Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.1998 11.1998.86 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.1998 11.1998.86 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.1998 11.1998.86
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.: 11.98.00086 Lugano 14 dicembre 1998 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di collazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 16 dicembre 1996 da __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinate dall’avv. dott. __________ __________, __________); premesso che __________ __________ ha presentato appello il 15 maggio 1998 contro una sentenza del 30 aprile 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto un’istanza di restituzione in intero del 18 marzo 1998 e ha parzialmente accolto una petizione del 16 dicembre 1996; richiamati il decreto 27 maggio 1998 con cui la presidente della Camera ha conferito effetto sospensivo all’appello e l’ordinanza 2 giugno 1998 con la quale essa ha sospeso la procedura di appello, le parti essendo in trattative per risolvere in via extragiudiziaria la vertenza; preso atto che l’appellante ha comunicato il 10 dicembre 1998 di ritirare il gravame; ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; accertato che in concreto non si giustifica di attribuire ripetibili alle appellate, la procedura essendo stata sospesa prima ancora dell’intimazione del gravame; ritenuto che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà delle parti nel risolvere il loro contenzioso (art. 21 LTG); richiamato l’art. 352 CPC, decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria