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11.1998.46

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-11-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Ai sensi dell’art. 372 CC a una persona maggiorenne può essere nominato un tutore a sua istanza ove dimostri che non può debitamente provvedere ai propri interessi per causa di debolezza senile, acciacchi od inesperienza. L’istanza non deve necessariamente essere presentata dall’interessato, l’autorità potendo invitarlo a sottoscrivere una richiesta in tal senso. La domanda deve tuttavia essere chiara e non equivoca e la decisione dell’interessato deve essere presa liberamente e con una sufficiente capacità di discernimento (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3 a edizione, n. 146 pag. 47; Schnyder/Murer, op. cit., note 24 e 27 segg. ad art. 372 CC). Per la determinazione della volontà del richiedente, la procedura risulta semplificata rispetto al procedimento di interdizione coatta, e permette all’autorità una valutazione meno rigorosa dei relativi presupposti (Schnyder/ Murer, op. cit., nota 11 ad art. 372 CC).

E. 3 L’autorità di vigilanza ha confermato l’istituzione della tutela volontaria poiché dal rapporto del dott. __________ __________, medico curante dell’interdicendo, risultava sia l’incapacità dell’interessato di occuparsi dei propri affari sia la capacità di discernimento relativamente all’atto in esame. L’appellante contesta che il marito possa essere l’autore dell’istanza di tutela volontaria del 27 maggio 1997, come pure che questi sia in grado di aderire a una simile proposta formulata da terzi. A sostegno della propria tesi adduce che, proprio per il disturbo mentale di cui è affetto, egli non è in grado di cogliere la portata del provvedimento postulato, ragione per cui l’intera procedura sarebbe da invalidare per difetto della capacità di discernimento dello stesso.

E. 4 In concreto, poco

importa stabilire chi sia l’autore della domanda di tutela volontaria, poiché,

come si è detto, ai fini dell'interdizione non è determinante che il

richiedente abbia preso da solo l’iniziativa. Si tratta di accertare se la

manifestazione di volontà espressa dall’interdicendo per l’istituzione di tale

misura sia stata presa con la necessaria capacità di discernimento.

Il dott. __________

__________ ha indicato che il paziente soffre da anni di un grave disturbo

affettivo bipolare, molto invalidante. Egli alterna episodi di depressione a

franchi scompensi a impronta maniacale, con sbalzi improvvisi e imprevedibili

del tono dell’umore sia in un senso che nell’altro. Il tutto in assenza di una

qualsivoglia concomitante sintomatologia allucinatoria o delirante per cui

anche nelle fasi di più marcato disagio la sua capacità di discernimento è

almeno in parte conservata, anche se il paziente tende allora – a secondo del

suo tono dell’umore – a sopravalutare o sottovalutare la portata di ciò che gli

accade (rapporto 12 maggio 1997 doc. C). La diagnosi della malattia

dell’interdicen-do è confermata anche dal dott. __________ __________, per il

quale essa è grave, cronica, ciclica e invalidante (rapporto 28 settembre 1999

pag. 4). Ora, non ogni malattia o debolezza mentale lede la capacità di

discernimento (

Bucher

, in :

Berner Kommentar, Berna 1976, nota 73 e 76 ad art 16 CC;

Bigler-Eggenberger

, in: Kommentar zum

Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 29 ad art. 16). Quanto

alla capacità di discernimento, essa si presume e chi la contesta deve addurre

la prova della sua inesistenza. La prova deve però riferirsi a un preciso

momento e non in generale (DTF 124 III 7 consid. 1;

Bucher

, op. cit., n. 130 seg. ad art. 16 CC con riferimenti).

E. 5 Già si è detto che

il medico curante ha rilevato che il paziente conserva anche nelle fasi di più

marcato disagio, almeno in parte, la sua capacità di discernimento. Lo stesso

medico ha affermato che l’interessato è in grado di comprendere il significato

di un provvedimento come quello in esame avendolo discusso con lui e che durante

un incontro del 7 maggio 1997 il paziente è apparso interessato alla concretizzazione

di una misura di questo tipo (doc. C). Il 7 luglio 1997 l’interdicendo è quindi

stato sentito da alcuni membri della Delegazione tutoria i quali hanno constatato

che questi era in uno stato di euforia e che si è dimostrato consenziente al

tutore, persona che si sarebbe occupata di lui e che gli avrebbe concesso di

uscire e godere maggiore libertà (doc. F). Il dott. __________ __________, per

finire, ha rilevato che, la capacità di discernimento è diminuita, ma che

relativamente alla questione della tutela l’interessato si è espresso in

maniera da far capire che egli ha la capacità di sottoscrivere una richiesta di

tutela volontaria, comprendendone il senso e la portata (rapporto 28 settembre

1999 pag. 4 in fondo). Nelle circostanze descritte, pur considerando che

l’interdicendo è in una condizione psichica ridotta per malattia, dagli atti

non emergono elementi tali da far ritenere presunta una sua incapacità di discernimento.

Una simile conclusione non può essere tratta neppure dalla semplicità della

richiesta già per il fatto che essa riprende sostanzialmente il testo dell’art.

372 CC e il diritto federale non impone una forma particolare (

Langenegger

in: Kommentar zum

Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1999, n. 13 ad art. 372). Poco

importa che l’interdicendo, pur ricoverato da una ventina di anni, abbia

presentato la richiesta solo nel 1997. A prescindere dal fatto che l’adozione

di misure tutelari non è soggetta a termini, il trasferimento dalla Clinica

psichiatrica cantonale al Centro abitativo, ricreativo e di lavoro ha implicato

un coinvolgimento attivo dell’interessato che si traduce nel tentativo di

fargli assumere alcuni compiti e attività legati alla quotidianità, di fargli

apprendere regole di comportamento essenziali con l’obbiettivo di mantenere e

riattivare potenzialità di cui dispone; per giungere a questi obbiettivi è

indispensabile la collaborazione della famiglia o in mancanza di questa, di un

rappresentante legale (doc. A).

In conclusione nulla

lascia supporre che al momento della decisione di sottoporsi a tutela

volontaria, l’interessato non era capace di determinarsi liberamente. Si aggiunga

che l’appellante stessa non nega la necessità di una misura tutelare a favore

del marito (appello pag. 5 in alto), di modo che l’istituzione di una tutela

volontaria, meno incisiva di quella coatta, fondata sull’art. 369 CC (RDT 1990

pag. 35 segg.) è un provvedimento preso in ossequio ai precetti di

proporzionalità e sussidiarietà.

E. 6 L’appellante contesta infine la nomina del tutore ufficiale e assevera di non essere stata presa in considerazione per questa funzione. Per l’art. 379 cpv. 1 l’autorità tutoria, accertato che non sia data alcuna causa di esclusione (art. 384 CC), deve nominare a tutore una persona maggiorenne idonea all’ufficio. La valutazione sull’idoneità dei candidati avviene liberamente, secondo il diritto e l’equità (art. 4 CC), tenuto conto del bene dell’interdicendo, della priorità riconosciuta ai parenti prossimi o della designazione del tutelato (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2ª edizione, pag. 83 n. 130; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, Friburgo 1984, pag. 110 seg., note 279 e 282). Salvo gravi motivi, quando nomina un tutore l’autorità deve preferire un prossimo parente idoneo, avuto riguardo alla circostanze personali e alla vicinanza del domicilio (art. 380 CC). Ciò non significa che i parenti prossimi debbano presumersi idonei nel senso dell’art. 379 CC, né che abbiano il diritto di essere prescelti o che siano dotati per principio di maggiore attitudine rispetto a terzi (Dischler, op. cit., pag. 149 seg., note 372 e 375). L’autorità tutoria è tenuta bensì a considerare la candidatura di un parente prossimo e garantire a quest’ultimo il diritto di essere sentito, ma deve preferirlo rispetto ad altri candidati solo ove egli sia altrettanto qualificato (Dischler, op. cit., pag. 153 seg., note 380 e 381). Per apprezzare l’attitudine di questi ultimi occorre procedere a un duplice esame: dapprima si verifica la propensione in genere ad assumere un simile incarico e poi quella riferita al caso specifico (Dischler, op. cit., pag. 55 nota 126). Siffatto esame verte anzitutto sulla capacità del futuro tutore a instaurare un rapporto di fiducia, a gestire il denaro, ad agire e comportarsi ragionevolmente, come pure sulla disponibilità e capacità di sopportazione fisica, psichica e temporale. In una seconda fase si valuta l’esistenza, in base alle circostanze, di un’attitudine adeguata alle esigenze del pupillo, che nel caso di interdetti per infermità o debolezza di mente si traduce – tra l’altro – nella necessità di una maggiore disponibilità di tempo (Dischler, op. cit., pag. 90 nota 233). In concreto, l’interessato ha chiesto la designazione del tutore ufficiale, ciò che privilegerebbe questa scelta per rapporto al diritto di preferenza dell’art. 380 cpv. 1 CC (Deschenaux/ Tercier, op. cit., n. 935 pag. 355). Comunque sia, dagli atti risulta la moglie rifiuta qualsiasi collaborazione, non accetta e non vuole concordare nessun progetto se non quello di isolare e confinare il marito dentro la struttura che lo ospita. I tentativi dei responsabili del centro di intavolare un dialogo costruttivo con l’appellante, oltre a non dare i risultati sperati, hanno ulteriormente aumentato lo stato di isolamento e di abbandono dell’ospite (doc. A). Sentito dai rappresentanti dell’autorità tutoria, il direttore del centro ha rilevato che la moglie si oppone ai necessari provvedimenti o iniziative, come quella di concedere al marito un minimo di libertà (brevi uscite dal centro, o brevi soggiorni da persone amiche nei dintorni di __________), che essa rimprovera al centro di non essere in grado di guarire il marito, che è praticamente impossibile contattarla per telefono e che dà seguito alle richieste ma con ritardo (doc. F). Anche il dott. __________ ha avuto modo di affermare che la moglie, sicuramente amareggiata da una situazione difficile, tende a confrontarsi con il disagio del marito in modo spesso imprevedibile, quasi accusandolo di comportamenti che sono peraltro riconducibili alla sua malattia; essa inoltre si rifiuta di collaborare con l’équipe del padiglione, da lui accusata di “complicità” con il coniuge (doc. C). Ne discende che così come stanno le cose, la decisione di designare il tutore ufficiale si rivela quindi pertinente nel caso concreto e l’appello deve essere respinto.

E. 7 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante. Non è il caso di attribuire ripetibili alla Delegazione tutoria, che non ha presentato osservazioni. Per questi motivi, pronuncia:

1.   L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr.    200.— b) perizia                        fr. 1’101.40 c) spese                         fr. 50.— fr. 1’351.40 sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:

– avv. __________ __________ __________ __________, __________;

– __________ __________, __________;

– Delegazione tutoria di __________, __________. Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la Prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                        Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.11.1999 11.1998.46 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.11.1999 11.1998.46 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.11.1999 11.1998.46

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.98.00046 Lugano 4 novembre 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa _. ___/_____ (tutela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele che oppone __________ ____________________ __________, __________ __________ __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________) alla __________ __________ __________ __________; concernente la tutela volontaria istituita a favore di __________ __________, __________; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 6 marzo 1998 da __________ ______________________________ contro la decisione emanata il 13 febbraio 1998 dalla Divisione degli interni;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. __________ __________ (1933), cittadino italiano coniugato con __________ nata __________ (1923), soffre da anni di un grave disturbo affettivo bipolare. Ricoverato dal 1982 presso l’Ospedale neuropsichiatrico cantonale di __________, egli è stato trasferito nel 1995 al __________ __________, __________ e __________ (__________), sempre a __________. B. Il 14 marzo 1997 il direttore del __________ __________, __________ e __________ si è rivolto alla Delegazione tutoria di __________ perché fosse istituita una tutela sulla base dell’art. 369 cpv. 1 CC a favore di __________ __________. Questi ha a sua volta postulato, il 27 maggio 1997, l’istituzione di una tutela volontaria e la designazione del tutore ufficiale. Sentito personalmente da un membro e dalla segretaria della Delegazione tutoria, __________ __________ ha confermato, il 7 luglio 1997, la sua richiesta. Il 2 ottobre 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito una tutela volontaria a favore di __________ __________, designando __________ __________ come tutore. Il 14 ottobre 1997 __________ ______________________________ ha impugnato la decisione dell’autorità tutoria alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, postulando l’annullamento della decisione. Statuendo il 13 febbraio 1998, la Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, ponendo a carico della ricorrente una tassa di giustizia di fr. 200.–. C. Contro la decisione citata __________ ______________________________ è insorta con un appello del 6 marzo 1998 in cui chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento della decisione dell’autorità tutoria. Con decreto del 13 marzo 1998 la presidente di questa Camera ha accolto la richiesta di effetto sospensivo. La Delegazione tutoria di __________ non ha presentato osservazioni. D. Il giudice delegato della Camera, accertato che il rapporto del dott. __________ __________ era in parte contestato, ha ordinato un completamento della perizia. Il referto è stato rassegnato dal perito dott. __________ __________ il 28 settembre 1999. Le parti hanno potuto esprimersi al riguardo. Considerando in diritto:                  1. La procedura di tutela volontaria è regolata dal diritto cantonale (art. 373 cpv. 1 CC) e competente per pronunciarla è, nel Ticino, la delegazione tutoria del comune di domicilio dell’interdicendo, riservata la facoltà di impugnare la relativa decisione davanti alla Sezioni degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele (art. 49 cpv. 1 LAC art. 20 lett. d, 81 e 85 del Regolamento sulle tutele e le curatele). Le risoluzioni dell’autorità di vigilanza sono a loro volta impugnabili alla Camera civile del Tribunale d’appello (art. 49 cpv. 3 e 54a LAC). L’interdicendo, come i terzi autorizzati quali il coniuge, sono legittimati a ricorrere (art. 92 del regolamento sulle tutele e le curatele; Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 22 e 88 ad art. 373 CC). I documenti nuovi prodotti con l’appello sono ammissibili, come ricevibili sono le offerte di prove contenute nel memoriale dell’appellante. Tutta la procedura di interdizione è governata invero, per diritto federale, dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer, op. cit., n. 123 ad art. 373 CC con richiami). La contestazione riguardante il rapporto del dott. __________ __________ è superata dalla nuova perizia consegnata il 28 settembre 1999 dal dott. __________ __________. Nulla osta quindi alla trattazione del ricorso nel merito. 2. Ai sensi dell’art. 372 CC a una persona maggiorenne può essere nominato un tutore a sua istanza ove dimostri che non può debitamente provvedere ai propri interessi per causa di debolezza senile, acciacchi od inesperienza. L’istanza non deve necessariamente essere presentata dall’interessato, l’autorità potendo invitarlo a sottoscrivere una richiesta in tal senso. La domanda deve tuttavia essere chiara e non equivoca e la decisione dell’interessato deve essere presa liberamente e con una sufficiente capacità di discernimento (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3 a edizione, n. 146 pag. 47; Schnyder/Murer, op. cit., note 24 e 27 segg. ad art. 372 CC). Per la determinazione della volontà del richiedente, la procedura risulta semplificata rispetto al procedimento di interdizione coatta, e permette all’autorità una valutazione meno rigorosa dei relativi presupposti (Schnyder/ Murer, op. cit., nota 11 ad art. 372 CC). 3. L’autorità di vigilanza ha confermato l’istituzione della tutela volontaria poiché dal rapporto del dott. __________ __________, medico curante dell’interdicendo, risultava sia l’incapacità dell’interessato di occuparsi dei propri affari sia la capacità di discernimento relativamente all’atto in esame. L’appellante contesta che il marito possa essere l’autore dell’istanza di tutela volontaria del 27 maggio 1997, come pure che questi sia in grado di aderire a una simile proposta formulata da terzi. A sostegno della propria tesi adduce che, proprio per il disturbo mentale di cui è affetto, egli non è in grado di cogliere la portata del provvedimento postulato, ragione per cui l’intera procedura sarebbe da invalidare per difetto della capacità di discernimento dello stesso. 4. In concreto, poco importa stabilire chi sia l’autore della domanda di tutela volontaria, poiché, come si è detto, ai fini dell'interdizione non è determinante che il richiedente abbia preso da solo l’iniziativa. Si tratta di accertare se la manifestazione di volontà espressa dall’interdicendo per l’istituzione di tale misura sia stata presa con la necessaria capacità di discernimento. Il dott. __________ __________ ha indicato che il paziente soffre da anni di un grave disturbo affettivo bipolare, molto invalidante. Egli alterna episodi di depressione a franchi scompensi a impronta maniacale, con sbalzi improvvisi e imprevedibili del tono dell’umore sia in un senso che nell’altro. Il tutto in assenza di una qualsivoglia concomitante sintomatologia allucinatoria o delirante per cui anche nelle fasi di più marcato disagio la sua capacità di discernimento è almeno in parte conservata, anche se il paziente tende allora – a secondo del suo tono dell’umore – a sopravalutare o sottovalutare la portata di ciò che gli accade (rapporto 12 maggio 1997 doc. C). La diagnosi della malattia dell’interdicen-do è confermata anche dal dott. __________ __________, per il quale essa è grave, cronica, ciclica e invalidante (rapporto 28 settembre 1999 pag. 4). Ora, non ogni malattia o debolezza mentale lede la capacità di discernimento (Bucher, in : Berner Kommentar, Berna 1976, nota 73 e 76 ad art 16 CC; Bigler-Eggenberger, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 29 ad art. 16). Quanto alla capacità di discernimento, essa si presume e chi la contesta deve addurre la prova della sua inesistenza. La prova deve però riferirsi a un preciso momento e non in generale (DTF 124 III 7 consid. 1; Bucher, op. cit., n. 130 seg. ad art. 16 CC con riferimenti). 5. Già si è detto che il medico curante ha rilevato che il paziente conserva anche nelle fasi di più marcato disagio, almeno in parte, la sua capacità di discernimento. Lo stesso medico ha affermato che l’interessato è in grado di comprendere il significato di un provvedimento come quello in esame avendolo discusso con lui e che durante un incontro del 7 maggio 1997 il paziente è apparso interessato alla concretizzazione di una misura di questo tipo (doc. C). Il 7 luglio 1997 l’interdicendo è quindi stato sentito da alcuni membri della Delegazione tutoria i quali hanno constatato che questi era in uno stato di euforia e che si è dimostrato consenziente al tutore, persona che si sarebbe occupata di lui e che gli avrebbe concesso di uscire e godere maggiore libertà (doc. F). Il dott. __________ __________, per finire, ha rilevato che, la capacità di discernimento è diminuita, ma che relativamente alla questione della tutela l’interessato si è espresso in maniera da far capire che egli ha la capacità di sottoscrivere una richiesta di tutela volontaria, comprendendone il senso e la portata (rapporto 28 settembre 1999 pag. 4 in fondo). Nelle circostanze descritte, pur considerando che l’interdicendo è in una condizione psichica ridotta per malattia, dagli atti non emergono elementi tali da far ritenere presunta una sua incapacità di discernimento. Una simile conclusione non può essere tratta neppure dalla semplicità della richiesta già per il fatto che essa riprende sostanzialmente il testo dell’art. 372 CC e il diritto federale non impone una forma particolare (Langenegger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1999, n. 13 ad art. 372). Poco importa che l’interdicendo, pur ricoverato da una ventina di anni, abbia presentato la richiesta solo nel 1997. A prescindere dal fatto che l’adozione di misure tutelari non è soggetta a termini, il trasferimento dalla Clinica psichiatrica cantonale al Centro abitativo, ricreativo e di lavoro ha implicato un coinvolgimento attivo dell’interessato che si traduce nel tentativo di fargli assumere alcuni compiti e attività legati alla quotidianità, di fargli apprendere regole di comportamento essenziali con l’obbiettivo di mantenere e riattivare potenzialità di cui dispone; per giungere a questi obbiettivi è indispensabile la collaborazione della famiglia o in mancanza di questa, di un rappresentante legale (doc. A). In conclusione nulla lascia supporre che al momento della decisione di sottoporsi a tutela volontaria, l’interessato non era capace di determinarsi liberamente. Si aggiunga che l’appellante stessa non nega la necessità di una misura tutelare a favore del marito (appello pag. 5 in alto), di modo che l’istituzione di una tutela volontaria, meno incisiva di quella coatta, fondata sull’art. 369 CC (RDT 1990 pag. 35 segg.) è un provvedimento preso in ossequio ai precetti di proporzionalità e sussidiarietà. 6. L’appellante contesta infine la nomina del tutore ufficiale e assevera di non essere stata presa in considerazione per questa funzione. Per l’art. 379 cpv. 1 l’autorità tutoria, accertato che non sia data alcuna causa di esclusione (art. 384 CC), deve nominare a tutore una persona maggiorenne idonea all’ufficio. La valutazione sull’idoneità dei candidati avviene liberamente, secondo il diritto e l’equità (art. 4 CC), tenuto conto del bene dell’interdicendo, della priorità riconosciuta ai parenti prossimi o della designazione del tutelato (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2ª edizione, pag. 83 n. 130; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, Friburgo 1984, pag. 110 seg., note 279 e 282). Salvo gravi motivi, quando nomina un tutore l’autorità deve preferire un prossimo parente idoneo, avuto riguardo alla circostanze personali e alla vicinanza del domicilio (art. 380 CC). Ciò non significa che i parenti prossimi debbano presumersi idonei nel senso dell’art. 379 CC, né che abbiano il diritto di essere prescelti o che siano dotati per principio di maggiore attitudine rispetto a terzi (Dischler, op. cit., pag. 149 seg., note 372 e 375). L’autorità tutoria è tenuta bensì a considerare la candidatura di un parente prossimo e garantire a quest’ultimo il diritto di essere sentito, ma deve preferirlo rispetto ad altri candidati solo ove egli sia altrettanto qualificato (Dischler, op. cit., pag. 153 seg., note 380 e 381). Per apprezzare l’attitudine di questi ultimi occorre procedere a un duplice esame: dapprima si verifica la propensione in genere ad assumere un simile incarico e poi quella riferita al caso specifico (Dischler, op. cit., pag. 55 nota 126). Siffatto esame verte anzitutto sulla capacità del futuro tutore a instaurare un rapporto di fiducia, a gestire il denaro, ad agire e comportarsi ragionevolmente, come pure sulla disponibilità e capacità di sopportazione fisica, psichica e temporale. In una seconda fase si valuta l’esistenza, in base alle circostanze, di un’attitudine adeguata alle esigenze del pupillo, che nel caso di interdetti per infermità o debolezza di mente si traduce – tra l’altro – nella necessità di una maggiore disponibilità di tempo (Dischler, op. cit., pag. 90 nota 233). In concreto, l’interessato ha chiesto la designazione del tutore ufficiale, ciò che privilegerebbe questa scelta per rapporto al diritto di preferenza dell’art. 380 cpv. 1 CC (Deschenaux/ Tercier, op. cit., n. 935 pag. 355). Comunque sia, dagli atti risulta la moglie rifiuta qualsiasi collaborazione, non accetta e non vuole concordare nessun progetto se non quello di isolare e confinare il marito dentro la struttura che lo ospita. I tentativi dei responsabili del centro di intavolare un dialogo costruttivo con l’appellante, oltre a non dare i risultati sperati, hanno ulteriormente aumentato lo stato di isolamento e di abbandono dell’ospite (doc. A). Sentito dai rappresentanti dell’autorità tutoria, il direttore del centro ha rilevato che la moglie si oppone ai necessari provvedimenti o iniziative, come quella di concedere al marito un minimo di libertà (brevi uscite dal centro, o brevi soggiorni da persone amiche nei dintorni di __________), che essa rimprovera al centro di non essere in grado di guarire il marito, che è praticamente impossibile contattarla per telefono e che dà seguito alle richieste ma con ritardo (doc. F). Anche il dott. __________ ha avuto modo di affermare che la moglie, sicuramente amareggiata da una situazione difficile, tende a confrontarsi con il disagio del marito in modo spesso imprevedibile, quasi accusandolo di comportamenti che sono peraltro riconducibili alla sua malattia; essa inoltre si rifiuta di collaborare con l’équipe del padiglione, da lui accusata di “complicità” con il coniuge (doc. C). Ne discende che così come stanno le cose, la decisione di designare il tutore ufficiale si rivela quindi pertinente nel caso concreto e l’appello deve essere respinto. 7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante. Non è il caso di attribuire ripetibili alla Delegazione tutoria, che non ha presentato osservazioni. Per questi motivi, pronuncia:

1.   L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr.    200.— b) perizia                        fr. 1’101.40 c) spese                         fr. 50.— fr. 1’351.40 sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:

– avv. __________ __________ __________ __________, __________;

– __________ __________, __________;

– Delegazione tutoria di __________, __________. Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la Prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                        Il segretario