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11.1998.13

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-09-29 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.1998 11.1998.13 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.1998 11.1998.13 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.1998 11.1998.13

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.98.00013 Lugano 29 settembre 1998 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.__._____ (provvisionale in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 aprile 1997 da __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________); premesso che __________ __________ ha interposto appello il 19 gennaio 1998 contro un decreto cautelare del 7 gennaio 1998 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha parzialmente accolto un’istanza cautelare presentata il 17 aprile 1997 da __________ __________ nell’ambito di una causa di divorzio da lui promossa; preso atto che l’appellante ha comunicato il 25 settembre 1998 di ritirare l’appello, i coniugi avendo nel frattempo sottoscritto una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio; ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; accertato che i coniugi si sono accordati sugli oneri processuali nel senso che il marito assume la tassa di giustizia dell’appello, mentre le ripetibili sono compensate; ritenuto che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il contenzioso (art. 21 LTG); richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC, decreta:

1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr.   70.– b) spese                         fr. 30.– fr. 100.– sono posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.

3.   Intimazione:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria