Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1999 11.1998.29 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1999 11.1998.29 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1999 11.1998.29
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.98.00029 Lugano, 7 gennaio 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 27 ottobre 1997 da __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dalla lic. iur. __________ __________, studio avv. __________ __________ -__________, __________) esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev’essere accolto l’appello del 9 febbraio 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 29 gennaio 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;
3. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che __________ __________ (1969) e __________ __________ (1972), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il __________ 1992; che dal matrimonio sono nati __________ (__________1994) e __________ (____________________1997); che il __________ 1997 è decaduto infruttuoso un tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie il 27 ottobre 1997 al Pretore del Distretto di Bellinzona; che con istanza del 30 dicembre 1997 __________ __________ ha postulato in via provvisionale l’affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del marito), un contributo alimentare di fr. 2180.– complessivi destinato a sé e ai figli per il mese in corso, uno di fr. 3280.– mensili complessivi dal 1° gennaio 1998 (con trattenuta di stipendio per il medesimo importo), una provvigione ad litem di fr. 2000.– e il beneficio dell’assistenza giudiziaria; che il Pretore, statuendo il 29 gennaio 1998, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre secondo accordo tra le parti), ha imposto ad __________ __________ un contributo mensile di fr. 383.– per la moglie e di fr. 600.– per ogni figlio (compresi gli assegni familiari), ha respinto sia la domanda di trattenuta sia quella di provvigione, ha rinunciato al prelievo di spese processuali, condannando __________ __________ versare all’istante fr. 800.– per ripetibili; che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 9 febbraio 1998 volto a ottenere – previo conferimento dell’assistenza giudiziaria – la soppressione del contributo alimentare per la moglie; che nelle sue osservazioni del 20 febbraio 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello, instando a sua volta per il beneficio dell’assistenza giudiziaria; e considerando in diritto: che litigioso è unicamente – in concreto – il reddito del convenuto, calcolato dal Pretore in fr. 4500.– netti mensili (compresi gli assegni familiari); che non sono in discussione, per converso, né il metodo di calcolo applicato dal primo giudice in ossequio all’art. 145 cpv. 2 CC, né il fabbisogno minimo dei coniugi, né tanto meno il fabbisogno in denaro dei figli; che il Pretore ha desunto l’importo di fr. 4500.– netti mensili da una lettera agli atti (doc. 1), precisata dalla testimonianza di __________ __________ (contitolare della __________ per cui lavora il convenuto), la quale ha dichiarato che dal 1° novembre 1997 il suo unico dipendente percepisce uno stipendio di fr. 4182.– netti, compresi gli assegni familiari (fr. 366.– mensili complessivi), più la tredicesima (verbali, pag. 4 seg.); che, effettivamente, lo stipendio del convenuto ammonta perciò a fr. 54 000.– annui, onde un reddito medio di fr. 4500.– mensili (compresi gli assegni familiari); che a parere dell’appellante da tale somma andrebbero dedotte le spese di trasferta – rifuse dal datore di lavoro – da egli sopportate fra il giugno del 1997 (mese in cui è stato assunto) e l’ottobre successivo; che tuttavia l’obbligo contributivo dell’appellante verso moglie e figli decorre solo dal 1° dicembre 1997, né egli pretende di avere dovuto affrontare le citate spese professionali anche dopo di allora; che nelle condizioni descritte non è dato a divedere quale pertinenza avrebbe l’appello, decisivo essendo il reddito del convenuto a valere dal mese in cui comincia il suo obbligo contributivo, non il reddito pregresso; che il ricorso, manifestamente infondato, appariva perciò destinato fin dall’inizio all’insuccesso; che in tali circostanze il beneficio dell’assistenza giudiziaria non può entrare in linea di conto (art. 157 CPC), indipendentemente dalla situazione economica in cui versa il convenuto; che, ciò posto, gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che nondimeno, considerata la difficile situazione finanziaria della famiglia, si giustifica di rinunciare eccezionalmente al prelievo di spese; che merita un’indennità per ripetibili invece la controparte, la quale ha formulato osservazioni all’appello; che si legittima inoltre di concedere l’assistenza giudiziaria alla moglie (art. 155 CPC), nella misura in cui l’incasso delle ripetibili dovesse risultare insufficiente, difficile o addirittura impossibile; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante è respinta.
3. Non si riscuotono tasse né spese. L’appellante rifonderà alla controparte un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.
4. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ nella misura in cui l’indennità per ripetibili risultasse insufficiente o di difficile incasso.
5. Intimazione:
– lic. iur. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione al Pretore del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria