Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.1998 11.1998.151 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.1998 11.1998.151 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.1998 11.1998.151
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.98.00151 Lugano 28 dicembre 1998 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __ .__.______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 13 marzo 1996 da __________ __________, __________ -__________ contro __________ __________, già in __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); premesso che il 21 settembre 1998 __________ __________ ha introdotto appello contro la sentenza emessa il 29 luglio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con la quale è stato pronunciato il divorzio e sono state disciplinate le relative conseguenze accessorie; preso atto che con lettera del 15 dicembre 1998 l’avv. __________ __________ comunica a questa Camera la morte dell’appellante e il ritiro del gravame, in seguito alla conclusione di un accordo; osservato che, se con la morte di un coniuge una causa di stato diviene senza oggetto (DTF 93 II 153 consid. 3a), la procedura di ricorso riguardo agli effetti accessori del divorzio o della separazione non necessariamente decade, incombendo al diritto cantonale prevederne la sorte (Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 38a ad art. 143 CC); accertato che, comunque sia, il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta in linea di principio l’addebito delle spese a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; ritenuto in ogni modo che la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese; considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, l’attore non ha formulato osservazioni all’appello, di modo che in concreto non se ne legittima l’assegnazione (art. 150 CPC); richiamato l’art. 352 CPC, decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________, __________ -__________. Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria