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11.1997.68

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-05-15 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.05.1997 11.1997.68 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.05.1997 11.1997.68 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.05.1997 11.1997.68

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.97.00068 Lugano, 15 maggio 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretario: Romanzini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione di divorzio con riconvenzione di separazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 21 giugno 1995 da __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); giudicando ora sul decreto cautelare del 18 aprile 1997 con cui il Pretore ha respinto un’istanza della convenuta volta a ottenere, pendente causa, l’assegnazione dell’allog-gio coniugale (art. 145 cpv. 2 CC); premesso che il 28 aprile 1997 __________ __________ ha introdotto appello contro il decreto cautelare appena citato; preso atto che con lettera del 12 maggio 1997 l’appellante ha annunciato a questa Camera la morte del marito, avvenuta nella notte del 30 aprile 1997; considerata l’inutilità di regolare oltre l’assetto provvisionale, il matrimonio essendo ormai sciolto per morte del coniuge; stabilito che nelle circostanze descritte il procedimento cautelare è divenuto senza interesse (art. 351 cpv. 1 CPC), non sussistendo più alcun alloggio coniugale da assegnare; ricordato che ove una lite diventi priva d’oggetto o di interesse giuridico per le parti si applica in via analogica l’art. 72 della Procedura civile federale (I CCA, sentenza del 12 ottobre 1989 in re G. contro R.; sentenza del 22 febbraio 1993 in re B. contro B., consid. 1), sicché il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese; ritenuto che in concreto la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese, le quali dovrebbero seguire per altro il presumibile – ma non evidente – esito del gravame ove la lite non fosse divenuta senza interesse giuridico (DTF 111 Ib 191 consid. 7a); accertato che il legale di __________ __________ non ha formulato osservazioni all’appello, di modo che non può farsi questione di ripetibili (art. 150 CPC), mentre l’appellante – da parte sua – più non chiede indennità per tale titolo; decreta:

1.   L’appello è diventato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.

2.   Non si riscuotono tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:

– avv. __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario