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11.1998.25

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-12-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.12.1999 11.1998.25 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.12.1999 11.1998.25 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.12.1999 11.1998.25

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.1998.00025 Lugano 16 dicembre 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __. __._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 1° novembre 1994 da __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ -__________, __________) contro __________ __________ __________, nata __________, __________ __________ (__________) (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________); premesso che il 30 gennaio 1998 __________ __________ __________ ha presentato appello contro un decreto cautelare del 19 gennaio 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha parzialmente accolto un'istanza di modifica di provvedimento cautelare presentata il 1° novembre 1994 da __________ __________; accertato che nelle sue osservazioni __________ __________ ha concluso per il rigetto dell’appello; preso atto che l’appellante ha comunicato il 15 dicembre 1999 di ritirare il gravame; ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili; accertato tuttavia che in concreto le parti si sono accordate sugli oneri processuali nel senso di lasciarle a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili; ritenuto, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG); richiamato l’art. 352 CPC, decreta:

1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 150.– b) spese                         fr.   50.– fr. 200.– sono posti a carico di __________ __________ __________. Le ripetibili sono compensate.

3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ -__________, __________; Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario