Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.02.1999 11.1998.199 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.02.1999 11.1998.199 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.02.1999 11.1998.199
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.98.00199 Lugano, 15 febbraio 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire sul ricorso del 15 dicembre 1998 presentato dalla __________ __________ __________ __________ (__________), __________ (rappresentata dal presidente __________ __________, __________) contro la risoluzione emessa il 20 luglio 1998 nell’incarto n. __________ dalla Divisione della giustizia, autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale, in materia di rendiconto annuo; premesso che la __________ __________ __________ __________ (__________) ha introdotto ricorso a questa Camera il 15 dicembre 1998 contro una risoluzione del 20 luglio 1998 con cui la Divisione della giustizia, autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale, ha approvato il rendiconto 1997 accertando la sostanza netta della ricorrente in fr. 58 673.20 all’inizio dell’esercizio e in fr. 53 344.30 alla fine dello stesso, onde una diminuzione di fr. 5328.90; constatato che il 4 febbraio 1999, in pendenza di ricorso, la Divisione della giustizia ha emesso una nuova risoluzione – sostitutiva della prima – in cui accerta la sostanza netta della __________ alla fine dell’esercizio 1997 in fr. 58’673.20, preso atto che la ricorrente, ricevuta la nuova risoluzione, ha comunicato l’11 febbraio 1999 a questa Camera di ritirare il ricorso, la Divisione della giustizia avendo accolto la richiesta contenuta nel gravame; ricordato che il ritiro di un ricorso equivale per principio a soccombenza (Rep. 1978 pag. 375 seg.), ciò che comporta di regola l’addebito delle spese processuali al desistente; ritenuto nondimeno che nel caso in esame soccorrono giusti motivi per rinunciare a ogni prelievo, la Divisione della giustizia avendo essa medesima – di fatto – reso il gravame senza oggetto; richiamato per analogia l’art. 50 cpv. 3 LPAmm, cui rinvia l’art. 423 cpv. 2 CPC, decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione: – __________ __________, __________; – Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria