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11.1998.108

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino ·02 · 1994-10-04 · Italiano TI
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Incarto n.11.98.00108

Lugano

2 novembre 1998/rgc

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa__.__._______ (azione possessoria)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa conistanza del 6 novembre 1996da

__________Compagnia di Assicurazione __________ __________,__________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________. __________,__________

(patrocinato dal lic. iur. __________ __________,

studio avv. __________ __________, __________) con

__________ e __________ __________, __________;

2.Le azioni possessorie competono, secondo la giurisprudenza più recente, anche al possessore indiretto che intende procedere contro il possessore diretto, a condizione che il problema di sapere se sia dato un “atto di illecita violenza” non dipenda da questioni di diritto legate a un eventuale rapporto giuridico instauratosi fra le parti (Starkin: Berner Kommentar, 2ª edizione, note 56 segg. all’introduzione degli art. 926–929 CC;Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 92, n. 331 con richiami e pag. 97, n. 353a; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re P. contro B., consid. 3, 5 e 6; Baurecht 1995 pag. 43, n. 36). Questa Camera ha già avuto modo di giudicare ricevibile, quindi, un’azione di reintegra promossa dal possessore indiretto contro il possessore diretto allorchénessunnegozio giuridico era mai sorto fra l’uno e l’altro (Rep. 1996 pag. 187, 1978 pag. 295; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1993 in re A. contro H., consid. 2 e 3; sentenza del 31 gennaio 1991 in re M. contro v.d.B.). Nella fattispecie il problema è di sapere anzitutto, perciò, se fra le parti sussista un qualsivoglia contratto.

4.Si è accennato che le azioni possessorie soggiacciono a un doppio limite di tempo (art. 929 CC): anzitutto l’istante deve aver reclamato “immediatamente”; inoltre egli deve avere promosso la causa entro un anno dalla spogliazione (sopra, consid. 1). Tali condizioni vanno esaminate d’ufficio, giacché da esse dipende – una volta ancora – la ricevibilità dell’azione (Rep. 1987 pag. 209 consid. 1, 1985 pag. 307 consid. 1). Nella fattispecie il secondo requisito, cioè il termine di un anno per l’introduzione della causa (art. 929 cpv. 2 CC), è stato senz’altro rispettato, la compagnia avendo adito il giudice meno di cinque mesi dopo essersi aggiudicata il fondo ai pubblici incanti. Rimane da esaminare il primo requisito (929 cpv. 1 CC).

a)Il presupposto di un reclamo immediato dev’essere reso verosimile dall’attore, senza riguardo all’eventuale passività del convenuto (Stark, op. cit., nota 5 ad art. 929 CC con rinvii). Ora,immediatonon significa istantaneo, ma introdotto quanto meno con prontezza, nel termine ragionevolmente necessario per un primo esame della situazione (Stark, op. cit., nota 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re P., consid. 8). L’esigenza di agire con tempestività non deve precludere all’istante, invero, un breve lasso di riflessione (Steinauer, op. cit., pag. 95, n. 350b con richiami). Questo però deve apparire adeguato alle circostanze.

b)Nella fattispecie la compagnia assicuratrice si è aggiudicata le due proprietà per piani ai pubblici incanti (art. 656 cpv. 2 CC) l’11 giugno 1996. Il trapasso di proprietà è stato iscritto nel registro fondiario il 24 giugno successivo (doc. H). Materialmente l’attrice ha potuto prendere possesso dei beni solo in questo secondo momento (doc. A, clausola n. 13 con richiamo degli art. 137 LEF e 67 seg. RFF), né essa risulta avere avuto modo di constatare prima di allora che il convenuto si trovava ancora nell’edificio. Reclamando il 6 agosto 1996, 6 settimane dopo la consegna dei beni (dopo il momento cioè in cui ha potuto effettivamente appurare che il convenuto continuava a occupare l’appartamento anche dopo l’asta pubblica), l’attrice si è quindi riservato un termine di riflessione ai limiti dell’ammissibile, ma non ha ancora reagito con tardività. Secondo giurisprudenza, del resto, una

reazione successiva di 7 settimane alla scoperta della spogliazione rientra ancora, nel caso di occupazione abusiva di uno stabile, nel lasso di tempo che un giudice può ragionevolmente ammettere facendo uso del suo potere di apprezzamento (Steinauer, op. cit., pag. 97 n. 350b in fine). Si aggiunga d’altra parte che l’attrice afferma – senza essere contraddetta dal convenuto – di avere reagito già prima del 6 agosto 1996, “sia verbalmente, sia per iscritto” (istanza, pag. 3 in fondo). Anche un reclamo orale è valido sotto il profilo dell’art. 929 cpv. 1 CC (Steinauer, op. cit., pag. 98 n. 350a). Giustamente perciò il Pretore ha ritenuto l’azione di reintegra proponibile e altrettanto giustamente l’ha accolta.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria