Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.1997 11.1997.47 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.1997 11.1997.47 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.1997 11.1997.47
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.97.00047 Lugano, 12 novembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 9 febbraio 1996 da __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________); premesso che il 1° aprile 1997 __________ __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare emanato dal Pretore il 18 marzo 1997; preso atto che contro lo stesso decreto __________ __________ ha presentato appello adesivo il 23 aprile 1997, postulando il 29 aprile successivo la concessione dell’assistenza giudiziaria; accertato che il 7 novembre 1997 le parti hanno concluso un accordo stragiudiziale sul merito della lite, comunicando al Tribunale di appello di ritirare i vicendevoli ricorsi; constatato che nell’accordo predetto le parti hanno convenuto di lasciare le spese processuali a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili, ciò che rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall’appellante adesiva; ritenuto che la tassa di giustizia, da porre a carico dell’attore – il quale con il ritiro dell’appello principale rende caduco l’appello adesivo – deve essere equamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG); considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dall’ac-cordo agli atti; richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC, decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata priva d’oggetto.
3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia unica fr. 70.– b) spese fr. 30.– fr. 100.– sono posti a carico di __________ __________, compensate le ripetibili.
4. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria