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11.1998.74

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-05-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L’appellante

rimprovera al Pretore, in ordine, di non avere statuito sulla sua richiesta

intesa a far assumere dalla moglie il pagamento degli interessi ipotecari

gravanti l’abitazione coniugale. All’udienza del 24 settembre 1997, consecutiva

alla prima istanza provvisionale introdotta dalla moglie, il convenuto aveva

chiesto invero che quest’ultima si facesse carico dei citati interessi passivi

e dei premi per l’assicurazione dello stabile e del mobilio domestico (sopra,

consid. B). Statuendo il 23 aprile 1998, il Pretore ha inserito nel fabbisogno

minimo della moglie i premi per l’assicurazione dello stabile, quelli per

l’assicurazione del mobilio domestico (decreto impugnato, pag. 7 consid. d) e

gli interessi ipotecari, ma solo fino a concorrenza di fr. 1100.– men-sili,

rilevando che in concreto la loro entità (fr. 1700.– mensili) risultava

eccessiva per le esigenze di una persona sola (decreto, pag. 6 in fondo), il marito

spendendo per il proprio appartamento non più di fr. 800.– mensili (decreto,

pag. 8 consid. c). Il Pretore non ha specificato tuttavia chi dovesse

corrispondere la differenza di fr. 600.– mensili.

Ora, seguendo il

ragionamento del primo giudice appare indubbio che la differenza in questione

dovesse essere versata dalla moglie, facendo capo alla sua quota di mezza

eccedenza mensile. Ciò che del resto appare equo, poiché dopo la fine della

vita in comune ogni coniuge sopporta i costi del proprio alloggio. Alla stessa

stregua di un coniuge che conduce in locazione un appartamento troppo caro per

le sue sole necessità, con il risultato che deve provvedere da sé solo alla

differenza tra la pigione riconosciuta dal giudice e quella effettiva, appariva

giusto che in concreto la moglie provvedesse da sé sola al pagamento degli

oneri ipotecari. Si aggiunga che durante una causa di stato nessuno dei due

coniugi può chiedere contributi all’altro per conseguire un tenore di vita più

elevato di quello avuto durante la vita in comune (DTF 118 II 376 consid. 20b,

115 II 424 consid. 3). La moglie non poteva pretendere dunque che il marito le

sovvenzionasse per sé sola un’abitazione occupata in precedenza da due persone.

Ci si attenesse al solo ragionamento del Pretore, il dispositivo n. 1 del

decreto impugnato andrebbe dunque completato nel senso di imporre all’istante

l’obbligo di assumere interamente gli interessi passivi dell’ipoteca che grava

l’abitazione coniugale.

Se nella fattispecie

prevale una soluzione diversa, ciò è dovuto alla particolarità del caso in

esame. Nell’atto di appello il convenuto riconosce infatti nel fabbisogno minimo

della moglie non solo l’importo di fr. 1100.--.– mensili ammesso dal Pretore,

bensì l’intero onere ipotecario di fr. 1700.– mensili (memoriale, pag. 8 in

alto). Non vi è ragione perché questa Camera si scosti da tale soluzione, più

generosa di quella che si imporrebbe a norma di legge, tanto meno se si pensa

che in materia di contributi alimentari fra coniugi il diritto federale non

prescrive l’applicazione del principio inquisitorio (cfr.

Bühler/Spühler

in: Berner Kommentar,

Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151 CC con rinvii). Questa Camera non può

sospingersi perciò oltre le conclusioni delle parti. Includendo l’intera posta

di fr. 1700.– mensili nel fabbisogno minimo della moglie, non si pone più il

problema di sapere chi debba far fronte all’obbligo, giacché è evidente che gli

oneri inclusi nel fabbisogno minimo di un coniuge devono essere sopportati dal

coniuge stesso. Ciò posto, la censura d’ordine sollevata nell’appello risulta

superata.

E. 2 Nel merito il

Pretore ha accertato il reddito coniugale in complessivi fr. 12 203.– mensili (fr.

10 568.– il marito, fr. 1635.– la moglie) e il fabbisogno minimo delle parti in

fr. 7660.– (fr. 4860.– il marito, fr. 2800.– la moglie), riscontrando

un’eccedenza di fr. 4543.– mensili, onde un contributo provvisionale per la

moglie di fr. 3440.–. L’appellante sostiene anzitutto che le entrate della

moglie devono comprendere anche il reddito della sostanza. Il Pretore è stato

di diverso avviso, rilevando che “il reddito da sostanza non può essere

considerato nel calcolo del contributo alimentare, salvo che sia necessario per

coprire il fabbisogno accresciuto delle due nuove economie domestiche”

(decreto, pag. 4 in fondo). In realtà il Pretore è caduto in un malinteso.

Contrariamente a quanto egli reputa, la giurisprudenza non ha mai escluso il

reddito della sostanza dal calcolo dei contributi provvisionali, né si

capirebbe perché ciò dovrebbe essere. Il reddito coniugale comprende – al

contrario – anche quello dei beni mobili e immobili (

Hausheer/Spycher

, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997,

pag. 44 n. 01.40). La giurisprudenza si è limitata a eccettuare il caso in cui,

durante la vita in comune, i coniugi non destinassero l’insieme dei loro

redditi al mantenimento, ma ne riservassero alcuni (come per esempio il reddito

della sostanza) ad altri scopi (per esempio al risparmio). In simile ipotesi un

coniuge non può pretendere tutt’a un tratto – contro la volontà dell’altro –

che tali redditi siano impiegati anch’essi per il mantenimento, a meno che

quelli precedentemente destinati a tal fine non bastino più per finanziare due

economie domestiche separate (cfr. DTF 116 II 113 consid. 3b; Rep. 1992 pag.

238 consid. 2). Nella fattispecie non consta – né è stato reso verosimile – che

le parti riservassero il reddito della sostanza a scopi particolari, estranei

al fabbisogno della famiglia. Non vi è motivo quindi perché in concreto tale

provento rimanga escluso dall’insieme delle entrate coniugali.

Il Pretore ha accertato

nel caso in esame che la moglie possiede sostanza mobiliare, pervenutale da

un’eredità, per un valore di fr. 159 944.– (decreto impugnato, pag. 4 in basso

con riferimento alla tassazione doc. C e 11). Il reddito di tale sostanza

ammontava mediamente, nel 1993/94 (ultimi dati a disposizione), a fr. 5988.–

annui (doc. 13). L’appellante sostiene (pag. 4 in fondo) che il provento

sarebbe di fr. 25 458.– annui (“reddito della sostanza” secondo la tassazione

doc. C e 11), ma tale assunto non è credibile, l’importo di fr. 25 458.–

figurante nella tassazione comprendendo manifestamente anche il valore locativo

dell’abitazione coniugale.

L’istante obietta che,

comunque sia, il marito non ha reso verosimile la destinazione del reddito

della sostanza mobiliare al fabbisogno familiare durante la vita in comune (in

specie al pagamento degli interessi ipotecari) e che per di più una tesi del

genere sarebbe nuova (memoriale, pag. 3 in alto). Se non che, così argomentando

essa tenta di sovvertire i termini del problema. Il reddito della sostanza è

per principio – come detto – un reddito coniugale. E qualora un coniuge

sostenga che durante la vita in comune parte del reddito coniugale non era

destinato al fabbisogno della famiglia, ma ad altri scopi, gli incombe di rendere

verosimile l’affermazione. Davanti al Pretore la moglie aveva asserito bensì

che “i coniugi __________ non hanno mai dovuto utilizzare il reddito della

sostanza dell’istante per far fronte alle necessità coniugali” (memoriale

conclusivo, pag. 3 in alto), ma non ha lontanamente reso attendibile l’asserto;

anzi, non ha dato alcuna indicazione nemmeno sulla pretesa destinazione di tale

reddito. Nulla giustifica quindi che il reddito della sostanza sia sottratto

alla disponibilità comune. Ne segue che le entrate mensili della moglie,

accertate dal Pretore in fr. 1635.– mensili, devono essere maggiorate di fr.

499.– mensili (fr. 5988.– suddivisi sull’arco dell’anno), per un totale di fr.

2134.–. Al riguardo l’appello merita parziale accoglimento.

E. 3 Sempre per quanto

attiene ai redditi, l’appellante critica il guadagno netto di fr. 10 568.– mensili

imputatogli dal Pretore, facendo valere che all’atto pratico esso non supera

fr. 7500.– netti. Il primo giudice ha motivato la propria opinione spiegando

che nel 1995 l’interessato ha percepito uno stipendio di fr. 109 005.– netti e

un’indennità di fr. 17 811.– a titolo di rimborso spese (doc. 18). Non

giudicando verosimile che la predetta indennità corrisponda a esborsi

effettivamente sopportati, il Pretore ha considerato come guadagno l’intero

introito (fr. 126 816.–), per un totale appunto di fr. 10 568.– mensili

(decreto, pag. 5).

Questa Camera ha già avuto

modo di ricordare che non può essere considerata come reddito l’indennità fissa

ricevuta da un dipendente a titolo di rimborso spese ove l’entità media delle

spese professionali affrontate dal lavoratore coincida verosimilmente con

l’ammontare dell’indennità ricevuta; una simile indennità può invece essere

ritenuta – in tutto o in parte – alla stregua di un reddito occulto ove

manchino indicazioni sulle spese effettive sopportate dal dipendente (Rep. 1995

pag. 145 consid. 3 con richiami). Nella fattispecie il datore di lavoro ha

precisato in calce a tutti i certificati di salario dell’appellante, dal 1991

fino al 1995, che “questa somma di provvigioni [ossia l’indennità] non può

venir considerata come reddito netto per la tassazione, dato che il

contribuente deve indennizzare lui stesso i suoi sottoagenti, ma ignoriamo in

quale misura” (doc. 14 a 18). Ai fini della tassazione 1995/96 (l’ultima agli

atti) l’autorità fiscale aveva accertato, da parte sua, un reddito medio annuo

di

fr. 99 000.– lordi (doc. C

e 11). Ora, nel 1993 l’appellante aveva guadagnato fr. 116 842.– lordi (doc.

16) e nel 1994 fr. 115 405.– lordi (doc. 17), senza nemmeno considerare

l’indennità per rimborso spese. A un sommario esame come quello che presiede

all’emanazione di misure provvisionali risulta perciò che l’auto-rità

tributaria ha ammesso spese professionali per un ammontare finanche superiore

all’indennità ricevuta dall’appellante, e ciò tenendo calcolo verosimilmente

delle provvigioni versate a sottoagenti. Il testimone __________ __________ ha

dichiarato del resto che “di regola le spese effettive [affrontate dall’agente

di assicurazione] sono superiori a quelle assegnate” dalla compagnia (verbale

dell’11 dicembre 1997, primo foglio), pari al 28% della cifra d’affari

realizzata l’anno precedente dal collaboratore del servizio esterno e dai suoi

__________ (doc. 24, 11° foglio).

In concreto l’appellante

ha guadagnato nel 1995 – come detto – fr. 118 279.– lordi, neanche il 2% in più

della media relativa al 1993/94. Se ne può ragionevolmente desumere, quanto

meno a un giudizio meramente sommario, che il reddito lordo effettivo

dev’essere di poco superiore ai fr. 99 000.– lordi annui accertati

dall’autorità fiscale sulla base del reddito medio conseguito nel 1993/94. E da

tale importo vanno ancora dedotti gli oneri sociali. Che l’autorità tributaria

sia incorsa in errori di valutazione non è dato a divedere, se non altro a un

primo esame, tanto meno se si pensa alla deposizione del testimone __________.

Nelle condizioni descritte, tutto ben ponderato non appare giustificato quindi

scostarsi dal reddito di fr. 99 000.– annui

netti

ammesso

dall’ap-pellante medesimo (memoriale conclusivo, pag. 5). Il suo reddito

mensile medio va quindi fissato in fr. 8250.– mensili. Anche al proposito il

ricorso merita parziale accoglimento.

E. 4 In materia di fabbisogni mensili l’appellante chiede che il minimo esistenziale della moglie sia ridotto da fr. 1025.– a fr. 950.– per tenere conto del fatto ch’essa cena nel proprio locale e che la spesa per l’acquisto del vitto “è già stata dedotta dalle spese dell’esercizio pubblico quale acquisto merce” (memoriale, pag. 6). Ammesso e non concesso però che il minimo esistenziale del diritto esecutivo possa essere ridotto per tali motivi, non si intravedono gli elementi che renderebbero verosimile l’argomento secondo cui il reddito dell’osteria sarebbe già stato decurtato del costo della cena consumata dalla gerente (quando il locale è aperto, sette mesi su dodici). Nemmeno l’appellante dà alcun ragguaglio al proposito. Non vi è quindi ragione per scostarsi, tanto meno a prima vista, dal minimo esistenziale ordinario del diritto esecutivo.

E. 5 Sull’entità degli interessi ipotecari da includere nel fabbisogno minimo della moglie non è il caso di tornare (sopra, consid. 1). Che l’appellante sia abilitato a compensare l’ammontare di contributi provvisionali scaduti con quanto da egli versato al creditore ipotecario in luogo e vece della moglie (appello, pag. 7 in alto) è palese e nemmeno forma oggetto di controversia in appello.

E. 6 Nel fabbisogno minimo della moglie il Pretore ha calcolato una spesa di fr. 90.50 mensili per l’assicurazione dello stabile. L’ap-pellante allega che “mal si riesce a mettere in relazione questo fatto con quanto asserito al punto c in relazione all’alloggio adeguato” (memoriale, pag. 7). La censura, circoscritta a tale unica frase, è oscura. Per di più l’appellante non indica affatto quale cifra dovrebbe figurare nel fabbisogno minimo della moglie in sostituzione di quella controversa, ciò che è obbligatorio nelle contestazioni di carattere pecuniario, dove l’appellante non può limitarsi a domande indeterminate (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309 CC). Insufficientemente motivato, al riguardo l’appello si dimostra irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e combinato con il cpv. 5).

E. 7 L’appellante chiede che nel suo fabbisogno minimo siano computati fr. 400.– mensili per l’uso privato e professionale del cellulare. La pretesa è manifestamente infondata. Nella misura in cui il telefono serve a scopi privati, i relativi costi si ritengono inclusi per invalsa giurisprudenza di questa Camera nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141). Nella misura in cui il telefono serve invece a scopi professionali, i relativi costi devono ritenersi coperti – quanto meno finché non sarà reso verosimile il contrario – dall’indennità fissa percepita dall’appellante a titolo di rimborso spese con lo stipendio. Anzi, ci si potrebbe finanche interrogare se le spese di fr. 540.– mensili per il leasing dell’automobile e di fr. 180.– per il posteggio a __________, riconosciute dal Pretore, non debbano seguire identica sorte. Dato che la moglie non insorge contro tali spese in appello, il quesito può continuare a rimanere aperto.

E. 8 Da ultimo l’appellante rivendica l’inserimento nel proprio fabbisogno minimo di fr. 1250.– mensili per consentirgli di restituire un mutuo di fr. 15 000.– ottenuto dal datore di lavoro allo scopo di pagare interessi ipotecari scaduti, che la moglie rifiutava di onorare. Il Pretore ha respinto la domanda sia perché il mutuo risultava contratto dopo la sospensione della vita in comune sia perché il convenuto non aveva reso verosimile la destinazione del denaro (decreto, pag. 8 in fondo). Alla prima argomentazione l’appellante obietta che “trattasi (...) di spese straordinarie conseguenti alla presente situazione di dissidio coniugale, da inserire nel fabbisogno dell’appellato”. Ci si può domandare se una motivazione del genere sia sufficiente sotto il profilo dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC. Sia come sia, alla seconda argomentazione del Pretore egli non eccepisce alcunché. Quali atti renderebbero verosimile la destinazione di fr. 15 000.– al saldo di interessi ipotecari non è dato a divedere, né l’appellante spiega. Del tutto carente di motivazione, al proposito il gravame si rivela una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).

E. 9 In conclusione il quadro dei redditi e dei fabbisogni dei coniugi si presenta come segue: reddito del marito (consid.  3)                                         fr.   8 250.— reddito della moglie (consid. 2)                                        fr.   2 134.— fr.

E. 10 Gli oneri dell’attuale giudizio, commisurati all’importanza del litigio e all’impegno richiesto al tribunale, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene causa vinta per un terzo della somma in contestazione e deve sopportare quindi i due terzi delle spese processuali, rifondendo alla controparte un’indennità per ripetibili ridotte. L’esito del giudizio odierno impone anche una modifica degli oneri di prima sede, ove il convenuto, soccombendo per tre quinti, deve sopportare un’equivalente parte dei costi e versare alla controparte un’ulte-riore indennità per ripetibili ridotte. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

1.  L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che __________ __________ è tenuto a versare ad __________ __________, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 2320.– dal 17 giugno 1997.

2.  La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese, da anticipare dall’istante, sono poste per due quinti a carico di quest’ultima e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all’istante fr. 300.– per ripetibili ridotte. II.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 250.– b) spese                         fr. 50.– fr. 300.– da anticipare dall’appellante, sono posti per due terzi a carico di quest’ultimo e per un terzo a carico di __________ __________, cui l’ap-pellante rifonderà fr. 600.– per ripetibili ridotte. III.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.05.1999 11.1998.74 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.05.1999 11.1998.74 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.05.1999 11.1998.74

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.98.00074 Lugano, 11 maggio 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (causa di stato: misure provvisionali) del-la Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 10 settembre 1997 da __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti in questione:

1.   Se dev’essere accolto l’appello del 29 aprile 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 23 aprile 1998 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. __________ __________ (1939) e __________ __________ (1944) si sono sposati a __________ il __________ __________ 1982, stabilendosi poi a __________. Il marito aveva già due figli nati da un precedente matrimonio: __________ (1965) e __________ (1970). Dalla seconda unione non è nata prole. __________ __________ lavora come consulente __________ per “__________ __________ ” Compagnia __________, agenzia di __________; la moglie, __________, gestisce da marzo a novembre l’“__________ __________ ” a __________. I coniugi vivono separati dal 30 giugno 1997, quando il marito è andato ad abitare per conto proprio in un appartamento, sempre ad __________. La moglie è rimasta nell’abitazione coniugale, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno. B. Il 16 giugno 1997 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 22 luglio

1997. Il 10 settembre 1997 __________ __________ ha postulato, in via provvisionale, un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili retroattivamente dal 17 giugno

1997. Con decreto emanato senza contraddittorio l’11 settembre 1997 il Pretore ha respinto la domanda e ha citato le parti all’udienza del 24 settembre 1997. In quell’occasione __________ __________ ha confermato la sua pretesa. __________ __________ l’ha avversata e ha chiesto anzi che la moglie si facesse carico degli interessi ipotecari gravanti l’abitazione coniugale, oltre che dei premi per l’as-sicurazione dello stabile e del mobilio domestico. Entrambe le parti hanno notificato prove. In pendenza di procedura, il 9 ottobre 1997, __________ __________ ha reiterato la sua domanda di contributo provvisionale, limitata però all’importo di fr. 1100.– mensili. Statuendo inaudita parte il 13 ottobre 1997, il Segretario assessore ha accolto l’istanza in luogo e vece del Pretore e ha condannato __________ __________ a versare alla moglie il contributo richiesto. C. Esperita l’istruttoria, i coniugi hanno rinunciato alla discussione finale del procedimento cautelare, rimettendosi al contenuto dei loro atti conclusivi. Nel suo allegato del 29 dicembre 1997 __________ __________ ha aumentato l’ammontare del contributo preteso da fr. 3500.– a fr. 4000.– mensili. Nel proprio memoriale del 30 dicembre 1997 __________ __________ si è opposto a qualunque versamento, insistendo perché la moglie provvedesse da sé sola a pagare gli interessi ipotecari gravanti l’abitazione coniugale, come pure i premi per l’assicurazione dello stabile e del mobilio domestico. Fallito il 20 gennaio 1998 un secondo tentativo di conciliazione, il Pretore ha statuito con decreto del 23 aprile 1998, fissando il contributo provvisionale a favore di __________ __________ in fr. 3440.– mensili dal 17 giugno 1997. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese sono state poste a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla moglie fr. 500.– per ripetibili ridotte. D. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto il 29 aprile 1998 con un appello nel quale chiede che il contributo litigioso sia ridotto a fr. 315.– mensili e che la moglie sia tenuta ad assumere essa medesima gli interessi ipotecari gravanti l’abitazione coniugale, oltre che i premi per l’assicurazione dello stabile e del mobilio domestico. Nelle sue osservazioni del 27 maggio 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto del Pretore. Considerando in diritto: 1. L’appellante rimprovera al Pretore, in ordine, di non avere statuito sulla sua richiesta intesa a far assumere dalla moglie il pagamento degli interessi ipotecari gravanti l’abitazione coniugale. All’udienza del 24 settembre 1997, consecutiva alla prima istanza provvisionale introdotta dalla moglie, il convenuto aveva chiesto invero che quest’ultima si facesse carico dei citati interessi passivi e dei premi per l’assicurazione dello stabile e del mobilio domestico (sopra, consid. B). Statuendo il 23 aprile 1998, il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo della moglie i premi per l’assicurazione dello stabile, quelli per l’assicurazione del mobilio domestico (decreto impugnato, pag. 7 consid. d) e gli interessi ipotecari, ma solo fino a concorrenza di fr. 1100.– men-sili, rilevando che in concreto la loro entità (fr. 1700.– mensili) risultava eccessiva per le esigenze di una persona sola (decreto, pag. 6 in fondo), il marito spendendo per il proprio appartamento non più di fr. 800.– mensili (decreto, pag. 8 consid. c). Il Pretore non ha specificato tuttavia chi dovesse corrispondere la differenza di fr. 600.– mensili. Ora, seguendo il ragionamento del primo giudice appare indubbio che la differenza in questione dovesse essere versata dalla moglie, facendo capo alla sua quota di mezza eccedenza mensile. Ciò che del resto appare equo, poiché dopo la fine della vita in comune ogni coniuge sopporta i costi del proprio alloggio. Alla stessa stregua di un coniuge che conduce in locazione un appartamento troppo caro per le sue sole necessità, con il risultato che deve provvedere da sé solo alla differenza tra la pigione riconosciuta dal giudice e quella effettiva, appariva giusto che in concreto la moglie provvedesse da sé sola al pagamento degli oneri ipotecari. Si aggiunga che durante una causa di stato nessuno dei due coniugi può chiedere contributi all’altro per conseguire un tenore di vita più elevato di quello avuto durante la vita in comune (DTF 118 II 376 consid. 20b, 115 II 424 consid. 3). La moglie non poteva pretendere dunque che il marito le sovvenzionasse per sé sola un’abitazione occupata in precedenza da due persone. Ci si attenesse al solo ragionamento del Pretore, il dispositivo n. 1 del decreto impugnato andrebbe dunque completato nel senso di imporre all’istante l’obbligo di assumere interamente gli interessi passivi dell’ipoteca che grava l’abitazione coniugale. Se nella fattispecie prevale una soluzione diversa, ciò è dovuto alla particolarità del caso in esame. Nell’atto di appello il convenuto riconosce infatti nel fabbisogno minimo della moglie non solo l’importo di fr. 1100.--.– mensili ammesso dal Pretore, bensì l’intero onere ipotecario di fr. 1700.– mensili (memoriale, pag. 8 in alto). Non vi è ragione perché questa Camera si scosti da tale soluzione, più generosa di quella che si imporrebbe a norma di legge, tanto meno se si pensa che in materia di contributi alimentari fra coniugi il diritto federale non prescrive l’applicazione del principio inquisitorio (cfr. Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151 CC con rinvii). Questa Camera non può sospingersi perciò oltre le conclusioni delle parti. Includendo l’intera posta di fr. 1700.– mensili nel fabbisogno minimo della moglie, non si pone più il problema di sapere chi debba far fronte all’obbligo, giacché è evidente che gli oneri inclusi nel fabbisogno minimo di un coniuge devono essere sopportati dal coniuge stesso. Ciò posto, la censura d’ordine sollevata nell’appello risulta superata. 2. Nel merito il Pretore ha accertato il reddito coniugale in complessivi fr. 12 203.– mensili (fr. 10 568.– il marito, fr. 1635.– la moglie) e il fabbisogno minimo delle parti in fr. 7660.– (fr. 4860.– il marito, fr. 2800.– la moglie), riscontrando un’eccedenza di fr. 4543.– mensili, onde un contributo provvisionale per la moglie di fr. 3440.–. L’appellante sostiene anzitutto che le entrate della moglie devono comprendere anche il reddito della sostanza. Il Pretore è stato di diverso avviso, rilevando che “il reddito da sostanza non può essere considerato nel calcolo del contributo alimentare, salvo che sia necessario per coprire il fabbisogno accresciuto delle due nuove economie domestiche” (decreto, pag. 4 in fondo). In realtà il Pretore è caduto in un malinteso. Contrariamente a quanto egli reputa, la giurisprudenza non ha mai escluso il reddito della sostanza dal calcolo dei contributi provvisionali, né si capirebbe perché ciò dovrebbe essere. Il reddito coniugale comprende – al contrario – anche quello dei beni mobili e immobili (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 44 n. 01.40). La giurisprudenza si è limitata a eccettuare il caso in cui, durante la vita in comune, i coniugi non destinassero l’insieme dei loro redditi al mantenimento, ma ne riservassero alcuni (come per esempio il reddito della sostanza) ad altri scopi (per esempio al risparmio). In simile ipotesi un coniuge non può pretendere tutt’a un tratto – contro la volontà dell’altro – che tali redditi siano impiegati anch’essi per il mantenimento, a meno che quelli precedentemente destinati a tal fine non bastino più per finanziare due economie domestiche separate (cfr. DTF 116 II 113 consid. 3b; Rep. 1992 pag. 238 consid. 2). Nella fattispecie non consta – né è stato reso verosimile – che le parti riservassero il reddito della sostanza a scopi particolari, estranei al fabbisogno della famiglia. Non vi è motivo quindi perché in concreto tale provento rimanga escluso dall’insieme delle entrate coniugali. Il Pretore ha accertato nel caso in esame che la moglie possiede sostanza mobiliare, pervenutale da un’eredità, per un valore di fr. 159 944.– (decreto impugnato, pag. 4 in basso con riferimento alla tassazione doc. C e 11). Il reddito di tale sostanza ammontava mediamente, nel 1993/94 (ultimi dati a disposizione), a fr. 5988.– annui (doc. 13). L’appellante sostiene (pag. 4 in fondo) che il provento sarebbe di fr. 25 458.– annui (“reddito della sostanza” secondo la tassazione doc. C e 11), ma tale assunto non è credibile, l’importo di fr. 25 458.– figurante nella tassazione comprendendo manifestamente anche il valore locativo dell’abitazione coniugale. L’istante obietta che, comunque sia, il marito non ha reso verosimile la destinazione del reddito della sostanza mobiliare al fabbisogno familiare durante la vita in comune (in specie al pagamento degli interessi ipotecari) e che per di più una tesi del genere sarebbe nuova (memoriale, pag. 3 in alto). Se non che, così argomentando essa tenta di sovvertire i termini del problema. Il reddito della sostanza è per principio – come detto – un reddito coniugale. E qualora un coniuge sostenga che durante la vita in comune parte del reddito coniugale non era destinato al fabbisogno della famiglia, ma ad altri scopi, gli incombe di rendere verosimile l’affermazione. Davanti al Pretore la moglie aveva asserito bensì che “i coniugi __________ non hanno mai dovuto utilizzare il reddito della sostanza dell’istante per far fronte alle necessità coniugali” (memoriale conclusivo, pag. 3 in alto), ma non ha lontanamente reso attendibile l’asserto; anzi, non ha dato alcuna indicazione nemmeno sulla pretesa destinazione di tale reddito. Nulla giustifica quindi che il reddito della sostanza sia sottratto alla disponibilità comune. Ne segue che le entrate mensili della moglie, accertate dal Pretore in fr. 1635.– mensili, devono essere maggiorate di fr. 499.– mensili (fr. 5988.– suddivisi sull’arco dell’anno), per un totale di fr. 2134.–. Al riguardo l’appello merita parziale accoglimento. 3. Sempre per quanto attiene ai redditi, l’appellante critica il guadagno netto di fr. 10 568.– mensili imputatogli dal Pretore, facendo valere che all’atto pratico esso non supera fr. 7500.– netti. Il primo giudice ha motivato la propria opinione spiegando che nel 1995 l’interessato ha percepito uno stipendio di fr. 109 005.– netti e un’indennità di fr. 17 811.– a titolo di rimborso spese (doc. 18). Non giudicando verosimile che la predetta indennità corrisponda a esborsi effettivamente sopportati, il Pretore ha considerato come guadagno l’intero introito (fr. 126 816.–), per un totale appunto di fr. 10 568.– mensili (decreto, pag. 5). Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che non può essere considerata come reddito l’indennità fissa ricevuta da un dipendente a titolo di rimborso spese ove l’entità media delle spese professionali affrontate dal lavoratore coincida verosimilmente con l’ammontare dell’indennità ricevuta; una simile indennità può invece essere ritenuta – in tutto o in parte – alla stregua di un reddito occulto ove manchino indicazioni sulle spese effettive sopportate dal dipendente (Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). Nella fattispecie il datore di lavoro ha precisato in calce a tutti i certificati di salario dell’appellante, dal 1991 fino al 1995, che “questa somma di provvigioni [ossia l’indennità] non può venir considerata come reddito netto per la tassazione, dato che il contribuente deve indennizzare lui stesso i suoi sottoagenti, ma ignoriamo in quale misura” (doc. 14 a 18). Ai fini della tassazione 1995/96 (l’ultima agli atti) l’autorità fiscale aveva accertato, da parte sua, un reddito medio annuo di fr. 99 000.– lordi (doc. C e 11). Ora, nel 1993 l’appellante aveva guadagnato fr. 116 842.– lordi (doc.

16) e nel 1994 fr. 115 405.– lordi (doc. 17), senza nemmeno considerare l’indennità per rimborso spese. A un sommario esame come quello che presiede all’emanazione di misure provvisionali risulta perciò che l’auto-rità tributaria ha ammesso spese professionali per un ammontare finanche superiore all’indennità ricevuta dall’appellante, e ciò tenendo calcolo verosimilmente delle provvigioni versate a sottoagenti. Il testimone __________ __________ ha dichiarato del resto che “di regola le spese effettive [affrontate dall’agente di assicurazione] sono superiori a quelle assegnate” dalla compagnia (verbale dell’11 dicembre 1997, primo foglio), pari al 28% della cifra d’affari realizzata l’anno precedente dal collaboratore del servizio esterno e dai suoi __________ (doc. 24, 11° foglio). In concreto l’appellante ha guadagnato nel 1995 – come detto – fr. 118 279.– lordi, neanche il 2% in più della media relativa al 1993/94. Se ne può ragionevolmente desumere, quanto meno a un giudizio meramente sommario, che il reddito lordo effettivo dev’essere di poco superiore ai fr. 99 000.– lordi annui accertati dall’autorità fiscale sulla base del reddito medio conseguito nel 1993/94. E da tale importo vanno ancora dedotti gli oneri sociali. Che l’autorità tributaria sia incorsa in errori di valutazione non è dato a divedere, se non altro a un primo esame, tanto meno se si pensa alla deposizione del testimone __________. Nelle condizioni descritte, tutto ben ponderato non appare giustificato quindi scostarsi dal reddito di fr. 99 000.– annui netti ammesso dall’ap-pellante medesimo (memoriale conclusivo, pag. 5). Il suo reddito mensile medio va quindi fissato in fr. 8250.– mensili. Anche al proposito il ricorso merita parziale accoglimento. 4. In materia di fabbisogni mensili l’appellante chiede che il minimo esistenziale della moglie sia ridotto da fr. 1025.– a fr. 950.– per tenere conto del fatto ch’essa cena nel proprio locale e che la spesa per l’acquisto del vitto “è già stata dedotta dalle spese dell’esercizio pubblico quale acquisto merce” (memoriale, pag. 6). Ammesso e non concesso però che il minimo esistenziale del diritto esecutivo possa essere ridotto per tali motivi, non si intravedono gli elementi che renderebbero verosimile l’argomento secondo cui il reddito dell’osteria sarebbe già stato decurtato del costo della cena consumata dalla gerente (quando il locale è aperto, sette mesi su dodici). Nemmeno l’appellante dà alcun ragguaglio al proposito. Non vi è quindi ragione per scostarsi, tanto meno a prima vista, dal minimo esistenziale ordinario del diritto esecutivo. 5. Sull’entità degli interessi ipotecari da includere nel fabbisogno minimo della moglie non è il caso di tornare (sopra, consid. 1). Che l’appellante sia abilitato a compensare l’ammontare di contributi provvisionali scaduti con quanto da egli versato al creditore ipotecario in luogo e vece della moglie (appello, pag. 7 in alto) è palese e nemmeno forma oggetto di controversia in appello. 6. Nel fabbisogno minimo della moglie il Pretore ha calcolato una spesa di fr. 90.50 mensili per l’assicurazione dello stabile. L’ap-pellante allega che “mal si riesce a mettere in relazione questo fatto con quanto asserito al punto c in relazione all’alloggio adeguato” (memoriale, pag. 7). La censura, circoscritta a tale unica frase, è oscura. Per di più l’appellante non indica affatto quale cifra dovrebbe figurare nel fabbisogno minimo della moglie in sostituzione di quella controversa, ciò che è obbligatorio nelle contestazioni di carattere pecuniario, dove l’appellante non può limitarsi a domande indeterminate (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309 CC). Insufficientemente motivato, al riguardo l’appello si dimostra irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e combinato con il cpv. 5). 7. L’appellante chiede che nel suo fabbisogno minimo siano computati fr. 400.– mensili per l’uso privato e professionale del cellulare. La pretesa è manifestamente infondata. Nella misura in cui il telefono serve a scopi privati, i relativi costi si ritengono inclusi per invalsa giurisprudenza di questa Camera nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141). Nella misura in cui il telefono serve invece a scopi professionali, i relativi costi devono ritenersi coperti – quanto meno finché non sarà reso verosimile il contrario – dall’indennità fissa percepita dall’appellante a titolo di rimborso spese con lo stipendio. Anzi, ci si potrebbe finanche interrogare se le spese di fr. 540.– mensili per il leasing dell’automobile e di fr. 180.– per il posteggio a __________, riconosciute dal Pretore, non debbano seguire identica sorte. Dato che la moglie non insorge contro tali spese in appello, il quesito può continuare a rimanere aperto. 8. Da ultimo l’appellante rivendica l’inserimento nel proprio fabbisogno minimo di fr. 1250.– mensili per consentirgli di restituire un mutuo di fr. 15 000.– ottenuto dal datore di lavoro allo scopo di pagare interessi ipotecari scaduti, che la moglie rifiutava di onorare. Il Pretore ha respinto la domanda sia perché il mutuo risultava contratto dopo la sospensione della vita in comune sia perché il convenuto non aveva reso verosimile la destinazione del denaro (decreto, pag. 8 in fondo). Alla prima argomentazione l’appellante obietta che “trattasi (...) di spese straordinarie conseguenti alla presente situazione di dissidio coniugale, da inserire nel fabbisogno dell’appellato”. Ci si può domandare se una motivazione del genere sia sufficiente sotto il profilo dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC. Sia come sia, alla seconda argomentazione del Pretore egli non eccepisce alcunché. Quali atti renderebbero verosimile la destinazione di fr. 15 000.– al saldo di interessi ipotecari non è dato a divedere, né l’appellante spiega. Del tutto carente di motivazione, al proposito il gravame si rivela una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC). 9. In conclusione il quadro dei redditi e dei fabbisogni dei coniugi si presenta come segue: reddito del marito (consid.  3)                                         fr.   8 250.— reddito della moglie (consid. 2)                                        fr.   2 134.— fr. 10 384.— mensili fabbisogno minimo del marito: minimo esistenziale del diritto esecutivo       fr. 1025.— canone di locazione                                    fr.   800.— premio della cassa malati                            fr.   303.60 contributo al figlio maggiorenne __________  fr. 1000.— leasing dell’automobile                                fr.   540.— posteggio a Locarno                                    fr.   190.— premio assicurazione responsabilità civile     fr.     14.30 onere fiscale presunto                                 fr. 1000.— fr. 4872.90 fabbisogno minimo della moglie: minimo esistenziale del diritto esecutivo       fr. 1025.— interessi ipotecari (consid. 1)                       fr. 1700.— premio della cassa malati                            fr.   311.— premio assicurazione mobilio                       fr.    90.50 premio assicurazione stabile                        fr.    72.20 onere fiscale presunto                                 fr.   200.— fr. 3398.70 fabbisogno coniugale                                                        fr.  8271.60 mensili eccedenza                                                                      fr. 2112.40 mensili metà eccedenza                                                              fr. 1056.20 mensili contributo per la moglie: fabbisogno minimo                                      fr. 3398.70 metà eccedenza                                         fr. 1056.20 ./. reddito proprio                                        fr. 2134.— fr. 2320.— mensili arrotondati. L’appello va accolto entro tali limiti. 10. Gli oneri dell’attuale giudizio, commisurati all’importanza del litigio e all’impegno richiesto al tribunale, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene causa vinta per un terzo della somma in contestazione e deve sopportare quindi i due terzi delle spese processuali, rifondendo alla controparte un’indennità per ripetibili ridotte. L’esito del giudizio odierno impone anche una modifica degli oneri di prima sede, ove il convenuto, soccombendo per tre quinti, deve sopportare un’equivalente parte dei costi e versare alla controparte un’ulte-riore indennità per ripetibili ridotte. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

1.  L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che __________ __________ è tenuto a versare ad __________ __________, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 2320.– dal 17 giugno 1997.

2.  La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese, da anticipare dall’istante, sono poste per due quinti a carico di quest’ultima e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all’istante fr. 300.– per ripetibili ridotte. II.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 250.– b) spese                         fr. 50.– fr. 300.– da anticipare dall’appellante, sono posti per due terzi a carico di quest’ultimo e per un terzo a carico di __________ __________, cui l’ap-pellante rifonderà fr. 600.– per ripetibili ridotte. III.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria