Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.1999 11.1998.64 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.1999 11.1998.64 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.1999 11.1998.64
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.1998.00064 Lugano 14 dicembre 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 marzo 1998 da __________ __________, nata __________, __________ __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (__________) (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________); premesso che il 9 aprile 1998 __________ __________ ha presentato appello contro un decreto cautelare del 27 marzo 1998 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato __________ __________– tra l'altro – a vendere in nome proprio e per conto di lui la particella n. __________ RFD di __________ __________, destinando il ricavato al pagamento di interessi e ammortamenti arretrati; accertato che nelle sue osservazioni dell'8 maggio 1998 __________ __________ ha concluso per il rigetto dell’appello; preso atto che l’appellante ha comunicato il 9 dicembre 1999 di ritirare il gravame; ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; ritenuto in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG); accertato inoltre che nella fattispecie si giustifica di compensare le ripetibili, così come hanno pattuito i coniugi nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio; richiamato l’art. 352 CPC, decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario