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11.1998.146

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-12-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.12.1999 11.1998.146 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.12.1999 11.1998.146 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.12.1999 11.1998.146

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.1998.00146 Lugano 16 dicembre 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 24 febbraio 1998 da __________ __________, __________ contro __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); premesso che il 21 settembre 1998 __________ __________ ha introdotto appello contro la sentenza di divorzio emanata il 9 luglio 1998 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; preso atto che nel corso di un'udienza tenutasi il 3 dicembre 1999 davanti al Segretario assessore le parti hanno pattuito una modifica della convenzione sulle conseguenze accessorie in merito alle relazioni personali del padre con la figlia minorenne __________, accordo che è stato omologato dal Segretario assessore in calce al verbale di udienza; constatato che l’attore ha dichiarato all’udienza di ritirare l’appello presentato il 21 settembre 1998; ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), sicché per principio l'interessato va considerato soccombente; accertato che le parti hanno concordato di compensare le ripetibili e di porre le spese dell'appello a carico della parte che le ha anticipate; ritenuto, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG), anche per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti; richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC, decreta:

1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 100.– b) spese                         fr.   50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

3.   Intimazione: – __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario