. Per quanto concerne le uscite, il maggior importo esposto nel 1997 è dovuto sostanzialmente all’acquisto di un autocarro, mentre gli altri costi appaiono sostanzialmente giustificati. b) Dall’istruttoria è emerso altresì che il marito esegue trasporti per la ditta __________ __________ __________. __________, presso la quale è occupato pressoché a tempo pieno, e che ritira merce anche presso __________ __________ per conto della ditta __________, alla quale l’istante invia le fatture (deposizione __________ del 4 agosto 1997 nell’inc. __________/__________). Il fiduciario del marito ha dichiarato di non essere a conoscenza di lavori eseguiti per altre ditte (deposizione __________ -__________ del 4 agosto 1997 nell’inc. __________/__________). __________ __________, da parte sua, ha confermato che i trasporti della sua ditta per __________ sono svolti dall’istante, che quest’ultimo ha effettuato anche tre trasporti per suo conto a __________ retribuiti con la consegna di un aggancio del rimorchio e che egli non ha mai commissionato altri trasporti (deposizione del 12 agosto 1997 nell’inc. __________/__________). Dagli atti risulta invero che nel 1997 __________ __________ ha compiuto un’ottantina di trasporti dal suo centro di __________ a __________ (lettera 30 marzo 1998 dalla ditta __________, nei richiami), ma da tale dichiarazione non risulta con sufficiente attendibilità che sia stato il solo istante ad effettuarli, ritenuto che anche __________ __________ usava lo stesso autocarro per i trasporti. Certo, l’interessato ha eseguito corse anche per la ditta __________, ma queste sono state limitate e compensate con rifornimenti di carburante. c) Ciò premesso, a un sommario esame come quello che presiede all’emanazione di misure provvisionali non è possibile accertare che l’istante esegua altri lavori retribuiti. L’attore, d’altro lato, ha reso v______imile una riduzione del proprio reddito netto, che risulta per finire di fr. 3’605.– mensili. Per converso, un’ulteriore riduzione non si giustifica poiché il lasso di tempo durante il quale egli ha conseguito il reddito netto di soli fr. 3’076.– è troppo breve (tre mesi nel 1998) e non denota un mutamento relativamente duraturo della situazione. 4. L’appellante chiede che il suo fabbisogno minimo mensile sia aumentato a fr. 4’039.– mensili per tenere conto degli oneri fiscali arretrati (fr. 800.–), delle spese di lavanderia e stireria (fr. 150.–) e del supplemento del 20% riconosciuto dalla giurisprudenza. a) Per quanto riguarda l’onere fiscale arretrato, questa Camera ha già spiegato nella sentenza del 13 marzo 1998 (consid. 4 in fine) che esso andava considerato alla stregua di un debito coniugale e poteva, a quel momento, essere ammesso nella misura in cui non intaccava il fabbisogno in denaro della moglie e del figlio. Nelle nuove circostanze della famiglia ciò non è più il caso poiché, come si vedrà in appresso, il fabbisogno della moglie rimane scoperto. Per le medesime ragioni non può essere inserito nel fabbisogno del marito il debito contratto con la compagnia __________. b) I costi di lavanderia e stireria non possono, ancora una volta essere riconosciuti. Certo, la sorella dell’appellante ha dichiarato di ricevere fr. 50.– mensili, soggiungendo però che si tratta del pagamento per il detersivo e per l’energia elettrica della lavatrice (deposizione __________ __________ del 28 aprile 1998). Tali costi rientrano quindi nelle spese domestiche che sarebbero comunque a carico dell’interessato. L’apprezza-mento del Pretore, per il quale tale importo rientra nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, resiste quindi alla critica. c) Il supplemento del 20% sul fabbisogno minimo va infine riconosciuto, per prassi, in presenza di una situazione finanziaria favorevole (DTF 115 II 425 consid. 2). L’aumento del minimo esistenziale – a entrambi i coniugi – in modo da lasciare loro un certo margine sulle spese individuali dipende tuttavia dalle condizioni economiche della famiglia, le cui entrate devono essere sufficienti per coprire tale maggiorazione senza provocare ammanchi (I CCA, sentenza del 26 agosto 1997 nella causa B., massima pubblicata in: Bollettino dell’ordine degli avvocati 16/1998, pag. 4). Ciò non è manifestamente il caso in concreto, come si vedrà in appresso, di modo che non vi è spazio per allargare ulteriormente il fabbisogno delle parti. d) Il fabbisogno del marito deve di conseguenza essere fissato in fr. 2’305.– mensili. Esso comprende il minimo vitale del diritto esecutivo (fr. 1025.–), la locazione (fr. 880.–: doc. D) e le imposte stimate (fr. 400.–). Il premio della cassa malati di fr. 268.– è già stato dedotto dal reddito (doc. 1, pag. 2 in alto), mentre l’onere fiscale ammesso in precedenza (fr. 800.–) deve essere ridotto, tenuto conto della diminuzione degli introiti. 5. Il Pretore ha confermato il fabbisogno in denaro del figlio in fr. 980.– mensili. Ora, è vero che le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante, prevedono per un figlio dell’età di __________ un fabbisogno in denaro, già dedotta la posta cure ed educazione prestata in natura dalla madre, di fr. 980.– mensili (RDT 51/1996 pag. 33). Tali valori si rapportano tuttavia a fasce di reddito attorno ai fr. 7’000.– mensili (si veda la pag. 11, adattata al rincaro dell’edizione 1988). In concreto, considerati i redditi complessivi dei genitori (fr. 4’605.– mensili), notevolmente inferiori, il fabbisogno in denaro del figlio può essere stimato in fr. 735.– mensili. 6. In conclusione il quadro patrimoniale mensile della famiglia si presenta come segue: reddito del marito                                                        fr. 3’605.– reddito della moglie                                                     fr. 1’000.– fr. 4’605.–  mensili fabbisogno minimo del marito                                      fr. 2’305.– fabbisogno minimo della moglie                                   fr. 2’617.– fabbisogno in denaro del figlio                                      fr.   735.– fr. 5’657.–  mensili ammanco                                                                  fr. 1’052.–  mensili il marito può conservare per sé                                    fr. 2’305.– mensili deve versare al figlio fr. 735.–  mensili e alla moglie fr. 565.–  mensili. L’appello deve essere accolto entro questi limiti. 7. L’appellante chiede che la riduzione del contributo alimentare decorra con effetto retroattivo dal 1° luglio 1997, facendo valere di non aver potuto allegare con tempestività la riduzione delle sue entrate per mancanza della relativa documentazione, che prima era allestita dalla moglie, e per il fatto che ha potuto dimostrare la diminuzione del suo reddito solo agli inizi del 1998. Un decreto cautelare che modifica un assetto provvisionale vigente ha effetto in linea di massima per il futuro. Il giudice può nondimeno, per ragioni di equità, far decorrere la modifica già dalla presentazione dell’istanza (o da qualsiasi momento intermedio fra la presentazione dell’istanza e l’emanazione del decreto: Bühler/Spühler, op. cit., nota 445 ad art. 145 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545 note 77 e 78). Nel caso in esame il marito ha postulato la modifica il 9 febbraio 1998 e il Pretore ha statuito l’8 maggio successivo. Da quest’ultima data deve dunque decorrere, per principio, la riduzione dei contributi alimentari. Un effetto retroattivo potrebbe entrare in considerazione, tutt’al più, fino al 9 febbraio

1998. Il solo fatto però che prima di tale data l’appellante non disponesse dei necessari documenti a sostegno dell’istanza non basta tuttavia a configurare estremi di equità che giustifichino una modifica retroattiva dell’assetto cautelare. In caso contrario la retroattività andrebbe pronunciata come regola, ciò che sarebbe manifestamente contrario al diritto federale. Su questo punto il gravame si rivela pertanto destituito di buon diritto. 8. Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Visto l’esito dell’appello, si giustifica di suddividere i costi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La medesima ripartizione deve valere per il pronunciato di prima sede. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal marito merita di essere accolta tanto in prima quanto in seconda sede (art. 155 CPC). L’indennità del patrocinatore d’ufficio sarà commisurata all’impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso in una causa analoga. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

1.  L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che dall’8 maggio 1998 __________ __________ è tenuto a versare in via provvisionale, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari: fr. 735.– per il figlio __________; fr. 565.– per la moglie __________ __________.

2.  La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 100.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3.  __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________. II.   Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr.  200.– b) spese                         fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. III.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________. IV.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                          La segretaria