Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.03.1998 11.1998.44 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.03.1998 11.1998.44 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.03.1998 11.1998.44
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.98.00044 Lugano 26 marzo 1998/lg In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.__.____ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 18 giugno 1997 da __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________); premesso che l’11 luglio 1997 __________ __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 23 giugno 1997 con cui il Pretore del Distretto di Riviera ha respinto un’istanza di modifica di misure provvisionali da egli presentata il 18 giugno 1997; preso atto che il 17 marzo 1998 l’appellante ha comunicato di ritirare l’appello, la situazione essendo superata; ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta in linea di principio l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; considerato che la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG); ritenuto che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui il gravame non è stato nemmeno intimato; richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 80.– b) spese fr. 20.– fr. 100.– sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________; Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria