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Incarto n.11.1998.00069
Lugano
21 gennaio 2000
Repubblica e Cantonedel TicinoPrima Camera civileTribunale d'appello
Il giudice delegato
vista la nota professionale emessa il 25 ottobre 1999 dall
__________avv. dott. ____________________, __________
come patrocinatore dufficio di __________, nella procedura di appello davanti a questa Camera;
accertata che l'onorario è conforme all'art. 10 TOA;
ritenuto che un compenso orario di fr. 215. (da ridurre al 70%: art. 36 cpv. 1 LTG) appare equo, date anche le gravi ristrettezze finanziarie in cui versa il cliente, e copre quanto meno le spese generali dell'ufficio (da ultimo: CdM, sentenza dell'8 novembre 1999 in re avv. D. P., consid. 7);
rilevato che le spese possono essere riconosciute, eccetto la posta di fr. 30. per "formazione incarto", poiché non si apre un incarto per ogni grado di giurisdizione;
richiamato lart. 36 cpv. 3 LTG,
Il giudice delegato
(Enrico Giani)