Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.01.1999 11.1998.197 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.01.1999 11.1998.197 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.01.1999 11.1998.197
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.98.00197 Lugano, 20 gennaio 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera visto il ricorso del 10 dicembre 1998 presentato dal Fondo di previdenza per il personale della ditta __________. __________ __________ e __________ __________ __________., __________ (rappresentato dallo stesso __________. __________ __________, __________) contro la decisione emessa il 4 novembre 1998 dalla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale in materia di approvazione di rendiconto (tassa amministrativa); premesso che il 4 novembre 1998 la Divisione della giustizia ha approvato, quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale, il rendiconto dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 del Fondo di previdenza del personale della ditta __________. __________ __________ e __________ __________ __________.; preso atto che con ricorso del 10 dicembre 1998 il citato fondo di previdenza ha impugnato la tassa amministrativa di fr. 300.– applicata dalla Divisione della giustizia, chiedendone la riduzione a fr. 50.–; accertato che in pendenza di ricorso la Divisione della giustizia ha riconsiderato la propria decisione e ha ricondotto la tassa litigiosa a fr. 50.–, come postulava il ricorrente; considerato che in tali condizioni il ricorso è divenuto senza oggetto, il fatto che la nuova decisione non sia ancora passata in giudicato non avendo importanza nel caso specifico, ove solo il fondo di previdenza è parte in causa; stabilito che nelle circostanze descritte rimane da statuire sulle spese e le ripetibili (art. 50 cpv. 4 LPAmm, cui rinvia l’art. 423 cpv. 2 CPC); ritenuto che, viste le particolarità del caso, si può rinunciare al prelievo di oneri processuali, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili al ricorrente, il quale non ha dovuto far capo a un legale né ha affrontato spese di rilievo; decreta:
1. Il ricorso è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione: – __________. __________ __________, __________; – Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale. Per la Prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria