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11.1998.1

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-01-30 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.01.1998 11.1998.1 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.01.1998 11.1998.1 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.01.1998 11.1998.1

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.98.00001 Lugano 30 gennaio 1998 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nelle cause __.__.______, __.__.______ e __.__.______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 14 aprile 1997, 12 maggio 1997 e 3 ottobre 1997 dall’ __________. __________ __________, __________ contro __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 dicembre 1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 4 dicembre 1997 dal Pretore del Distretto di __________, sezione 6; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che __________ __________ (1934) e __________ nata __________ (1937) si sono sposati a __________ (__________) il __ __________ 1959 e dalla loro unione è nato __________ __________ (1972); che il 14 aprile 1997 il marito ha instato davanti al Pretore di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 2 giugno successivo; che con istanza del 14 aprile 1997 __________ __________ ha chiesto l’adozione di misure provvisionali, in particolare l’attribuzione dell’abitazione coniugale a __________ (inc. __________.__________.__________); che alla discussione del 6 giugno 1997 la moglie ha postulato, per il caso in cui si fosse dovuta costituire una dimora separata, un contributo alimentare di fr. 2’500.– mensili, ridotto in seguito a fr. 2’200.– (inc. __________.__________.__________); che il 3 ottobre 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore di ordinare al marito di metterle a disposizione l’autovettura __________ “__________ __________ ” (inc. __________.__________.__________); che alla discussione finale del 23 ottobre 1997 le parti si sono riconfermate in tutte le rispettive domande; che il Pretore, statuendo il 4 dicembre 1997, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2’200.– mensili e a mettere a disposizione della stessa l’autovettura; che le spese, con una tassa di giustizia di fr. 700.–, sono state poste per un quinto a carico della moglie e per quattro quinti a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2’000.– per ripetibili; che con un “ricorso” in tedesco del 19 dicembre 1997 __________ __________ contesta il citato decreto; che il gravame non è stato notificato alla controparte; considerando in diritto: che l’appellante impugna il giudizio del Pretore sostenendo di non essere in grado di versare alcun contributo alimentare; che l’atto d’appello deve contenere – tra l’altro – l’indicazione esatta delle parti e del loro domicilio, l’indicazione della sentenza da cui si appella, come pure le domande e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. b, c, e, f CPC); che, mancando tali requisiti, la dichiarazione di appello è nulla (art. 309 cpv. 5 CPC); che il ricorrente censura il contributo alimentare a favore della moglie, così come l’obbligo di consegnarle la nota automobile e la ripartizione degli oneri processuali, ma non indica nemmeno implicitamente quale giudizio dovrebbe essere emanato in riforma del decreto impugnato e – soprattutto – non si confronta concretamente con le motivazioni del Pretore; che la tolleranza e la benevolenza da riservare ad appellanti sprovvisti di cognizioni giuridiche non possono rimediare nella fattispecie alle manifeste e insanabili carenze dell’atto di appello, ciò che rende inutile assegnare al ricorrente un termine perché traduca il rimedio giuridico in italiano (art. 142 cpv. 3 CPC); che il gravame, irricevibile, sfugge quindi a un esame di merito e può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313 bis CPC; che gli oneri processuali andrebbero per principio a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC); che, date le particolarità del caso, appare tuttavia giustificato prescindere dal prelievo di tasse e spese; che in ogni modo non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato; per questi motivi, richiamato l’art. 313 bis CPC pronuncia:

1.   L’appello è irricevibile.

2.   Non si riscuotono oneri processuali né si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione a:

– __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria