Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 50 fr. 250.– sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.05.1998 11.1998.71 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.05.1998 11.1998.71 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.05.1998 11.1998.71
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.98.00071 Lugano, 5 maggio 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (accesso necessario e obbligo di condotta) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 16 settembre 1997 da __________, __________, __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ e __________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________); giudicando ora sulla “decisione” del 7 aprile 1998 con cui il Pretore ha respinto due richieste dei convenuti e ha statuito sull’ammissibilità delle prove offerte; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev’essere accolto l’appello del 17 aprile 1998 presentato da __________ e __________ __________ con __________ __________ contro la “decisione” emessa il 7 aprile 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che il 16 settembre 1997 __________, __________, __________ e __________ __________, proprietari della particella n. __________del registro fondiario prodefinitivo di __________, hanno intentato causa davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nei confronti di __________ e __________ __________, rispettivamente di __________ __________, proprietari delle confinanti particelle n. 692 e n. 651, per ottenere, contro versamento di fr. 5000.–, diritti di passo (pedonale e veicolare) e di condotta (acqua potabile, fognatura, telefono, gas, elettricità e televisione via cavo) a favore del loro fondo; che i convenuti hanno proposto di respingere in ordine la petizione per intempestività, postulando subordinatamente la sospensione del processo finché l’autorità amministrativa non avrà accertato l’urbanizzazione della particella n. __________in esito a una domanda edilizia presentata dagli attori per la costruzione di una casa bifamiliare su tale fondo; che con ordinanza del 6 febbraio 1998 il Pretore ha citato le parti per discutere la tempestività dell’azione e la prospettata sospensione della causa, come pure per l’udienza preliminare; che al contraddittorio del 3 marzo 1998 i convenuti hanno ribadito le loro domande, mentre gli attori hanno sostenuto la tempestività della causa e si sono opposti alla sospensione del processo; che dopo tale contraddittorio le parti hanno proceduto immediatamente all’udienza preliminare, nel corso della quale entrambe hanno notificato mezzi di prova; che con “decisione” del 7 aprile 1998 il Pretore ha respinto sia “l’eccezione di intempestività” sia la prospettata sospensione del processo (dispositivo n. 1), ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese ai convenuti, con obbligo di rifondere agli attori fr. 400.– per ripetibili (dispositivo n. 3), e ha statuito sulle prove offerte, ammettendone alcune e riservandosi di vagliare le altre più tardi (dispositivo n. 2); che contro la “decisione” citata i convenuti sono insorti con un appello del 17 aprile 1998 in cui chiedono – previo conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso – di accogliere la loro “eccezio-ne di intempestività”, di respingere la petizione in ordine e di riformare in tal senso il giudizio impugnato; che l’appello non è stato intimato agli attori; e considerando in diritto: che sui presupposti e sulle eccezioni processuali (art. 97 e 98 CPC), questioni d’ordine, il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC); che un appello contro un decreto è trattato, “se non è stato concesso effetto sospensivo, con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC); che il giudice abilitato a conferire effetto sospensivo è, in tali circostanze, il Pretore (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 96); che nella misura in cui la “decisione” impugnata configura un decreto (dispositivi n. 1 e 3, come si vedrà ancora in appresso), gli atti andrebbero quindi rinviati al Pretore perché giudichi la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello; che in concreto si può nondimeno prescindere da tale esigenza, l’appello rivelandosi manifestamente infondato; che l’“intempestività dell’azione” evocata dagli appellanti riguarda invero un problema di sostanza (le condizioni poste dal diritto federale per l’ottenimento di un accesso necessario: DTF 120 II 185, 117 II 35, 110 II 17 e 125), non di forma, sicché non può costituire né un presupposto né un’eccezione processuale (Cocchi / Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 181 CPC); che palesemente a torto e in base a una costruzione giuridica erronea i convenuti propongono dunque, nell’appello, di respingere la petizione in ordine; che, del resto, la pretesa intempestività dell’azione non costituirebbe nemmeno un’eccezione di merito, poiché non conferisce agli appellanti il diritto soggettivo di opporsi a una domanda di accesso necessario, ma connota solo un ordinario mezzo di difesa; che i dispositivi n. 1 (con cui il Pretore ha respinto l’“eccezione di intempestività”) e n. 3 (con cui il Pretore ha giudicato sulle spese, il cui ammontare non è contestato) meritano quindi conferma, mentre irricevibile è l’appello nella misura in cui è diretto – per altro senza motivazione – contro la mancata sospensione del processo (oggetto a sua volta del dispositivo n. 1) e il novero delle prove ammesse (dispositivo n. 2), al cui riguardo la “deci-sione” impugnata configura un’ordinanza (art. 107 e 182 CPC), come tale inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC); che le spese del giudizio odierno, commisurate all’entità della controversia, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili agli attori, cui l’appello non è nemmeno stato intimato; richiamato l’art. 313 bis CPC e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. Nella misura in cui la “decisione” impugnata costituisce un decreto, l’appello è respinto e il decreto è confermato. Per il resto l’appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria