Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L’art. 145 cpv.
E. 2 Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quanto le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Nella fattispecie il Pretore si è pronunciato nel 1998 sulla base di dati risalenti al 1996 e questa Camera deve necessariamente fondarsi su tale materiale istruttorio. Qualora la situazione di fatto dovesse essere cambiata, le parti conservano la facoltà di chiedere al Pretore la modifica dell’assetto cautelare, che avrà effetto solo per il futuro (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
E. 3 Il Pretore ha
stabilito un reddito del marito di fr. 4’930.– mensili, ha imputato alla moglie
un reddito potenziale mensile di fr. 1’600.– (fr. 1’000.– da attività lucrativa
e fr. 600.– dai contributi delle figlie) e ha calcolato i loro fabbisogni in
fr. 3’004.– per il marito (compresi gli oneri verso il figlio Daniele) e in fr.
2’428.– per la moglie, tenendo conto della partecipazione ai costi delle figlie
maggiorenni con lei conviventi. Egli ha ottenuto così un’eccedenza mensile di
fr. 1’098.–, riconoscendo all’istante un contributo alimentare mensile di fr.
1’380.– dal 1° febbraio 1995.
I. Sull’appello di
__________ __________
4. a)
L’appellante
rimprovera al primo giudice di aver inserito nel fabbisogno del marito sia fr.
500.– mensili per il figlio Daniele, nato nel 1981 da una relazione extraconiugale,
sia il premio della cassa malati per il ragazzo. La censura è provvista di buon
diritto. L’obbligo alimentare di un coniuge nei confronti del figlio nato da
una sua relazione extraconiugale è, infatti, un suo debito personale e non può
essere inserito nel fabbisogno determinante per i contributi alimentari
provvisionali dovuti alla moglie (I CCA, sentenza del 15 novembre 1994 nella
causa M.;
Bräm
in: Zürcher
Kommentar, n. 143 ad art. 159 CC pag. 59;
Hausheer/Brunner
,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 127, n. 3.24). Il fabbisogno di
__________ deve quindi essere tolto da quello del padre, in cui deve essere inserito
solo il premio di cassa malati personale del genitore, di fr. 351.60 (doc. 2).
b)
A
detta dell’appellante il marito non potrebbe inserire nel proprio fabbisogno
l’importo di fr. 250.– mensili per le spese di trasferta, dal momento che tali
costi competono al suo datore di lavoro. La critica non può essere condivisa.
Il datore di lavoro non rimborsa nella fattispecie le spese professionali per
la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro al dipendente (certificato doc.
IV). Il convenuto ha esposto per tali costi fr. 250.– mensili e l’attrice si è
limitata in prima sede a una contestazione generica del fabbisogno da lui
indicato (verbale del 14 marzo 1995), senza mettere in dubbio la necessità di
un veicolo privato per recarsi al lavoro o l’entità della spesa. Con l’appello
essa non indica per quale motivo l’inserimento nel fabbisogno di tale costo,
che di per sé non è estraneo al concetto di fabbisogno familiare (cfr. tabella
dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF, pubblicata
in Rep. 1993 pag. 265;
Hausheer/Spycher
,
Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 2.35 pag. 80), sarebbe erroneo.
Insufficientemente motivato, al riguardo il gravame sfugge così a ulteriore
disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5).
c)
L’attrice
ribadisce che nel proprio fabbisogno deve essere inserito l’intero ammontare
del suo canone di locazione, di fr. 1’250.–, senza alcuna deduzione per la
presenza delle figlie maggiorenni, con lei conviventi. In sostanza essa rivendica
il diritto di mantenere il tenore di vita precedente la separazione e la parità
di trattamento con il marito, al quale il Pretore ha calcolato un onere di
alloggio di fr. 1’100.– per i costi della villa in cui risiede con la
convivente e il figlio comune. L’onere d’alloggio del marito dovrebbe quindi
essere ridotto a fr. 550.–, per tenere conto della partecipazione della sua
convivente. Tali argomentazioni non possono essere condivise. Il diritto di
mantenere il tenore di vita precedente la cessazione dell’economia domestica
coniugale non è assoluto e a distanza di anni dalla separazione di fatto dei
coniugi l’appellante non può pretendere di esporre per sé sola i costi di un
appartamento destinato a una famiglia di quattro persone. Per costante
giurisprudenza, entrambi i coniugi devono invero poter beneficiare, durante la
causa di divorzio, di condizioni abitative sostanzialmente paritarie. Nella
fattispecie entrambe le parti dividono l’alloggio con adulti autosufficienti,
il marito con la propria compagna e il figlio minorenne, la moglie con le due figlie,
maggiorenni e autosufficienti finanziariamente. Alla luce della dottrina più
recente (
Spycher
, Unterhaltsleistungen
bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156) questa
Camera ha precisato la propria giurisprudenza (Rep. 1990 pag. 122 n. 22), nel
senso che in simili casi essa inserisce nel fabbisogno del coniuge convivente
l’onere di alloggio presumibile che avrebbe come persona sola (I CCA, sentenza
del 9 luglio 1997 nella causa S.). Tenuto conto delle condizioni del mercato
logistico nel Mendrisiotto, appare adeguato considerare per ogni coniuge un
onere di alloggio, comprensivo del riscaldamento, di fr. 900.– mensili. In tal
modo è rispettato il principio della parità di trattamento. L’appello si rivela
dunque infondato per quel che concerne l’onere di alloggio.
E. 5 L’appellante
contesta infine il reddito potenziale di fr. 1’000.– che il Pretore le ha
computato, sostenendo di non essere in grado di svolgere la benché minima
attività lucrativa per motivi di salute. La doglianza è fondata. Dall’incarto
AI richiamato (inc. III) nella causa di merito
(__________.__________.__________), a sua volta richiamata nel procedimento
cautelare (inc. IV), risulta che l’attrice è affetta da un linfedema secondario
al trattamento di un carcinoma mammario ed è inabile al lavoro come venditrice
nella misura del 50% dal 21 febbraio 1992 (certificato dott. __________ del 3
novembre 1993). Essa non ha una formazione professionale specifica e per quanto
risulta dagli atti ha lavorato dal 1977 al 1986 in occupazioni ausiliarie,
interrompendo poi l’attività lucrativa non tanto per motivi di salute, quanto
piuttosto perché non ne aveva necessità economica, potendo disporre del
contributo alimentare versato dal marito (incarto AI richiamato, complemento
del rapporto sociale). È vero che, come ha rilevato il Pretore, l’attrice non
avrebbe potuto pretendere, dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto
matrimoniale nel 1988 (cfr. DTF 114 II 301), di rimanere inattiva anche dopo il
raggiungimento dell’autonomia finanziaria delle figlie. Il primo giudice non ha
però tenuto conto della circostanza che nel 1991 l’attrice ha subito un
intervento chirurgico con esiti invalidanti (linfedema al braccio destro). Essa
non è più in grado, secondo il medico curante, di compiere sforzi intensi o
prolungati (doc. B, inc. __________.__________.__________). Non è quindi dato
di vedere, in siffatte circostanze, quali concrete possibilità di reddito potrebbe
avere nel mercato ticinese del lavoro, per di più già saturo, una cinquantenne
sprovvista di formazione professionale e inattiva da un decennio. Su questo
punto l’appello è provvisto di buon diritto e il reddito potenziale di fr.
1’000.– deve essere stralciato. Nel reddito dell’attrice deve dunque essere
computato solo il contributo di fr. 600.– per i lavori domestici che essa fornisce
alle figlie (deposizioni 24 aprile 1995).
II. Sull’appello di
__________ __________
E. 6 Il convenuto
contesta anzitutto il reddito di fr. 4’930.– computato dal Pretore, asserendo
di conseguire un reddito mensile netto di fr. 4’430.– per dodici mensilità. La
censura è fondata. Il certificato di stipendio richiamato (inc. IV) attesta
senza equivoci che il dipendente ha ricevuto uno stipendio complessivo lordo di
fr. 59’160.– annui (fr. 4’930.– lordi mensili), oltre gli assegni familiari di
fr. 2’160.–. Il reddito mensile netto, ai fini del calcolo del contributo
alimentare dovuto alla moglie, ammonta pertanto a fr. 4’300.– (fr. 51’592.– al
netto delle deduzioni sociali abituali). La datrice di lavoro ha confermato,
ancora nel 1995, di versare uno stipendio di fr. 4’930.– mensili (lettera 18
dicembre 1995, doc. VI richiamato), che è da ritenere lordo, visto il certificato
di stipendio precedente. Gli assegni familiari non vanno invece considerati in
questa sede, poiché spettano al figlio __________. Il reddito del marito,
dedotti gli assegni familiari, ammonta quindi a fr. 4’300.– netti mensili.
7. a)
Il
convenuto rimprovera poi al Pretore di aver determinato in modo errato il suo
fabbisogno mensile, omettendo di includervi l’importo di fr. 240.– mensili
fatto valere per le imposte alla discussione del 14 marzo 1995.
L’argomentazione si rivela pertinente. La prassi del Pretore, infatti,
contrasta con quella del Tribunale federale, secondo il quale il fabbisogno
comprende le imposte e gli oneri assicurativi (DTF 114 II 393). Questa Camera
segue tale giurisprudenza e inserisce gli oneri fiscali dei coniugi, se del
caso prudentemente stimati, nel loro fabbisogno (Rep. 1994 297 consid. 5).
Nella fattispecie il marito ha esposto un onere fiscale fr. 240.– mensili,
importo che appare adeguato alle circostanze e che non è stato seriamente messo
in discussione dalla moglie. Non vi è quindi motivo per ignorarlo.
b)
L’appellante
rivendica una maggiorazione a fr. 640.– del fabbisogno relativo al figlio
__________, che dal 1998 è passato in una fascia d’età superiore a quella
considerata nel decreto impugnato. A prescindere dal fatto che tale maggiorazione
trova origine in un fatto nuovo ed è pertanto improponibile in questa sede
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l’obbligo alimentare di un coniuge verso il
figlio nato da una sua relazione extraconiugale, come si è visto in precedenza
(consid. 4a), non può essere opposto all’altro coniuge.
c)
Il
convenuto adduce ancora che il suo fabbisogno deve essere maggiorato del 20%.
L’argomentazione è di principio fondata. La giurisprudenza del Tribunale
federale citata dal convenuto, infatti, suggerisce di maggiorare il fabbisogno
in presenza di una situazione finanziaria favorevole (DTF 115 II 425 consid.
2). L’aumento del 20% del minimo esistenziale – a entrambi i coniugi –, in modo
da lasciare loro un certo margine per spese individuali, dipende tuttavia dalle
condizioni economiche della famiglia, le cui entrate devono essere sufficienti
per coprire tale maggiorazione senza provocare ammanchi (I CCA, sentenza del 26
agosto 1997 nella causa B.). Ciò non è manifestamente il caso in concreto, come
si vedrà in appresso, di modo che non vi è spazio per allargare ulteriormente
il fabbisogno delle parti.
d)
L’appellante
si duole della disparità di trattamento che il Pretore avrebbe commesso in
materia di minimo esistenziale, calcolando quello della moglie in fr. 1’025.–
(“persona sola” nel senso della già citata tabella dei minimi di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo pubblicata dalla Camera di esecuzione e fallimenti)
e il suo in fr. 685.– (metà del minimo per coniugati). La critica è pertinente.
In concreto, infatti, i coniugi sono nella medesima situazione, poiché entrambi
vivono in economia domestica con adulti. Si giustifica quindi di applicare a
entrambi il minimo esistenziale di fr. 925.– previsto per “persone che vivono
presso parenti” (I CCA, sentenza del 4 giugno 1996 nella causa R., massima
pubblicata in SJZ 93/1997).
E. 8 Il convenuto, infine, chiede che alla moglie sia calcolato un reddito potenziale di almeno fr. 2’500.– poiché essa non potrebbe più pretendere di essere mantenuta da lui dopo 21 anni di separazione di fatto, tanto meno senza riprendere alcuna attività lucrativa né chiedere prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione o contro l’invalidità. L’argomentazione non può essere condivisa. Come si è visto (consid. 5), la moglie non ha alcuna particolare formazione professionale e ha lavorato come ausiliaria venditrice fino al 1986. Essa è quindi lontana dal mondo del lavoro da più di 12 anni, ha ormai 54 anni ed è affetta da esiti invalidanti dell’intervento chirurgico subito nel 1991 e della chemioterapia. A detta del medico interpellato dalla Commissione dell’assicurazione invalidità, essa è incapace al lavoro nella misura del 50% nella precedente attività di venditrice (incarto AI richiamato). Il medico curante, dal canto suo, ha precisato che la sua paziente non è in grado di compiere sforzi intensi o prolungati a causa dell’edema residuo al braccio destro (doc. B, incarto di merito). L’attrice ha invero presentato nel 1992 una domanda di prestazioni dell’assicurazione invalidità, che tuttavia è stata respinta nel 1993 perché l’assicurata è stata considerata come casalinga e, in tali mansioni, abile al lavoro nella misura dell’85%. È dubbio nondimeno che l’attrice, parzialmente inabile al lavoro, possa essere considerata collocabile nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione. Non si vede quindi come essa possa concretamente reperire un’occupazione confacente al suo stato di salute, tanto più alla sua età e in un mercato del lavoro notoriamente depresso come quello ticinese. L’obbligo di mantenimento tra coniugi, a ogni modo, persiste per tutta la durata del matrimonio (art. 163 CC) ed è prioritario rispetto alle prestazioni dell’ente pubblico. L’appello deve pertanto essere respinto su questo punto.
E. 9 Riassumendo, il fabbisogno minimo del marito ammonta a fr. 2’666.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, alloggio e riscaldamento per persona sola fr. 900.– stimati, premio della cassa malati personale fr. 351.60, onere fiscale fr. 240.–, spese di trasferta fr. 250.–). Quello della moglie è di fr. 2’128.10 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, onere di alloggio per persona sola fr. 900.– stimati, premio di cassa malati fr. 190.10, assicurazioni fr. 38.–, imposte fr. 75.–). Il reddito del marito è di fr. 4’300.– mensili e quello della moglie è di fr. 600.–. Partendo da questi dati rimane da stabilire il contributo alimentare che il marito deve alla moglie. Il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue: reddito del marito fr. 4’300.— reddito della moglie fr. 600.— reddito complessivo fr. 4’900.— ./. fabbisogno dei coniugi fr. 4’794.70 eccedenza fr. 105.30 fabbisogno della moglie fr. 2’128.10 + metà eccedenza fr. 52.65 ./. reddito proprio fr. 600.— contributo a lei dovuto fr. 1’580.75 Ne discende che, una volta rettificati i rispettivi fabbisogni e i redditi, il contributo provvisionale dovuto alla moglie ammonta a fr. 1’585.– mensili arrotondati. In tale misura l’appello della moglie deve essere parzialmente accolto, mentre deve essere respinto, ancorché fondato su censure in parte pertinenti, il gravame del marito. III. Sulle spese e le ripetibili
E. 10 Gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appello della moglie va accolto in misura limitata e la sua soccombenza corrisponde sostanzialmente alla metà, avendo essa chiesto in questa sede un contributo mensile di fr. 3’014.50. Essa deve sopportare perciò i costi processuali di appello in tale proporzione. Il convenuto, perdente su tutta la linea, sopporta gli oneri del suo gravame. Ci si può esimere, nel caso concreto, dall’attribuzione di ripetibili, visto che entrambe le parti hanno rinunciato a presentare osservazioni al gravame avversario e non possono pertanto essere considerate soccombenti. Analogamente si giustifica la rinuncia alla riscossione della quota di spese a carico di __________ __________ per l’appello della moglie, dal momento che egli non ne ha proposto la reiezione. I costi processuali di prima sede possono rimanere invariati, la riforma del giudizio odierno non incidendo apprezzabilmente sul loro riparto. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie in appello merita di essere accolta, in considerazione della sua indigenza e del fatto che il suo gravame presentava probabilità di esito favorevole, sia pure in misura parziale. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello di __________ __________ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato: __________ __________ è tenuto a versare ad __________ __________, a titolo di contributo alimentare dal mese di febbraio 1995, l’importo anticipato di fr. 1’585.– entro il 5 di ogni mese. Il contributo dovrà essere adeguato all’indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno, con riferimento all’indice per il precedente mese di novembre.
2. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
3. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti per metà a carico di __________ __________, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
4. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello di __________ __________ è respinto.
5. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico di __________ __________. Non si attribuiscono ripetibili.
6. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.11.1998 11.1998.100 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.11.1998 11.1998.100 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.11.1998 11.1998.100
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.: 11.98.00100 Lugano 9 novembre 1998 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.__.______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza del 3 febbraio 1995 da __________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se deve essere accolto l’appello presentato l’8 giugno 1998 da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 19 maggio 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
2. Se dev’essere accolto l’appello dell’8 giugno 1998 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
3. Se deve essere accolta la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con l’appello;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. __________ __________ (1940) e __________ __________ nata __________ (1944) si sono sposati a __________ il ____________________ 1965. Dall’unione sono nate __________ (1966) e __________ (1967). I coniugi sono separati di fatto dal novembre 1976. __________ __________ è padre anche di __________, nato il ____________________ 1981 da una relazione con __________ __________, sua attuale convivente. Una procedura di divorzio avviata dal marito il 31 gennaio 1977 è stata stralciata dai ruoli il 2 novembre 1994 (inc. __________.__________.__________). In tale procedura il marito era stato condannato a versare alle moglie un contributo alimentare provvisionale di fr. 1’350.– dal giugno 1987 (decreto cautelare del 20 aprile 1988). B. __________ __________ ha presentato il 7 dicembre 1994 al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud istanza per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 20 gennaio 1995. Con istanza cautelare del 3 febbraio 1995 essa ha chiesto che le fosse versato un contributo alimentare mensile di fr. 3’100.– dal febbraio 1995, di fr. 15’500.– a titolo di arretrati dal settembre 1994 al gennaio 1995, che le fosse stanziata una provvigione ad litem di fr. 4’000.– e infine che fossero date tutte le informazioni necessarie per determinare il reddito e la sostanza del marito. Alla discussione del 14 marzo 1995 l’istante ha confermato le proprie richieste, cui si è opposto il convenuto. __________ __________ ha introdotto il 1° settembre 1995 petizione di divorzi, postulando la regolamentazione delle conseguenze accessorie (inc. __________.__________.__________). Il convenuto con risposta del 28 febbraio 1996 ha aderito al divorzio, opponendosi alle altre domande. La causa di merito è attualmente in fase istruttoria. C. Conclusa l’istruttoria provvisionale, alla discussione finale del 15 ottobre 1996 __________ __________ ha confermato le sue domande. __________ __________ ha ribadito la propria posizione. Con decreto cautelare del 19 maggio 1998 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha fissato il contributo alimentare mensile dovuto alla moglie in fr. 1380.– dal 1° febbraio 1995. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. L’istante è inoltre stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria. D. Insorta con appello dell’8 giugno 1998 contro il decreto del Pretore, __________ __________ propone, previa ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, che il contributo in suo favore sia aumentato a fr. 3’104.50 mensili, e che gli oneri processuali di prima sede siano posti a carico del marito, tenuto a versarle un congruo importo per ripetibili. Con un proprio appello dell’8 giugno 1998 __________ __________ chiede da parte sua la reiezione dell’istanza cautelare e la soppressione di ogni contributo alimentare alla moglie. Entrambi gli appellanti hanno rinunciato a osservazioni sull’appello avversario. Considerando in diritto : 1. L’art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). 2. Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quanto le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Nella fattispecie il Pretore si è pronunciato nel 1998 sulla base di dati risalenti al 1996 e questa Camera deve necessariamente fondarsi su tale materiale istruttorio. Qualora la situazione di fatto dovesse essere cambiata, le parti conservano la facoltà di chiedere al Pretore la modifica dell’assetto cautelare, che avrà effetto solo per il futuro (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC). 3. Il Pretore ha stabilito un reddito del marito di fr. 4’930.– mensili, ha imputato alla moglie un reddito potenziale mensile di fr. 1’600.– (fr. 1’000.– da attività lucrativa e fr. 600.– dai contributi delle figlie) e ha calcolato i loro fabbisogni in fr. 3’004.– per il marito (compresi gli oneri verso il figlio Daniele) e in fr. 2’428.– per la moglie, tenendo conto della partecipazione ai costi delle figlie maggiorenni con lei conviventi. Egli ha ottenuto così un’eccedenza mensile di fr. 1’098.–, riconoscendo all’istante un contributo alimentare mensile di fr. 1’380.– dal 1° febbraio 1995. I. Sull’appello di __________ __________
4. a) L’appellante rimprovera al primo giudice di aver inserito nel fabbisogno del marito sia fr. 500.– mensili per il figlio Daniele, nato nel 1981 da una relazione extraconiugale, sia il premio della cassa malati per il ragazzo. La censura è provvista di buon diritto. L’obbligo alimentare di un coniuge nei confronti del figlio nato da una sua relazione extraconiugale è, infatti, un suo debito personale e non può essere inserito nel fabbisogno determinante per i contributi alimentari provvisionali dovuti alla moglie (I CCA, sentenza del 15 novembre 1994 nella causa M.; Bräm in: Zürcher Kommentar, n. 143 ad art. 159 CC pag. 59; Hausheer/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 127, n. 3.24). Il fabbisogno di __________ deve quindi essere tolto da quello del padre, in cui deve essere inserito solo il premio di cassa malati personale del genitore, di fr. 351.60 (doc. 2). b) A detta dell’appellante il marito non potrebbe inserire nel proprio fabbisogno l’importo di fr. 250.– mensili per le spese di trasferta, dal momento che tali costi competono al suo datore di lavoro. La critica non può essere condivisa. Il datore di lavoro non rimborsa nella fattispecie le spese professionali per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro al dipendente (certificato doc. IV). Il convenuto ha esposto per tali costi fr. 250.– mensili e l’attrice si è limitata in prima sede a una contestazione generica del fabbisogno da lui indicato (verbale del 14 marzo 1995), senza mettere in dubbio la necessità di un veicolo privato per recarsi al lavoro o l’entità della spesa. Con l’appello essa non indica per quale motivo l’inserimento nel fabbisogno di tale costo, che di per sé non è estraneo al concetto di fabbisogno familiare (cfr. tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF, pubblicata in Rep. 1993 pag. 265; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 2.35 pag. 80), sarebbe erroneo. Insufficientemente motivato, al riguardo il gravame sfugge così a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5). c) L’attrice ribadisce che nel proprio fabbisogno deve essere inserito l’intero ammontare del suo canone di locazione, di fr. 1’250.–, senza alcuna deduzione per la presenza delle figlie maggiorenni, con lei conviventi. In sostanza essa rivendica il diritto di mantenere il tenore di vita precedente la separazione e la parità di trattamento con il marito, al quale il Pretore ha calcolato un onere di alloggio di fr. 1’100.– per i costi della villa in cui risiede con la convivente e il figlio comune. L’onere d’alloggio del marito dovrebbe quindi essere ridotto a fr. 550.–, per tenere conto della partecipazione della sua convivente. Tali argomentazioni non possono essere condivise. Il diritto di mantenere il tenore di vita precedente la cessazione dell’economia domestica coniugale non è assoluto e a distanza di anni dalla separazione di fatto dei coniugi l’appellante non può pretendere di esporre per sé sola i costi di un appartamento destinato a una famiglia di quattro persone. Per costante giurisprudenza, entrambi i coniugi devono invero poter beneficiare, durante la causa di divorzio, di condizioni abitative sostanzialmente paritarie. Nella fattispecie entrambe le parti dividono l’alloggio con adulti autosufficienti, il marito con la propria compagna e il figlio minorenne, la moglie con le due figlie, maggiorenni e autosufficienti finanziariamente. Alla luce della dottrina più recente (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156) questa Camera ha precisato la propria giurisprudenza (Rep. 1990 pag. 122 n. 22), nel senso che in simili casi essa inserisce nel fabbisogno del coniuge convivente l’onere di alloggio presumibile che avrebbe come persona sola (I CCA, sentenza del 9 luglio 1997 nella causa S.). Tenuto conto delle condizioni del mercato logistico nel Mendrisiotto, appare adeguato considerare per ogni coniuge un onere di alloggio, comprensivo del riscaldamento, di fr. 900.– mensili. In tal modo è rispettato il principio della parità di trattamento. L’appello si rivela dunque infondato per quel che concerne l’onere di alloggio. 5. L’appellante contesta infine il reddito potenziale di fr. 1’000.– che il Pretore le ha computato, sostenendo di non essere in grado di svolgere la benché minima attività lucrativa per motivi di salute. La doglianza è fondata. Dall’incarto AI richiamato (inc. III) nella causa di merito (__________.__________.__________), a sua volta richiamata nel procedimento cautelare (inc. IV), risulta che l’attrice è affetta da un linfedema secondario al trattamento di un carcinoma mammario ed è inabile al lavoro come venditrice nella misura del 50% dal 21 febbraio 1992 (certificato dott. __________ del 3 novembre 1993). Essa non ha una formazione professionale specifica e per quanto risulta dagli atti ha lavorato dal 1977 al 1986 in occupazioni ausiliarie, interrompendo poi l’attività lucrativa non tanto per motivi di salute, quanto piuttosto perché non ne aveva necessità economica, potendo disporre del contributo alimentare versato dal marito (incarto AI richiamato, complemento del rapporto sociale). È vero che, come ha rilevato il Pretore, l’attrice non avrebbe potuto pretendere, dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale nel 1988 (cfr. DTF 114 II 301), di rimanere inattiva anche dopo il raggiungimento dell’autonomia finanziaria delle figlie. Il primo giudice non ha però tenuto conto della circostanza che nel 1991 l’attrice ha subito un intervento chirurgico con esiti invalidanti (linfedema al braccio destro). Essa non è più in grado, secondo il medico curante, di compiere sforzi intensi o prolungati (doc. B, inc. __________.__________.__________). Non è quindi dato di vedere, in siffatte circostanze, quali concrete possibilità di reddito potrebbe avere nel mercato ticinese del lavoro, per di più già saturo, una cinquantenne sprovvista di formazione professionale e inattiva da un decennio. Su questo punto l’appello è provvisto di buon diritto e il reddito potenziale di fr. 1’000.– deve essere stralciato. Nel reddito dell’attrice deve dunque essere computato solo il contributo di fr. 600.– per i lavori domestici che essa fornisce alle figlie (deposizioni 24 aprile 1995). II. Sull’appello di __________ __________ 6. Il convenuto contesta anzitutto il reddito di fr. 4’930.– computato dal Pretore, asserendo di conseguire un reddito mensile netto di fr. 4’430.– per dodici mensilità. La censura è fondata. Il certificato di stipendio richiamato (inc. IV) attesta senza equivoci che il dipendente ha ricevuto uno stipendio complessivo lordo di fr. 59’160.– annui (fr. 4’930.– lordi mensili), oltre gli assegni familiari di fr. 2’160.–. Il reddito mensile netto, ai fini del calcolo del contributo alimentare dovuto alla moglie, ammonta pertanto a fr. 4’300.– (fr. 51’592.– al netto delle deduzioni sociali abituali). La datrice di lavoro ha confermato, ancora nel 1995, di versare uno stipendio di fr. 4’930.– mensili (lettera 18 dicembre 1995, doc. VI richiamato), che è da ritenere lordo, visto il certificato di stipendio precedente. Gli assegni familiari non vanno invece considerati in questa sede, poiché spettano al figlio __________. Il reddito del marito, dedotti gli assegni familiari, ammonta quindi a fr. 4’300.– netti mensili.
7. a) Il convenuto rimprovera poi al Pretore di aver determinato in modo errato il suo fabbisogno mensile, omettendo di includervi l’importo di fr. 240.– mensili fatto valere per le imposte alla discussione del 14 marzo 1995. L’argomentazione si rivela pertinente. La prassi del Pretore, infatti, contrasta con quella del Tribunale federale, secondo il quale il fabbisogno comprende le imposte e gli oneri assicurativi (DTF 114 II 393). Questa Camera segue tale giurisprudenza e inserisce gli oneri fiscali dei coniugi, se del caso prudentemente stimati, nel loro fabbisogno (Rep. 1994 297 consid. 5). Nella fattispecie il marito ha esposto un onere fiscale fr. 240.– mensili, importo che appare adeguato alle circostanze e che non è stato seriamente messo in discussione dalla moglie. Non vi è quindi motivo per ignorarlo. b) L’appellante rivendica una maggiorazione a fr. 640.– del fabbisogno relativo al figlio __________, che dal 1998 è passato in una fascia d’età superiore a quella considerata nel decreto impugnato. A prescindere dal fatto che tale maggiorazione trova origine in un fatto nuovo ed è pertanto improponibile in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l’obbligo alimentare di un coniuge verso il figlio nato da una sua relazione extraconiugale, come si è visto in precedenza (consid. 4a), non può essere opposto all’altro coniuge. c) Il convenuto adduce ancora che il suo fabbisogno deve essere maggiorato del 20%. L’argomentazione è di principio fondata. La giurisprudenza del Tribunale federale citata dal convenuto, infatti, suggerisce di maggiorare il fabbisogno in presenza di una situazione finanziaria favorevole (DTF 115 II 425 consid. 2). L’aumento del 20% del minimo esistenziale – a entrambi i coniugi –, in modo da lasciare loro un certo margine per spese individuali, dipende tuttavia dalle condizioni economiche della famiglia, le cui entrate devono essere sufficienti per coprire tale maggiorazione senza provocare ammanchi (I CCA, sentenza del 26 agosto 1997 nella causa B.). Ciò non è manifestamente il caso in concreto, come si vedrà in appresso, di modo che non vi è spazio per allargare ulteriormente il fabbisogno delle parti. d) L’appellante si duole della disparità di trattamento che il Pretore avrebbe commesso in materia di minimo esistenziale, calcolando quello della moglie in fr. 1’025.– (“persona sola” nel senso della già citata tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo pubblicata dalla Camera di esecuzione e fallimenti) e il suo in fr. 685.– (metà del minimo per coniugati). La critica è pertinente. In concreto, infatti, i coniugi sono nella medesima situazione, poiché entrambi vivono in economia domestica con adulti. Si giustifica quindi di applicare a entrambi il minimo esistenziale di fr. 925.– previsto per “persone che vivono presso parenti” (I CCA, sentenza del 4 giugno 1996 nella causa R., massima pubblicata in SJZ 93/1997). 8. Il convenuto, infine, chiede che alla moglie sia calcolato un reddito potenziale di almeno fr. 2’500.– poiché essa non potrebbe più pretendere di essere mantenuta da lui dopo 21 anni di separazione di fatto, tanto meno senza riprendere alcuna attività lucrativa né chiedere prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione o contro l’invalidità. L’argomentazione non può essere condivisa. Come si è visto (consid. 5), la moglie non ha alcuna particolare formazione professionale e ha lavorato come ausiliaria venditrice fino al 1986. Essa è quindi lontana dal mondo del lavoro da più di 12 anni, ha ormai 54 anni ed è affetta da esiti invalidanti dell’intervento chirurgico subito nel 1991 e della chemioterapia. A detta del medico interpellato dalla Commissione dell’assicurazione invalidità, essa è incapace al lavoro nella misura del 50% nella precedente attività di venditrice (incarto AI richiamato). Il medico curante, dal canto suo, ha precisato che la sua paziente non è in grado di compiere sforzi intensi o prolungati a causa dell’edema residuo al braccio destro (doc. B, incarto di merito). L’attrice ha invero presentato nel 1992 una domanda di prestazioni dell’assicurazione invalidità, che tuttavia è stata respinta nel 1993 perché l’assicurata è stata considerata come casalinga e, in tali mansioni, abile al lavoro nella misura dell’85%. È dubbio nondimeno che l’attrice, parzialmente inabile al lavoro, possa essere considerata collocabile nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione. Non si vede quindi come essa possa concretamente reperire un’occupazione confacente al suo stato di salute, tanto più alla sua età e in un mercato del lavoro notoriamente depresso come quello ticinese. L’obbligo di mantenimento tra coniugi, a ogni modo, persiste per tutta la durata del matrimonio (art. 163 CC) ed è prioritario rispetto alle prestazioni dell’ente pubblico. L’appello deve pertanto essere respinto su questo punto. 9. Riassumendo, il fabbisogno minimo del marito ammonta a fr. 2’666.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, alloggio e riscaldamento per persona sola fr. 900.– stimati, premio della cassa malati personale fr. 351.60, onere fiscale fr. 240.–, spese di trasferta fr. 250.–). Quello della moglie è di fr. 2’128.10 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, onere di alloggio per persona sola fr. 900.– stimati, premio di cassa malati fr. 190.10, assicurazioni fr. 38.–, imposte fr. 75.–). Il reddito del marito è di fr. 4’300.– mensili e quello della moglie è di fr. 600.–. Partendo da questi dati rimane da stabilire il contributo alimentare che il marito deve alla moglie. Il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue: reddito del marito fr. 4’300.— reddito della moglie fr. 600.— reddito complessivo fr. 4’900.— ./. fabbisogno dei coniugi fr. 4’794.70 eccedenza fr. 105.30 fabbisogno della moglie fr. 2’128.10 + metà eccedenza fr. 52.65 ./. reddito proprio fr. 600.— contributo a lei dovuto fr. 1’580.75 Ne discende che, una volta rettificati i rispettivi fabbisogni e i redditi, il contributo provvisionale dovuto alla moglie ammonta a fr. 1’585.– mensili arrotondati. In tale misura l’appello della moglie deve essere parzialmente accolto, mentre deve essere respinto, ancorché fondato su censure in parte pertinenti, il gravame del marito. III. Sulle spese e le ripetibili 10. Gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appello della moglie va accolto in misura limitata e la sua soccombenza corrisponde sostanzialmente alla metà, avendo essa chiesto in questa sede un contributo mensile di fr. 3’014.50. Essa deve sopportare perciò i costi processuali di appello in tale proporzione. Il convenuto, perdente su tutta la linea, sopporta gli oneri del suo gravame. Ci si può esimere, nel caso concreto, dall’attribuzione di ripetibili, visto che entrambe le parti hanno rinunciato a presentare osservazioni al gravame avversario e non possono pertanto essere considerate soccombenti. Analogamente si giustifica la rinuncia alla riscossione della quota di spese a carico di __________ __________ per l’appello della moglie, dal momento che egli non ne ha proposto la reiezione. I costi processuali di prima sede possono rimanere invariati, la riforma del giudizio odierno non incidendo apprezzabilmente sul loro riparto. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie in appello merita di essere accolta, in considerazione della sua indigenza e del fatto che il suo gravame presentava probabilità di esito favorevole, sia pure in misura parziale. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello di __________ __________ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato: __________ __________ è tenuto a versare ad __________ __________, a titolo di contributo alimentare dal mese di febbraio 1995, l’importo anticipato di fr. 1’585.– entro il 5 di ogni mese. Il contributo dovrà essere adeguato all’indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno, con riferimento all’indice per il precedente mese di novembre.
2. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
3. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti per metà a carico di __________ __________, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
4. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello di __________ __________ è respinto.
5. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico di __________ __________. Non si attribuiscono ripetibili.
6. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria