Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 50 fr. 120.– sono posti a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alle Preture delle giurisdizioni di Locarno-Campagna e di Locarno-Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.05.1997 11.1997.85 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.05.1997 11.1997.85 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.05.1997 11.1997.85
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.97.00085 Lugano 28 maggio 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretario: Romanzini, vicecancelliere sedente per statuire nelle cause __ __._____ e __.__._____ (divisioni ereditarie) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con istanze del 14 maggio 1997 da __________ __________ -__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________. __________ __________, __________ (__________) (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________); giudicando ora sull’istanza di congiunzione presentata il 15 maggio 1997 da __________ __________ -__________; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev’essere accolta l’istanza;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che __________ __________ è deceduto a __________ il __________ 1955, lasciando quali eredi la moglie __________ con i figli __________, __________, __________ e __________; che il __________ 1988 è deceduta a __________ anche la vedova __________ __________ lasciando quali eredi i figli stessi; che con istanze del 14 maggio 1997 __________ __________ -__________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città la divisione dell’eredità paterna e al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna la divisione di quella materna; che con istanza del 15 maggio 1997 alla Camera civile di appello __________ __________ -__________ postula la congiunzione delle due cause; che non sono state chieste osservazioni all’istanza; e considerando in diritto: che l’istante fonda la sua richiesta sia sull’applicazione analogica dell’art. 44 CPC sia sul principio dell’economia di giudizio; che per l’art. 44 CPC, su istanza di parte, la Camera civile di appello può ordinare la congiunzione al foro di uno dei litisconsorti delle cause pendenti davanti a giudici diversi; che ci si può chiedere se la norma si applicabile anche in caso di foro esclusivo come quello dell’ultimo domicilio del defunto (art. 538 cpv. 1 CC e 19 CPC), previsto appunto per le azioni di diritto successorio; che in concreto la questione può rimanere indecisa, l’istanza dovendo in ogni caso essere respinta; che nella fattispecie, per vero, non si è in presenza di un litisconsorzio facoltativo, di modo che nemmeno è dato “il foro di uno di essi” nel senso dell’art. 17 lett. e CPC; che, oltre a ciò, non vi sono ragioni per riunire due divisioni ereditarie diverse davanti allo stesso giudice, indipendentemente dal fatto che gli eredi siano – in parte – gli stessi; che prima di procedere alla divisione dell’eredità lasciata da __________ __________ occorrerà dividere l’eredità di __________ __________, alla quale partecipa anche la vedova; che pertanto non si intravedono particolari motivi di economia processuale idonei a giustificare l’eventuale congiunzione di entrambe le divisioni ereditarie davanti al Pretore di Locarno-Campagna; che le spese del giudizio odierno vanno a carico dell’istante, mentre non si giustifica assegnare ripetibili ai convenuti, cui l’istanza non è neppure stata intimata; per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L’istanza è respinta.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 70.– b) spese fr. 50.– fr. 120.– sono posti a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alle Preture delle giurisdizioni di Locarno-Campagna e di Locarno-Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario