Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.07.2001 11.1998.161 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.07.2001 11.1998.161 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.07.2001 11.1998.161
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.: 11.1998.00161 Lugano 23 luglio 2001 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa n. __.__.______ (annullamento di delibera assembleare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 7 giugno 1996 da __________ __________ __________ __________ __________, __________ (__________, __________) (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) contro Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ __________ ”, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________); premesso che con sentenza del 14 settembre 1998 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto un'azione di annullamento relativa a una delibera assembleare del 27 aprile 1996 presentata da __________ __________ __________ __________ __________ contro la Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ ”, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'000.– e le spese a carico dell'attrice, con obbligo di rifondere dalla convenuta fr. 2'000.– per ripetibili; accertato che il 2 ottobre 1998 __________ __________ __________ __________ __________ ha interposto appello contro la citata sentenza, postulando l'accoglimento della petizione; preso atto che nelle sue osservazioni del 16 novembre 1998 la Comunione dei comproprietari ha proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato; esaminata ora la lettera del 17 luglio 2001 con cui __________ __________ __________ __________ __________ comunica di avere raggiunto con la controparte un accordo transattivo per tutte le liti giudiziarie in corso e chiede lo stralcio della procedura di appello; ritenuto che nell'accordo sottoscritto il 18 giugno/13 luglio 2001 le parti hanno concordato di porre le tasse di giustizia delle procedure ancora pendenti a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili (punto n. 5), con riserva della diversa pattuizione prevista al punto n. 1 per quelle di prima istanza; considerato che di regola chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e che nella fattispecie non si intravedono ragioni per scostarsi da tale principio; stabilito nondimeno che gli oneri processuali vanno ridotti al minimo per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale la vertenza (art. 21 LTG); richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Intimazione: – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario