opencaselaw.ch

11.1998.82

Ticino · 1998-04-22 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.08.1998 11.1998.82 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.08.1998 11.1998.82 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.08.1998 11.1998.82

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.98.00082 11.98.00083 Lugano 10 agosto 1998 /lcg In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.__.______ (annullamento di deliberazione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 16 gennaio 1996 dall’avv. __________ __________, __________ contro __________ __________ __________, __________ (rappresentato dal comitato e patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________); giudicando ora sul decreto del 22 aprile 1998 con cui il Pretore ha accolto una domanda di restituzione in intero per la produzione di nuovi documenti presentata dal convenuto (inc. __________.__________.__________) e sull’ordinanza di stessa data con cui il Pretore ha statuito su due domande di edizione presentate dall’attore (inc.

n. __________.__________.__________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se deve essere accolto l’appello dell’11 maggio 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 22 aprile 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

2.   Se deve essere accolto l’appello presentato il 13 maggio 1998 da __________ __________ contro l’ordinanza emanata il 22 aprile 1998 dallo stesso Pretore;

3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. Con petizione del 16 gennaio 1996 l’avv. __________ __________, socio del __________ __________ __________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, di annullare due decisioni con le quali l’assem-blea dell’associazione tenutasi il 17 dicembre 1995 aveva approvato la costruzione di una nuova buvette (delibera n.

3) e i conti preventivi del 1996 (delibera n. 4). Il __________ __________ __________ si è opposto alla petizione. All’udienza preliminare del 29 gennaio 1997 l’attore ha ribadito le proprie domande e ha offerto mezzi di prova; in particolare egli ha chiesto l’edizione della “documen-tazione relativa al progetto di edificazione della buvette, compresa la domanda di costruzione e la relativa licenza edilizia” e della registrazione magnetica dell’assemblea, motivando la rilevanza di quest’ultima prova con la necessità di ascoltare l’intervento del membro di comitato __________, che aveva spiegato ai soci la natura dell’intervento edile prospettato. Il convenuto ha a sua volta indicato i propri mezzi di prova, fra cui alcuni testimoni; non si è opposto all’edizione della documentazione sulla costruzione della buvette, ma ha contestato l’ammissibilità dell’edizione della registrazione magnetica, sostenendo che __________ poteva essere sentito come teste e che agli atti figurava già il verbale dell’assemblea litigiosa (verbale del 29 gennaio 1997, act. III). Con ordinanza sulle prove del 14 giugno 1997 il Pretore ha, fra l’altro, ammesso l’edizione della documentazione relativa al progetto di edificazione della buvette, assegnando al convenuto un termine di trenta giorni per produrla, mentre si è riservato di decidere sull’ammissibilità della registrazione magnetica dopo l’assunzione dei vari testimoni. B. Il 26 giugno 1997 il __________ __________ __________ ha presentato istanza di restituzione in intero per produrre un estratto del verbale dell’assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 31 maggio 1997, che ha approvato i conti consuntivi relativi all’edificazione della buvette, asserendo che ciò renderebbe priva di oggetto la vertenza. All’udienza del 17 settembre 1997 il convenuto ha prodotto un classificatore verde, contenente la documentazione relativa alla costruzione della buvette. Presane visione, l’attore ha instato il 7 ottobre 1997 per far estromettere dal documento, rubricato come doc. 20, alcuni fogli, in particolare il rapporto __________ e tutti i preventivi e le offerte contenuti nella rubrica 2. C. Il Pretore ha statuito il 22 aprile 1998 sia sull’istanza di restituzione in intero, sia sulle domande di edizione. Egli ha accolto, nella forma del decreto (act. XIII) l’istanza 26 giugno 1997 del convenuto, ha acquisito agli atti l’estratto del verbale assembleare del 31 maggio 1997, rubricato come doc. 21, e ha posto la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico dell’attore, con obbligo di rifondere al convenuto fr. 200.– per ripetibili. Con atto di stessa data, denominato ordinanza (act. XII), egli ha respinto la domanda di edizione della registrazione magnetica, ritenendola ininfluente dopo l’audizione del teste __________, e ha ammesso agli atti tutta la documentazione contenuta nel classificatore verde doc. 20; ha infine posto la tassa di giustizia di fr. 150.– a carico dell’attore. D.   __________ __________ è insorto con un appello dell’11 maggio 1998 contro il decreto sulla restituzione in intero, postulandone la riforma nel senso di respingere l’istanza del 26 giugno 1997 e di estromettere dagli atti il documento n. 21. In via subordinata egli chiede che la tassa di giustizia sia posta a carico del convenuto, tenuto a rifondergli fr. 200.– per ripetibili. Con ordinanza del 14 maggio 1998 il Pretore ha concesso al gravame effetto sospensivo. La presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile, con decreto del 18 maggio 1998, un’istanza 15 maggio 1998 con cui il convenuto ha instato per la revoca dell’effetto sospensivo. E. Con un successivo appello del 13 maggio 1998 __________ __________ è insorto anche contro l’ordinanza sulle domande di edizione, postulando lo stralcio dal classificatore doc. 20 del rapporto tecnico __________, dei documenti contenuti nella rubrica 2 e l’ammissione dell’edizione della registrazione magnetica. In via subordinata egli ha chiesto che la tassa di giustizia sia posta a carico della convenuta; in via ancora più subordinata ne ha postulato l’aggiudicazione con il merito. F. L’8 giugno 1998 __________ __________ __________ ha proposto di respingere in ordine l’appello del 13 maggio 1998, diretto contro un’ordinanza, subordinatamente di respingerlo nel merito. Analoghe conclusioni ha preso il __________ __________ __________ il 16 giugno 1998 sull’appello del 13 maggio 1998. Considerando in diritto:                   I.   Sull’appello dell’11 maggio 1998 1. Il Pretore, accogliendo la domanda di restituzione in intero del convenuto, ha acquisito agli atti come documento 21 l’estratto del verbale assembleare 31 maggio 1997, spiegando che l’influsso dell’approvazione dei conti consuntivi 1996 sulla validità della deliberazione assembleare impugnata è un problema di merito, da risolvere con la decisione finale. L’appellante ribadisce che il documento litigioso non ha alcuna rilevanza per la lite, perché l’approvazione dei conti consuntivi 1996 per opera di una successiva assemblea dei soci non sana il vizio che a suo avviso ne inficia la validità. Il convenuto ha fatto valere da parte sua, nell’istanza 26 giugno 1997, che l’estratto del verbale assembleare è rilevante perché l’approvazione dei consuntivi 1996 dimostrava la volontà dell’associazione di ratificare le delibere del 17 dicembre 1995 contestate dall’attore, ciò che avrebbe potuto rendere priva di interesse giuridico la vertenza. Come adduce a giusta ragione l’appellante, tuttavia, la restituzione in intero presuppone che il mezzo di prova di cui si chiede la produzione appaia influente per l’esito del processo (art. 138 CPC). Ora, la causa in rassegna verte sulla validità delle deliberazioni n. 3 (approvazione costruzione buvette) e 4 (approvazione preventivi 1996), adottate il 17 dicembre 1995 dall’assemblea dei soci, che l’attore sostiene essere contrarie alla legge e agli statuti dell’associazione (petizione, pag. 7). Il giudice, in concreto, deve esaminare se le decisioni assembleari adottate il 17 dicembre 1995 sono conformi alla legge e agli statuti. Il fatto che una successiva assemblea dei soci abbia approvato i conti consuntivi 1996 non è decisivo, perché attesta sì una volontà dell’associazione, ma non potrebbe sanare, in presenza di opposizioni, una precedente decisione che fosse contraria alla legge e agli statuti. Il documento n. 21 non è dunque influente per l’esito della causa e a giusta ragione l’appellante ne chiede l’estromissione dagli atti. L’appello deve dunque essere accolto, ciò che rende superfluo esaminare le altre censure sollevate dall’attore. II.   Sull’appello del 13 maggio 1998 2 .   L’art. 213 bis cpv. 1 CPC stabilisce che sulla domanda di edizione il giudice decide mediante decreto (art. 96) e fissa un termine per la produzione, se ammette la domanda. La forma del decreto è riservata nondimeno, secondo giurisprudenza, al giudizio sul merito della domanda, ovvero sulla legittimità sostanziale dell’edizione (art. 206 e 207, ora cpv. 1, lett. c CPC), sempre ch’essa sia litigiosa (art. 213 bis cpv. 2 CPC). Sulla legittimità formale della prova, ovvero sulla proponibilità della domanda in sé, il giudice decide previamente con ordinanza, così come decide con ordinanza l’ammissibilità di tutte le prove offerte (art. 182 cpv. 1 CPC). L’ordinanza non essendo impugnabile (art. 95 cpv. 1 CPC), solo i presupposti sostanziali dell’edizione possono formare oggetto di appello. Il giudice che non ammette una domanda di edizione in quanto non preannunciata nei memoriali scritti statuisce, per esempio, con ordinanza (Rep. 1991 pag. 484 in alto). Identico principio vale nell’ipotesi inversa, quando cioè il giudice ammette la domanda. Nel caso in esame l’atto impugnato è in realtà di natura mista, indipendentemente dai termini usati dal Pretore. Sull’ammissi-bilità dell’edizione relativa agli atti riguardanti la costruzione della buvette, alla quale il convenuto non si era opposto, il Pretore aveva infatti già statuito con ordinanza il 14 giugno 1997, rinunciando a emanare un decreto (art. 213 bis cpv. 2 CPC). L’atto impugnato in appello si riferisce solo alla conformità dei documenti prodotti dal convenuto con la domanda di edizione dell’attore. Ci si potrebbe invero interrogare sulla natura di una simile decisione, ma il quesito può rimanere indeciso nella fattispecie, poiché l’appello su questo punto dovrebbe comunque essere respinto anche se fosse ricevibile. 3. È dubbio che l’edizione della documentazione relativa alla costruzione della buvette fosse davvero ammissibile. La parte che intende chiedere all’altra la produzione di documenti deve preannunciare infatti nel proprio memoriale – almeno approssimativamente

– il documento o il contenuto del documento richiesto in relazione al fatto da dimostrare (Rep. 1984 pag. 382 in basso, con rinvio). La generica locuzione “richiamo documenti” o “edi-zione documenti” non basta (art. 165 cpv. 2, 170 cpv. 1 lett. e, 173 cpv. 3, 175 cpv. 2 e 176 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico l’attore si è limitato nel proprio memoriale a chiedere l’edizione della “documentazione relativa al progetto di edificazione” (peti-zione, pag. 5, punto 2) e all’udienza preliminare ha ribadito la domanda indicando che esigeva l’edizione della “documenta-zione relativa al progetto di edificazione della buvette, compresa la domanda di costruzione e la relativa domanda edilizia” (ver-bale del 20 gennaio 1997). Con tale formulazione, generica e imprecisa quanto ai singoli documenti da produrre, se non per la domanda di costruzione e la licenza edilizia, l’attore ha in realtà manifestato evidenti intenzioni esplorative, ciò che non è ammissibile nel sistema procedurale ticinese (Rep. 1984 382). In concreto il classificatore verde prodotto dal convenuto quale documento 20 contiene un rapporto finanziario sulla costruzione della buvette (fogli azzurri), i preventivi di svariate ditte relativi alla costruzione della buvette (rubrica 2), gli schizzi e l’assono-metria della costruzione (rubrica 4), le varianti dei piani (rubrica 5) e infine la domanda di costruzione con i suoi allegati (rubrica 6). L’appellante sostiene che il rapporto e i preventivi non corrispondono a quanto da lui chiesto con l’edizione, dal momento che la sua domanda non aveva portata generale, ma si riferiva al progetto di edificazione, ossia a piani e progettazioni che avevano condotto all’inoltro della domanda di costruzione e al rilascio della licenza edilizia (appello, pag. 12). L’argomenta-zione non è seria. Come si è visto, l’attore non si è limitato infatti a chiedere l’edizione della domanda di costruzione e della licenza edilizia, ma oltre a tali documenti ha indicato – genericamente – la documentazione relativa al progetto di costruzione della buvette (verbale, act. III). La sua richiesta è stata esaudita, non potendosi certo negare che i documenti di cui l’appellante esige ora l’estromissione (rapporto __________, preventivi e offerte) riguardino la costruzione della buvette. L’appellante pretende in realtà di scegliere fra il contenuto del classificatore quanto gli appare suffragare la propria tesi, ma tale scopo indagatorio  è proprio quello vietato dal codice di procedura (Rep. 1984 pag. 382). L’appello su questo punto sarebbe quindi infondato anche se fosse esaminato nel merito. 4. La decisione del primo giudice sull’ammissibilità della registrazione magnetica è per contro un decreto, indipendentemente dalla sua designazione. All’udienza preliminare non si è infatti discussa la proponibilità di tale domanda di edizione, del resto correttamente precisata nella petizione (pag. 5), ma il merito della stessa. Per respingere la prova il Pretore doveva statuire con decreto (art. 213 bis cpv. 1 CPC). L’appello è quindi ricevibile. Il Pretore, ritenendolo un’ordinanza (lettera 14 maggio 1998), non ha invero statuito sull’istanza di effetto sospensivo contenuta nell’appello, ma è indubbio che la richiesta dell’appellante in tal senso sarebbe stata accolta, visto che il 14 maggio 1998 il Pretore ha accordato effetto sospensivo all’appello dell’11 maggio 1998, pure diretto contro un decreto. Per motivi di economia processuale si può quindi prescindere dal rinviare l’incarto al Pretore perché statuisca sull’istanza di effetto sospensivo. 5. Il primo giudice ha negato l’edizione dei nastri magnetici registrati all’assemblea del 17 dicembre 1995, che a detta dell’attore serviva ad ascoltare la relazione di un membro di comitato sul progetto di buvette, perché non l’ha più ritenuta necessaria dopo l’audizione del relatore stesso all’udienza del 17 settembre

1997. L’appellante critica il modo di procedere adottato dal Pretore, che ha atteso l’audizione del teste prima di statuire sull’ammissibilità dell’edizione e ribadisce che la registrazione magnetica dell’assemblea del 17 dicembre 1995 serve a dimostrare le modalità con cui si era svolta l’assemblea del 17 dicembre 1995, tanto più che la deposizione del teste __________, che aveva presentato il progetto alla nota assemblea, differirebbe dalla realtà dei fatti. Ci si può dispensare in concreto dall’esaminare le argomentazioni dell’appellante sull’assunzione suppletoria di prove, che derivano da un errore di scritturazione del giudizio pretorile, nel quale era stato citato l’art. 192 CPC (assunzione suppletoria di prove) invece dell’art. 182 cpv. 3 CPC (cfr. lettera 14 maggio 1998 del Pretore). Nel merito, la censura dell’appellante non può in effetti essere condivisa. All’udienza preliminare l’attore aveva motivato la necessità dell’edizione con l’esigenza di ascoltare la relazione sul progetto di buvette. Su questo tema il relatore, ing. __________, è stato sentito all’udienza del 17 settembre 1997 e l’attore ha avuto modo di porre al testimone tutte le domande che riteneva opportune. Nella lettera del 2 ottobre 1997 l’attore ha invero sostenuto che l’edizione era ancora necessaria perché il verbale (doc. 12) non conteneva la trascrizione di tutti gli interventi succedutisi all’assemblea e perché il teste __________ aveva riferito nella sua deposizione fatti inesatti (act. VIII). Se non che, l’appellante ha avuto modo di chiarire le discrepanze tra la sua versione dei fatti e quella del teste in occasione dell’audizione di quest’ultimo, che è stata ampia e dettagliata, come appare dal relativo verbale (act. VII). In definitiva l’appellante intende appurare con l’edi-zione se il teste abbia mentito al Pretore o all’assemblea. Il quesito non è tuttavia determinante per l’esito del processo. Nella causa in rassegna si tratta di decidere se le deliberazioni litigiose sono contrarie alla legge e agli statuti (art. 75 CC) e al riguardo non è decisivo sapere come e su quali basi l’assem-blea sia giunta ad adottare le decisioni oggetto della vertenza. L’edizione della registrazione magnetica non è pertanto rilevante per la soluzione del caso e a giusta ragione il Pretore non l’ha ammessa. L’appello si rivela di conseguenza infondato anche su questo punto. 6. L’appellante rimprovera al Pretore, in via subordinata, di aver posto a suo carico la tassa e le spese dell’atto litigioso, sostenendo che se lo avesse emanato contemporaneamente all’ordinanza sulle prove, come prevede l’art. 207 cpv. 3 CPC, ciò non avrebbe comportato alcun onere. La censura è infondata. La legge sulla tariffa giudiziaria, infatti, prevede che sono esenti da tassa di giustizia solo le ordinanze e i decreti processuali emanati all’udienza (art. 19 cpv. 2 LTG, RL 3.1.1.5). È vero che l’ordinanza sulle prove del 14 giugno 1997, emanata al di fuori da un’udienza, non ha comportato tassa di giustizia né spese. Ma tale benevolenza del Pretore, che corrisponde a una prassi invalsa per quel che concerne l’ordinanza sulle prove, non implica l’automatica esenzione di tasse e spese per ogni successiva ordinanza o decreto. Il decreto processuale litigioso non è stato emanato in udienza e il Pretore poteva quindi riscuotere tasse e spese a carico della parte soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC). Tale è appunto l’attore nel decreto in rassegna, visto che tutte le sue domande di edizione sono state respinte. La tassa di fr. 150.– prelevata in concreto rientra per altro nei limiti della tariffa, che prevede per i decreti processuali una tassa di giustizia da fr. 30.– a fr. 10’000.– (art. 19 cpv. 1 LTG), tanto più che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 A. c. I AG, pubblicata nel Bollettino dell’ordine degli avvocati, n. 14, pag. 12). Una tassa di giustizia di fr. 150.–, comprensiva delle spese, per un decreto come quello oggetto dell’appello rientra senz’altro nel potere di apprezzamento del Pretore, già in considerazione del fatto che ha richiesto un indubbio impegno, viste le contestazioni sollevate dalle parti sulle prove contestate. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello, infondato in ogni suo punto, deve quindi essere respinto. 7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto dell’esito dell’appello 11 maggio 1998, deve essere modificato anche il dispositivo del decreto pretorile sulla ripartizione degli oneri processuali. Il soccombente rifonderà alla controparte, inoltre, un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   L’appello dell’11 maggio 1998 è accolto e il decreto impugnato è così riformato:

1. L’istanza 26 giugno 1997 è respinta e il documento rubricato n. 21 è retrocesso alla convenuta.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all’attore fr. 200.– per ripetibili. II.   Gli oneri dell’appello 11 maggio 1998, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 500.– b) spese                         fr. 50.– fr. 550.– sono a carico del __________ __________ __________, che rifonderà all’appellante fr. 800.– per ripetibili. III.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello del 13 maggio 1998 è respinto e il decreto 22 aprile 1998 è confermato. IV.   Gli oneri dell’appello del 13 maggio 1998, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 500.– b) spese                         fr. 50.– fr. 550.– sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà al __________ __________ __________ fr. 800.– per ripetibili di appello. V.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria