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Incarto n.11.98.00108
Lugano
2 novembre 1998/rgc
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale dappello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa__.__._______ (azione possessoria)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa conistanza del 6 novembre 1996da
__________Compagnia di Assicurazione __________ __________,__________
(patrocinata dallavv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________. __________,__________
(patrocinato dal lic. iur. __________ __________,
studio avv. __________ __________, __________) con
__________ e __________ __________, __________;
2.Le azioni possessorie competono, secondo la giurisprudenza più recente, anche al possessore indiretto che intende procedere contro il possessore diretto, a condizione che il problema di sapere se sia dato un atto di illecita violenza non dipenda da questioni di diritto legate a un eventuale rapporto giuridico instauratosi fra le parti (Starkin: Berner Kommentar, 2ª edizione, note 56 segg. allintroduzione degli art. 926929 CC;Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 92, n. 331 con richiami e pag. 97, n. 353a; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re P. contro B., consid. 3, 5 e 6; Baurecht 1995 pag. 43, n. 36). Questa Camera ha già avuto modo di giudicare ricevibile, quindi, unazione di reintegra promossa dal possessore indiretto contro il possessore diretto allorchénessunnegozio giuridico era mai sorto fra luno e laltro (Rep. 1996 pag. 187, 1978 pag. 295; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1993 in re A. contro H., consid. 2 e 3; sentenza del 31 gennaio 1991 in re M. contro v.d.B.). Nella fattispecie il problema è di sapere anzitutto, perciò, se fra le parti sussista un qualsivoglia contratto.
4.Si è accennato che le azioni possessorie soggiacciono a un doppio limite di tempo (art. 929 CC): anzitutto listante deve aver reclamato immediatamente; inoltre egli deve avere promosso la causa entro un anno dalla spogliazione (sopra, consid. 1). Tali condizioni vanno esaminate dufficio, giacché da esse dipende una volta ancora la ricevibilità dellazione (Rep. 1987 pag. 209 consid. 1, 1985 pag. 307 consid. 1). Nella fattispecie il secondo requisito, cioè il termine di un anno per lintroduzione della causa (art. 929 cpv. 2 CC), è stato senzaltro rispettato, la compagnia avendo adito il giudice meno di cinque mesi dopo essersi aggiudicata il fondo ai pubblici incanti. Rimane da esaminare il primo requisito (929 cpv. 1 CC).
a)Il presupposto di un reclamo immediato devessere reso verosimile dallattore, senza riguardo alleventuale passività del convenuto (Stark, op. cit., nota 5 ad art. 929 CC con rinvii). Ora,immediatonon significa istantaneo, ma introdotto quanto meno con prontezza, nel termine ragionevolmente necessario per un primo esame della situazione (Stark, op. cit., nota 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re P., consid. 8). Lesigenza di agire con tempestività non deve precludere allistante, invero, un breve lasso di riflessione (Steinauer, op. cit., pag. 95, n. 350b con richiami). Questo però deve apparire adeguato alle circostanze.
b)Nella fattispecie la compagnia assicuratrice si è aggiudicata le due proprietà per piani ai pubblici incanti (art. 656 cpv. 2 CC) l11 giugno 1996. Il trapasso di proprietà è stato iscritto nel registro fondiario il 24 giugno successivo (doc. H). Materialmente lattrice ha potuto prendere possesso dei beni solo in questo secondo momento (doc. A, clausola n. 13 con richiamo degli art. 137 LEF e 67 seg. RFF), né essa risulta avere avuto modo di constatare prima di allora che il convenuto si trovava ancora nelledificio. Reclamando il 6 agosto 1996, 6 settimane dopo la consegna dei beni (dopo il momento cioè in cui ha potuto effettivamente appurare che il convenuto continuava a occupare lappartamento anche dopo lasta pubblica), lattrice si è quindi riservato un termine di riflessione ai limiti dellammissibile, ma non ha ancora reagito con tardività. Secondo giurisprudenza, del resto, una
reazione successiva di 7 settimane alla scoperta della spogliazione rientra ancora, nel caso di occupazione abusiva di uno stabile, nel lasso di tempo che un giudice può ragionevolmente ammettere facendo uso del suo potere di apprezzamento (Steinauer, op. cit., pag. 97 n. 350b in fine). Si aggiunga daltra parte che lattrice afferma senza essere contraddetta dal convenuto di avere reagito già prima del 6 agosto 1996, sia verbalmente, sia per iscritto (istanza, pag. 3 in fondo). Anche un reclamo orale è valido sotto il profilo dellart. 929 cpv. 1 CC (Steinauer, op. cit., pag. 98 n. 350a). Giustamente perciò il Pretore ha ritenuto lazione di reintegra proponibile e altrettanto giustamente lha accolta.
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente La segretaria