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11.1998.38

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-04-08 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.04.1998 11.1998.38 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.04.1998 11.1998.38 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.04.1998 11.1998.38

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. : 11.98.00038 Lugano 8 aprile 1998/lg In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.__.______ (misure cautelari in causa successoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 30 dicembre 1997 da __________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); visto l’appello del 26 febbraio 1998 presentato da __________ __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 12 febbraio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4; richiamata la diffida del 3 marzo 1998 con cui la presidente di questa Camera ha assegnato all’appellante un termine fino al 23 marzo 1998 per versare sul conto corrente postale __________-__________-__________ del Tribunale di appello un deposito di fr. 2000.– a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, con la comminatoria che, decorso infruttoso il termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto a norma dell’art. 312 CPC; ricordato che ove l’appellante faccia capo al sistema degli ordini postali collettivi (SOC) il termine per versare un anticipo si considera rispettato se la data di scadenza indicata sul supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine assegnato per l’anticipo spese e se il supporto stesso è stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 118 Ia 11 consid. 2 a e b); accertato che nella fattispecie, come risulta dall’inchiesta svolta dal Servizio delle ricerche postali, il supporto magnetico dei dati indicava come data di scadenza il 26 marzo 1998, il giorno in cui è stato effettivamente versato l’anticipo, motivo per cui il termine non è stato rispettato; decreta :

1.   L’appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.

2.   Gli oneri processuali consistenti in : a) tassa di giustizia      fr.   80.– b) spese                         fr. 20.– fr. 100.– sono posti a carico dell’appellante.

3.   Intimazione a :

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria