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11.1997.93

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-06-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 gennaio 1997; che il Pretore ha statuito su tale istanza di modifica il 16 maggio 1997, accogliendola ai sensi dell’art. 379 cpv. 2 CPC, senza citare le parti per il contraddittorio; che l’appellante stessa si duole di non essere stata sentita prima dell’emanazione della modifica delle misure cautelari; che di conseguenza il decreto 16 maggio 1997, emesso senza contraddittorio, non è appellabile e sfugge d’acchito a un esame di merito; che vista l’irricevibilità dell’appello, lo stesso può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313 bis CPC; che la domanda di effetto sospensivo presentata con l’appello diviene priva di oggetto; che l’appello deve essere rinviato al primo giudice affinché esamini se non possa essere considerato alla stregua di un’istanza di revoca e indica il contraddittorio (art. 126 combinato con l’art. 379 cpv. 3 CPC); che le spese del pronunciato odierno dovrebbero seguire la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che non si giustifica, nel caso concreto, riscuotere spese, l’appellante essendo stata verosimilmente indotta a ricorrere dalla formulazione del decreto impugnato, che non consente di accertare d’acchito la qualità di decisione supercautelare, come tale inappellabile; che comunque non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato; richiamato l’art. 313 bis CPC; pronuncia:

1.   L’appello è irricevibile.

2.   L’appello è trasmesso al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nel senso dei considerandi.

3.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

4.   Intimazione a: – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.06.1997 11.1997.93 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.06.1997 11.1997.93 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.06.1997 11.1997.93

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.. 11.97.00093 Lugano 3 giugno 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretario: Romanzini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza 13 luglio 1994 da __________ __________ __________, __________ (__________) (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (__________) (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________); e ora sul decreto cautelare emanato il 16 maggio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione :     1.  Se dev’essere accolta l’appellazione del 23 maggio 1997 presentata da __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 16 maggio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

2.  Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto :                           che fra i cittadini italiani __________ __________ __________ e __________ __________ __________ è in corso davanti al Tribunale civile di __________ un’azione di separazione personale; che con decreto 8 gennaio 1997 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, statuendo su un’istanza di provvedimenti cautelari introdotta il 13 luglio 1994 da __________ __________ __________, ha disposto il blocco del 50% degli averi materialmente divisibili depositati il 29 settembre 1993 presso il __________ __________ di __________ e intestati a __________ __________ __________ o a terze persone fiduciariamente per conto di quest’ultimo, ha confermato il blocco integrale dei beni che non fossero materialmente divisibili e ha disposto che il blocco potrà essere sostituito da un’ipoteca volontaria di pari importo gravante l’immobile in __________; che contro tale decreto __________ __________ __________ è insorta con un appello del 3 febbraio 1997, tuttora pendente presso questa Camera (inc. n. __________.__________.__________) e al quale con decreto dell’11 febbraio 1997 la presidente non ha concesso effetto sospensivo; che l’8 aprile 1997 __________ __________ __________ ha presentato la documentazione comprovante l’iscrizione a favore di __________ __________ __________ di un’ipoteca volontaria di Lit 500’000’000 (cinquecento milioni) gravante la sua quota di comproprietà dell’immobile in __________; che con decreto 16 maggio 1997 il Pretore, ritenute ossequiate le condizioni disposte nel precedente decreto dell’8 gennaio 1997, ha dato ordine al __________ __________ di __________ di mettere a libera disposizione di __________ __________ __________ tutti i suoi averi depositati e ha ripartito la tassa di giustizia fra i coniugi in ragione di 2/3 a carico di __________ __________ __________ e di 1/3 a carico di __________ __________ __________; che __________ __________ __________ è insorta contro questo decreto con un appello del 23 maggio 1997 in cui chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame – che il blocco dei beni depositati al __________ __________ di __________ sia mantenuto e che non possa essere sostituito da un’ipoteca volontaria di pari importo; che l’appello non è stato notificato alla controparte; Considerato in diritto :                        che il provvedimento cautelare deciso dal Pretore è stato emanato con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC; che secondo l’art. 382 cpv. 1 CPC soltanto i provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio possono essere appellati; che l’8 aprile 1997 __________ __________ __________ ha presentato un’istanza di modifica di provvedimenti cautelari, tendente alla sostituzione del blocco bancario con un’ipoteca volontaria di Lit. 500’000’000, così come previsto nel decreto cautelare 8 gennaio 1997; che il Pretore ha statuito su tale istanza di modifica il 16 maggio 1997, accogliendola ai sensi dell’art. 379 cpv. 2 CPC, senza citare le parti per il contraddittorio; che l’appellante stessa si duole di non essere stata sentita prima dell’emanazione della modifica delle misure cautelari; che di conseguenza il decreto 16 maggio 1997, emesso senza contraddittorio, non è appellabile e sfugge d’acchito a un esame di merito; che vista l’irricevibilità dell’appello, lo stesso può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313 bis CPC; che la domanda di effetto sospensivo presentata con l’appello diviene priva di oggetto; che l’appello deve essere rinviato al primo giudice affinché esamini se non possa essere considerato alla stregua di un’istanza di revoca e indica il contraddittorio (art. 126 combinato con l’art. 379 cpv. 3 CPC); che le spese del pronunciato odierno dovrebbero seguire la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che non si giustifica, nel caso concreto, riscuotere spese, l’appellante essendo stata verosimilmente indotta a ricorrere dalla formulazione del decreto impugnato, che non consente di accertare d’acchito la qualità di decisione supercautelare, come tale inappellabile; che comunque non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato; richiamato l’art. 313 bis CPC; pronuncia:

1.   L’appello è irricevibile.

2.   L’appello è trasmesso al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nel senso dei considerandi.

3.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

4.   Intimazione a: – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario