Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.12.1998 11.1998.165 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.12.1998 11.1998.165 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.12.1998 11.1998.165
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.: 11.98.00165 Lugano 22 dicembre 1998 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nelle cause __.__.______ e __.__.______ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Riviera promosse con petizione del 5 settembre 1991 da __________ __________, __________, e __________. __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________ - __________ __________ (__________), __________, e __________
- __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ (____________________), __________ (patrocinate dall’avv. __________ __________, __________); premesso che la __________ __________ - __________ __________ (__________) e la __________ - __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ (____________________) hanno presentato appello il 13 ottobre 1998 contro una sentenza del 22 settembre 1998 con cui il Pretore del Distretto di Riviera ha accolto le petizioni e ha accertato l’illecita lesione della personalità degli attori; richiamata l’ordinanza del 20 ottobre 1998 con la quale la presidente della Camera ha sospeso la procedura di appello, le parti essendo in trattative per risolvere la vertenza in via extragiudiziaria; preso atto che le appellanti hanno comunicato il 17 dicembre 1998 di ritirare il gravame, le parti avendo sottoscritto il 15/16 dicembre 1998 una convenzione con cui hanno posto fine alla lite; ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla causa, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; accertato che in concreto le parti hanno rinunciato di comune accordo all’attribuzione di ripetibili; ritenuto che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà delle parti nel risolvere il contenzioso (art. 21 LTG); richiamato l’art. 352 CPC, decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli per transazione.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti in solido a carico delle appellanti. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria