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11.1997.46

Ticino · 1997-06-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.02.1998 11.1997.46 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.02.1998 11.1997.46 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.02.1998 11.1997.46

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.97.00046 Lugano, 5 febbraio 1998 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 febbraio 1995 da __________ __________, __________ (__________) (patrocinato dall’avv. __________ -__________ __________, __________) contro __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) premesso che il 28 marzo 1997 __________ __________ __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare emanato dal Pretore il 15 marzo 1997; ricordato che tale procedura è stata sospesa dal giudice delegato, su richiesta dell’ap-pellante, con decreto del 3 giugno 1997, essendo in corso trattative per regolare nelle vie amichevoli gli effetti accessori del divorzio; preso atto che con lettera del 30 gennaio 1988 l’appellante dichiara di ritirare il ricorso, le parti avendo raggiunto un accordo e firmato una convenzione omologata dal Pretore con la sentenza di divorzio, emessa il 15 dicembre 1997; accertato che nell’accordo le parti hanno convenuto di lasciare le spese processuali a carico di chi le ha anticipate, di assumere in ragione di metà ciascuno le spese ancora dovute e di compensare le ripetibili; ritenuto che nella fattispecie il ritiro dell’appello configura desistenza (Rep. 1978 pag. 375), ma che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG); considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dalla disciplina stabilita nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio; richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC, decreta:

1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr.   70.– b) spese                         fr.   30.– fr. 100.– sono posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.

3.   Intimazione: – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ -__________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria