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11.1997.28

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-04-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L’art. 27 CPC

dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi

siano esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC) come pure se vi è grave inimicizia

tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente

“in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla

ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello; quella del segretario

“al giudice da cui dipende” (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata

con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3

CPC).

In concreto l’istante

non pretende che il giudice si trovi in stato di esclusione o nutra grave

inimicizia nei suoi confronti, ma sostiene che il Pretore avrebbe dimostrato

nel corso della procedura relativa alla sua causa di divorzio di essere

parziale, favorendo i suoi figli. La ricusazione deve quindi reputarsi ancorata

all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma di legge abilita le parti a ricusare il

giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che

mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona

ragionevole posta nelle medesime condizioni (

Cocchi/Trezzini

,

Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27

CPC; Rep. 1988 pag. 369). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58

cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto,

il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid.

3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della

prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non

può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (

Kölz

in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti)

poiché l’istituto della ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid.

bb, 19 consid. 4).

E. 2 .   Nell’istanza 18 febbraio 1997 il ricusante rimprovera al Pretore di avere un interesse nella causa e ravvisa gli estremi della parzialità nel fatto che il magistrato avrebbe ripetutamente favorito i figli in precedenti procedure di stato (in particolare nella causa di divorzio). A detta dell’istante il Pretore in tutte le cause relative ai contributi alimentari in favore dei figli gli ha calcolato un reddito virtuale di fr. 4’380.– mensili, sostenendo a torto che egli non avrebbe documentato le ricerche di lavoro e ignorando il reddito effettivamente percepito dall’assicurazione per la disoccupazione, di fr. 2’600.– / 2’700.– mensili (sentenza 13 gennaio 1995, inc. n. 12422, pag. 4; sentenza 12 ottobre 1993, inc. n. __________/__________, pag. 2). Per tali motivi l’istante ha d’altra parte sporto denuncia penale nei confronti del Pretore e ne ha segnalato l’operato al __________ __________ __________.

E. 3 I rimproveri

mossi al Pretore riguardano in sostanza l’apprezzamento delle prove nelle varie

procedure di stato che hanno visto protagonisti l’istante e la sua famiglia

(divorzio, misure provvisionali in pendenza di separazione, adeguamento dei

contributi alimentari per i figli). Contestato è in particolare l’accertamento

del reddito determinante per il calcolo delle eventuali prestazioni dovute ai

figli fino alla fine del loro apprendistato, stabilito a fr. 4’380.– dal

Pretore. L’istante sostiene che il suo reddito effettivo era di fr. 2’600.– e

che egli non doveva dimostrare di aver cercato lavoro, il versamento delle

relative indennità di disoccupazione, senza alcuna penalità, essendo già di per

sé prova della ricerca di un posto di lavoro. Nella determinazione dei

contributi di mantenimento del diritto di famiglia, il giudice civile gode di

un ampio potere di apprezzamento. In questo ambito egli può prendere in

considerazione un reddito superiore al reddito effettivamente conseguito dal

debitore, se quest’ultimo è in grado di ottenere un reddito maggiore impiegando

sforzi che possono essere ragionevolmente pretesi da lui (DTF 117 II 16). Il

conteggio delle indennità di disoccupazione era quindi solo un elemento fra

tutti quelli che il Pretore doveva tenere in considerazione per la sua

decisione sui contributi alimentari. Il quesito di sapere se nella fattispecie

il magistrato abbia correttamente valutato tutte le circostanze del caso

concreto e sia giunto alla soluzione corretta non può del resto più essere

rimesso in discussione nella procedura di ricusa. Errori di procedura o di

apprezzamento nel merito della causa possono essere censurati con i rimedi giuridici

offerti dalla legge (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio, 138 consid. 3a).

Fanno eccezione gli errori particolarmente gravi e ripetuti, che denotano una

vera e propria violazione dei doveri del giudice (DTF 115 Ia 404 consid. 3b),

ciò che non si verifica nella fattispecie. Il Pretore ha invero ripreso in due

successive sentenze l’apprezzamento delle prove contestato dall’istante, che ha

tuttavia omesso, pur essendo sempre stato assistito da un patrocinatore, di

ricorrere contro le sentenze. Egli ha così rinunciato alla verifica in seconda

sede del reddito determinante per i contributi alimentari dovuti ai figli (la moglie

avendo rinunciato a ogni prestazione per sé) e non può ora pretendere che

l’autorità chiamata a statuire sulla ricusa proceda a un riesame

dell’apprezzamento pretorile alla stregua di un’autorità di appello (DTF 114 Ia

158 consid. bb).

Né può essere

rimproverato al Pretore di avere tenuto in considerazione l’interesse dei figli

dell’istante nel corso della causa di divorzio. Il giudice deve infatti

applicare il principio inquisitorio e statuire d’ufficio sull’obbligo e

l’ammontare dei contributi dovuti ai figli minorenni, senza essere vincolato

alle domande delle parti, nell’interesse dei figli stessi (DTF 120 II 231 consid.

1c con rinvio, 118 II 94). Pur con qualche correttivo, tale principio si applica

anche alla procedura relativa al contributo alimentare dovuto durante la

formazione del figlio maggiorenne, ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC. A giusta

ragione quindi il Pretore ha valutato l’interesse dei figli nelle diverse procedure

da lui condotte su istanza del padre o della madre o dei figli stessi.

La circostanza che il

medesimo Pretore abbia statuito nelle varie procedure di stato promosse

dall’istante o nei suoi confronti non è di per sé motivo di ricusa, anche se le

sentenze sono state sfavorevoli all’interessato. Come si è visto in precedenza,

l’istante avrebbe potuto ricorrere in appello contro le sentenze che non

riteneva corrette, al fine di far verificare dalla seconda istanza l’operato

del Pretore. Non avendolo fatto, non può ora prevalersi in questa sede

dell’esito a lui sfavorevole delle procedure.

E. 4 Vi è infine da rilevare che la denuncia penale sporta dall’istante nei confronti del Pretore, da lui segnalato anche al __________ __________ __________ tramite il __________ __________ __________, non è sufficiente per fondare una ricusa del magistrato, in assenza di altri elementi che ne possano mettere in dubbio l’imparzialità (RJN 1990 pag. 21). In conclusione nel caso concreto non emergono “gravi ragioni” che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato e l’istanza di ricusazione deve di conseguenza essere respinta.

E. 5 Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta, nonostante sia dato il requisito dell’indigenza (art. 155 CPC), la domanda di giudizio essendo sprovvista di esito favorevole (art. 157 CPC). La tassa di giustizia è volutamente contenuta per tenere conto della natura della decisione e della situazione personale dell’istante. Le convenute che sono comparse all’udienza del 21 aprile 1997 davanti alla Camera civile di appello hanno diritto a un’indennità per ripetibili, per coprire i costi di viaggio e la perdita di tempo e di guadagno. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L’istanza di ricusazione è respinta.

2.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

3.   Gli  oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 150.– b) spese                         fr.   50.– fr. 200.– sono posti a carico  di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ e a __________ __________ l’importo di fr. 200.– ciascuna per ripetibili.

4.   Intimazione: – __________ __________, __________; – __________ __________, __________; – __________ __________, __________; – __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.04.1997 11.1997.28 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.04.1997 11.1997.28 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.04.1997 11.1997.28

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.. 11.97.00028 Lugano 28 aprile 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi sedente per statuire sull'istanza di ricusazione presentata il 17 aprile 1997 da __________ __________, __________, Contro il Pretore del Distretto di __________, avv. __________ __________ nella causa __________.__________.__________ (azione di assistenza fra parenti) da lui promossa contro __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ tendente a ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 360.– mensili; viste le osservazioni formulate il 19 febbraio 1997 dal Pretore, sentite le parti all’udienza del 22 aprile 1997, alla quale sono comparsi l’istante e le convenute __________ e __________ __________; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione :     1. Se deve essere accolta l’istanza di ricusazione; 2. Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata con la ricusazione;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto:                    A. Con istanza 5 febbraio 1997 __________ __________ ha convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona i figli __________, __________ e __________ __________ per ottenere il versamento di un contributo alimentare di fr. 360.– mensili a titolo di assistenza fra parenti. B. L’udienza di discussione è stata indetta per il 17 febbraio 1997 e in tale occasione __________ __________ ha chiesto la ricusa del Pretore, sostenendo che questi aveva un interesse nella lite. Nell’istanza 18 febbraio 1997 __________ __________ ha ribadito di ricusare il Pretore poiché quest’ultimo avrebbe un interesse nella lite, avendo sempre deciso in favore dei figli nell’ambito di precedenti cause, in particolare quella di divorzio. Egli rimprovera al magistrato di non aver tenuto conto del suo reddito effettivo e di avergli computato un reddito virtuale di fr. 4’380.– mensili per stabilire i contributi alimentari in favore dei figli. C. Nelle osservazioni del 17 e 19 febbraio 1997, il Pretore dichiara di non ravvisare gli estremi di una ricusazione e si rimette al giudizio della Camera. I convenuti non hanno presentato osservazioni sull’istanza di ricusa. D. All'udienza 21 aprile 1997 l’istante ha confermato la domanda di ricusa, mentre __________ e __________ __________ si sono rimesse al giudizio della Camera. __________ __________ non è comparso senza dare giustificazioni per la sua assenza. Considerato in diritto: 1. L’art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC) come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello; quella del segretario “al giudice da cui dipende” (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC). In concreto l’istante non pretende che il giudice si trovi in stato di esclusione o nutra grave inimicizia nei suoi confronti, ma sostiene che il Pretore avrebbe dimostrato nel corso della procedura relativa alla sua causa di divorzio di essere parziale, favorendo i suoi figli. La ricusazione deve quindi reputarsi ancorata all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma di legge abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988 pag. 369). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti) poiché l’istituto della ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4). 2 .   Nell’istanza 18 febbraio 1997 il ricusante rimprovera al Pretore di avere un interesse nella causa e ravvisa gli estremi della parzialità nel fatto che il magistrato avrebbe ripetutamente favorito i figli in precedenti procedure di stato (in particolare nella causa di divorzio). A detta dell’istante il Pretore in tutte le cause relative ai contributi alimentari in favore dei figli gli ha calcolato un reddito virtuale di fr. 4’380.– mensili, sostenendo a torto che egli non avrebbe documentato le ricerche di lavoro e ignorando il reddito effettivamente percepito dall’assicurazione per la disoccupazione, di fr. 2’600.– / 2’700.– mensili (sentenza 13 gennaio 1995, inc. n. 12422, pag. 4; sentenza 12 ottobre 1993, inc. n. __________/__________, pag. 2). Per tali motivi l’istante ha d’altra parte sporto denuncia penale nei confronti del Pretore e ne ha segnalato l’operato al __________ __________ __________. 3. I rimproveri mossi al Pretore riguardano in sostanza l’apprezzamento delle prove nelle varie procedure di stato che hanno visto protagonisti l’istante e la sua famiglia (divorzio, misure provvisionali in pendenza di separazione, adeguamento dei contributi alimentari per i figli). Contestato è in particolare l’accertamento del reddito determinante per il calcolo delle eventuali prestazioni dovute ai figli fino alla fine del loro apprendistato, stabilito a fr. 4’380.– dal Pretore. L’istante sostiene che il suo reddito effettivo era di fr. 2’600.– e che egli non doveva dimostrare di aver cercato lavoro, il versamento delle relative indennità di disoccupazione, senza alcuna penalità, essendo già di per sé prova della ricerca di un posto di lavoro. Nella determinazione dei contributi di mantenimento del diritto di famiglia, il giudice civile gode di un ampio potere di apprezzamento. In questo ambito egli può prendere in considerazione un reddito superiore al reddito effettivamente conseguito dal debitore, se quest’ultimo è in grado di ottenere un reddito maggiore impiegando sforzi che possono essere ragionevolmente pretesi da lui (DTF 117 II 16). Il conteggio delle indennità di disoccupazione era quindi solo un elemento fra tutti quelli che il Pretore doveva tenere in considerazione per la sua decisione sui contributi alimentari. Il quesito di sapere se nella fattispecie il magistrato abbia correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto e sia giunto alla soluzione corretta non può del resto più essere rimesso in discussione nella procedura di ricusa. Errori di procedura o di apprezzamento nel merito della causa possono essere censurati con i rimedi giuridici offerti dalla legge (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio, 138 consid. 3a). Fanno eccezione gli errori particolarmente gravi e ripetuti, che denotano una vera e propria violazione dei doveri del giudice (DTF 115 Ia 404 consid. 3b), ciò che non si verifica nella fattispecie. Il Pretore ha invero ripreso in due successive sentenze l’apprezzamento delle prove contestato dall’istante, che ha tuttavia omesso, pur essendo sempre stato assistito da un patrocinatore, di ricorrere contro le sentenze. Egli ha così rinunciato alla verifica in seconda sede del reddito determinante per i contributi alimentari dovuti ai figli (la moglie avendo rinunciato a ogni prestazione per sé) e non può ora pretendere che l’autorità chiamata a statuire sulla ricusa proceda a un riesame dell’apprezzamento pretorile alla stregua di un’autorità di appello (DTF 114 Ia 158 consid. bb). Né può essere rimproverato al Pretore di avere tenuto in considerazione l’interesse dei figli dell’istante nel corso della causa di divorzio. Il giudice deve infatti applicare il principio inquisitorio e statuire d’ufficio sull’obbligo e l’ammontare dei contributi dovuti ai figli minorenni, senza essere vincolato alle domande delle parti, nell’interesse dei figli stessi (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94). Pur con qualche correttivo, tale principio si applica anche alla procedura relativa al contributo alimentare dovuto durante la formazione del figlio maggiorenne, ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC. A giusta ragione quindi il Pretore ha valutato l’interesse dei figli nelle diverse procedure da lui condotte su istanza del padre o della madre o dei figli stessi. La circostanza che il medesimo Pretore abbia statuito nelle varie procedure di stato promosse dall’istante o nei suoi confronti non è di per sé motivo di ricusa, anche se le sentenze sono state sfavorevoli all’interessato. Come si è visto in precedenza, l’istante avrebbe potuto ricorrere in appello contro le sentenze che non riteneva corrette, al fine di far verificare dalla seconda istanza l’operato del Pretore. Non avendolo fatto, non può ora prevalersi in questa sede dell’esito a lui sfavorevole delle procedure. 4. Vi è infine da rilevare che la denuncia penale sporta dall’istante nei confronti del Pretore, da lui segnalato anche al __________ __________ __________ tramite il __________ __________ __________, non è sufficiente per fondare una ricusa del magistrato, in assenza di altri elementi che ne possano mettere in dubbio l’imparzialità (RJN 1990 pag. 21). In conclusione nel caso concreto non emergono “gravi ragioni” che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato e l’istanza di ricusazione deve di conseguenza essere respinta. 5. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta, nonostante sia dato il requisito dell’indigenza (art. 155 CPC), la domanda di giudizio essendo sprovvista di esito favorevole (art. 157 CPC). La tassa di giustizia è volutamente contenuta per tenere conto della natura della decisione e della situazione personale dell’istante. Le convenute che sono comparse all’udienza del 21 aprile 1997 davanti alla Camera civile di appello hanno diritto a un’indennità per ripetibili, per coprire i costi di viaggio e la perdita di tempo e di guadagno. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L’istanza di ricusazione è respinta.

2.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

3.   Gli  oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 150.– b) spese                         fr.   50.– fr. 200.– sono posti a carico  di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ e a __________ __________ l’importo di fr. 200.– ciascuna per ripetibili.

4.   Intimazione: – __________ __________, __________; – __________ __________, __________; – __________ __________, __________; – __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario