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11.1998.59

Ticino · 1998-03-13 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.04.1998 11.1998.59 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.04.1998 11.1998.59 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.04.1998 11.1998.59

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.98.00059 Lugano 8 aprile 1998/lg In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.__._____ (nomina di rappresentante della comunione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza 4 novembre 1997 da __________ e __________ __________, __________ __________ __________ (patrocinati dal lic. iur. __________ __________, __________ __________ __________ __________ ______________________________, __________) contro __________, __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________) premesso che __________, __________ e __________ __________ hanno presentato il 26 marzo 1998 appello contro un decreto del 13 marzo 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha nominato un rappresentante alla comunione ereditaria fu __________ __________ nella persona dell’avv. __________ __________; preso atto che gli appellanti hanno comunicato il 7 aprile 1998, prima ancora della scadenza del termine per il versamento dell’anticipo delle spese, di ritirare il gravame; ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; ricordato che in concreto l’appello non era ancora stato intimato alla controparte; ritenuto che la particolarità del caso induce a prescindere dal prelievo di tasse e spese, mentre non si giustifica attribuire ripetibili agli appellati, cui l’appello nemmeno è stato notificato; decreta:

1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2.   Non si riscuotono tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione a: – avv. __________ __________, __________; – lic. iur. __________ __________, studio legale __________ ________________________________________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria