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11.1997.89

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-07-04 · Italiano TI
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Incarto n.11.97.00089

Lugano,

4 luglio 1997/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicencelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 4 agosto 1995 da

__________ __________,__________, e

__________ __________,__________

(patrocinati dall’avv. __________ __________ __________, __________,

contro

__________ __________,__________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

visto l'appello del 15 maggio 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 25 aprile 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

premesso che il 21 maggio 1997 l’appellante è stato invitato a versare entro il 9 giugno 1997, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 400.– sul conto corrente postale __________-__________-__________ del Tribunale di appello, introiti __________, con l’avver-tenza che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato l’appello sarebbe stato dichiarato deserto (art. 312 cpv. 2 CPC e 12 cpv. 1 LTG);

richiamato quanto figurava esplicitamente sulla richiesta di pagamento, ovvero che qualora fosse stato usato il servizio degli ordini collettivi __________ sarebbe stata determinante la scadenza indicata dall’utente __________ alla posta, non la data dell’ordine impartito alla banca, incombendo alla parte di provvedere perché la banca esegua l’ordine tempestivamente;

ricordato in effetti che, ove si faccia capo al servizio degli ordini collettivi delle PTT (art. 133d OSP: RS 783.01), il termine per versare l’anticipo è considerato rispettato se la data di scadenza determinata nel supporto dei dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo termine del giorno fissato dal Tribunale e se il supporto dei dati è stato consegnato a un ufficio postale svizzero entro tale termine (DTF 117 Ib 220, 118 Ia 8; DTF inedita del 24 giugno 1996 in re J. contro B.-K., consid. 3);

accertato che nella fattispecie il supporto dei dati è stato spedito dalla banca il 6 giugno 1997, ma che la data di scadenza determinata nel supporto era quella dell’11 giugno 1997 (comunicazione 1° luglio 1997 della Direzione generale delle PTT, Traffico dei pagamenti, Organizzazione SPPR/SPVR), tant’è che l’accredito sul conto corrente postale del Tribunale di appello è avvenuto solo quel giorno;

preso atto che il versamento risulta quindi tardivo, senza che l’appellante abbia postulato una proroga o una restituzione del termine (art. 130 e 137 CPC);

stabilito che in tali circostanze l’appello non può essere esaminato nel merito;

Per la Prima Camera civile del Tribunale di appello

La presidente:                                               La segretaria: