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11.1998.164

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-10-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 50 fr. 550.– sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.10.1998 11.1998.164 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.10.1998 11.1998.164 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.10.1998 11.1998.164

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.98.00164 Lugano 27 ottobre 1998 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.__.______ (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 21 ottobre 1986 da __________ __________, __________ e __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________ __________ -__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); giudicando ora sul decreto 26 settembre 1998 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di ricusa del perito giudiziario presentata il 24 aprile 1998; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev’essere accolto l’appello presentato il 10 ottobre 1998 da __________ __________ __________ -__________ __________ contro il decreto emanato il 26 settembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

2.   Se deve essere accolta la domanda di revisione proposta con l’appello;

3.   Il giudizio sulle spese e ripetibili. Ritenuto in fatto: che __________ __________ è proprietaria della particella n. __________RFD di __________, confinante con la particella n. __________, proprietà di __________ __________ __________ -__________ __________; che essa ha convenuto il 21 ottobre 1986 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, __________ __________ __________ -__________ __________, chiedendo l’iscrizione

– previo versamento di un’indennità da stabilire – di un diritto di passo pedonale e veicolare su 54 m² della particella n. ____________________secondo i piani presentati con una domanda di costruzione del 4 aprile 1986; che la convenuta si è opposta alla domanda e in via riconvenzionale ha chiesto l’accertamento di un accordo tra le parti; che l’attrice ha postulato il rigetto della riconvenzione; che nei successivi allegati ogni parte ha mantenuto le proprie domande; che nel corso dell’istruttoria la convenuta ha chiesto il 17 gennaio 1996 che la perizia giudiziaria nel frattempo esperita fosse dichiarata nulla, presentando il 12 aprile e il 12 giugno 1996 due istanze di restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di prova; che contro i decreti del Pretore che hanno respinto le citate istanze la convenuta ha interposto tre appelli, respinti da questa Camera il 21 aprile 1998 (inc. n. __________.__________.__________, __________.__________.__________e __________.__________.__________); che il Tribunale federale ha respinto il 24 giugno 1998 un ricorso di diritto pubblico introdotto dalla convenuta contro la sentenza della Camera; che il 24 aprile 1998 la convenuta ha postulato la ricusa del perito giudiziario, lamentando la sua unilateralità nella stesura del referto; che l’attrice si è opposta il 4 maggio 1998 all’istanza, mentre il perito giudiziario ha comunicato il 6 maggio 1998 di non ravvisare alcun motivo di ricusa nei suoi confronti, rimettendosi al giudizio del Pretore; che le parti si sono ancora espresse sull’istanza di ricusa all’udienza del 17 settembre 1998; che con decreto del 26 settembre 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l’istanza, non ravvisando in concreto “gravi ragioni” ai sensi dell’art. 27 lett. b CPC, tali da mettere in dubbio l’imparzialità del perito giudiziario; che contro il predetto decreto è insorta __________ __________ __________ -__________ __________ con un appello del 10 ottobre 1998 nel quale chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annulla-mento della decisione pretorile, inficiata a suo avviso da diniego di giustizia, subordinatamente l’accoglimento dell’istanza di ricusa del perito; che con l’appello la convenuta ha proposto anche domanda di revisione del decreto pretorile; che l’appello non è stato notificato alla controparte; considerando in diritto: che, come si è accennato, __________ __________ __________ -__________ __________ ha postulato davanti al Pretore la ricusa del perito giudiziario a motivo della sua parzialità; che l’art. 248 cpv. 2 CPC rinvia espressamente alle norme sui motivi di esclusione e ricusa dei giudici; che la cognizione dei motivi di ricusazione del perito giudiziario compete al giudice che lo ha designato, in analogia con la norma (art. 30 cpv. 1 ultima frase CPC) che lascia la decisione sulla ricusa del segretario al giudice da cui dipende (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 161); che il relativo giudizio viene pronunciato mediante decreto in camera di consiglio e non può essere impugnato (art. 30 cpv. 3 CPC); che le numerose censure rivolte dall’appellante al perito giudiziario sfuggono pertanto all’esame di questa Camera; che l’appellante rimprovera al Pretore un diniego di giustizia per avere ritardato la trattazione delle istanze di restituzione in intero da lei presentate e per non avere sentito il perito giudiziario nell’ambito dell’istanza di ricusa, come da lei chiesto esplicitamente; che non essendovi rimedio ordinario di diritto contro il decreto del Pretore sulla ricusazione del perito, tali censure esulano dalla competenza di questa Camera; che il gravame, manifestamente irricevibile ed esperito non senza leggerezza, può essere deciso con la procedura semplificata prevista dall’art. 313 bis CPC; che l’emanazione del giudizio di merito rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo; che la domanda di revisione contenuta nell’appello si rivela d’acchito improponibile già per il fatto che non è ammessa la revisione di sentenze o decreti contro i quali non è dato il rimedio dell’appello (II CCA, sentenza del 25 aprile 1995 nella causa M.; Rep. 1930 393; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 225 in alto), come è appunto il caso in concreto; che in simili circostanze si giustifica di adottare anche per la domanda di revisione la procedura semplificata dell’art. 313 bis CPC, applicabile per analogia in virtù dell’art. 341 cpv. 1 CPC; che gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che nella determinazione della tassa di giustizia si deve tenere in considerazione anche l’inutile prolissità del ricorso; che non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello con domanda di revisione non è nemmeno stato notificato; per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L’appello e la domanda di revisione sono irricevibili.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in a) tassa di giustizia      fr. 500.– b) spese                         fr. 50.– fr. 550.– sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria