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11.1997.25

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-05-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Il documento prodotto per la prima volta in appello sui premi della cassa malati non è ricevibile. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio). In concreto non si verifica quest’ultima ipotesi, l’appellante presentando il documento nuovo solo per mettere in discussione l’entità del proprio contributo alimentare. Né è di sussidio l’art. 420 cpv. 1 CPC invocato nell’appello. Tale norma abilita il giudice, nelle cause di stato, ad assumere prove d’ufficio, ma non lo obbliga a supplire le insufficienze probatorie delle parti (C occhi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 5 ad art. 420). Nella fattispecie l’ammontare dei premi per la cassa malati poteva già essere discusso davanti al Pretore. Non vi è motivo quindi perché questa Camera riesamini di propria iniziativa la questione, soggetta alla libera disponibilità delle parti, tanto meno sulla base di documenti nuovi.

E. 2 L’appellante

sostiene anzitutto, per quanto riguarda lo scioglimento della comproprietà

relativa all’abitazione coniugale di __________ -__________ (particella n.

__________ RFD), che il denaro elargito dai suoi genitori per comperare il

terreno e costruire la casa è stato donato a lei personalmente. Configurando un

bene proprio (art. 198 n. 2 CC), tale denaro le va restituito con il plusvalore

maturato durante l’investimento (art. 206 cpv. 1 CC). Il Pretore è stato di

altro avviso: pur accertando che l’acquisto è stato finanziato anche dai

genitori della moglie, egli ha rilevato che quest’ultima aveva messo la somma a

disposizione del progetto comune senza riserve né condizioni; del resto non

risultava provato nemmeno che il denaro fosse stato donato a lei, ciò che

escludeva già a un primo esame la natura di bene proprio (sentenza, pag. 4

seg.).

a)

Sono

beni propri per legge, tra l’altro, quelli appartenenti a un coniuge all’inizio

del regime matrimoniale “o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo

gratuito” (art. 198 n. 2 CC). Secondo il Pretore l’art. 198 n. 2 CC istituisce

una mera presunzione, cui far capo solo in caso di dubbio (

Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar,

Berna 1992, n. 36 ad art. 198 CC). Di fronte al chiaro testo della norma ci si

può domandare se tale opinione possa essere condivisa. Sta di fatto che,

comunque sia, chi afferma la proprietà dell’uno o dell’altro coniuge su un

determinato bene deve recarne la prova (art. 200 cpv. 1 CC), in difetto di che

il bene si presume in comproprietà (cpv. 2). Fino a prova del contrario, anzi,

tutti i beni di un coniuge sono considerati alla stregua di acquisti (cpv. 3).

b)

Nel

caso in esame l’appellante ha sostenuto davanti al Pretore che i suoi genitori

hanno finanziato l’acquisizione del terreno e la costruzione della casa con

stanziamenti ragguardevoli (oltre fr. 159 000.–), di cui fr. 92 640.– donati

personalmente a lei per comperare il fondo e coprire le spese notarili

(memoriale conclusivo, pag. 17). Se non che, i genitori dell’appellante hanno

dichiarato di avere eseguito i vari pagamenti “al genero __________ __________

” o per conto di lui (doc. 30), soggiungendo di avere concesso a quest’ultimo

anche un prestito di fr. 67 000.– (doc. 40). Solo la madre dell’appel-lante ha

dichiarato che “i soldi per l’acquisto del terreno e per una parte della

costruzione è una donazione che abbiamo fatto a mia figlia” (act. XXXIX,

secondo verbale, pag. 7 in alto), ma a parte il fatto che di tale donazione si

ignora finanche l’entità, l’affermazione non trova alcun altro riscontro.

Interrogata formalmente, l’appellante non è stata nemmeno in grado di dire a

chi i genitori avessero consegnato le somme necessarie per la compera del

terreno e la costruzione dello stabile; invitata a precisare se si trattasse di

donazioni a favore di lei o a favore di entrambi i coniugi, essa ha risposto di

“pensare che il regalo era stato fatto senz’altro a me, ma con il beneficio di

mio marito, visto che appunto era il mio coniuge” (act. XL, pag. 3, n. 18 e

19). Come ha rilevato il Pretore, intravedere gli elementi essenziali di una

donazione in indizi tanto vaghi non è possibile (art. 200

cpv.

1 CC). E non essendo provata l’esistenza di una liberalità a favore di un

singolo coniuge, l’applicazione dell’art. 198 n. 2 CC va esclusa d’acchito,

senza che sia necessario domandarsi se tale norma istituisca una regola o –

come reputano i citati autori – una semplice presunzione.

c)

Nell’appello

l’interessata neppure contesta, per altro, l’ap-prezzamento probatorio del

Pretore. Essa non menziona più l’importo di fr. 92 640.– né alcuna altra cifra,

ma si limita a rivendicare come bene proprio la metà della particella n.

__________RFD “essendole stato donato dai genitori il denaro per l’acquisto del

fondo e la costruzione dell’abitazione” (pag. 4 in basso). Non solo essa omette

di indicare però a quanto ammonterebbe tale liberalità, ma nemmeno accenna alle

prove che dimostrerebbero siffatta donazione (e con ciò l’esistenza di beni

propri: art. 200 cpv. 1 CC). Tutto il calcolo esposto per giustificare la pretesa

di fr. 174 716.– (limitata a fr. 165 547.– per non eccedere la domanda contenuta

nel memoriale conclusivo) si fonda sul fallace presupposto che metà della

particella n. __________RFD costituisca – appunto – un bene proprio. Il conteggio

cade quindi nel vuoto. Del tutto gratuita è poi la domanda subordinata intesa a

ottenere una liquidazione di fr. 39 398.50, pari alla metà dell’intervenuto

ammortamento – da parte del marito – del debito ipotecario gravante la comproprietà.

In esito allo scioglimento del regime matrimoniale l’appellante si vede già attribuire

la metà del valore dell’immobile al netto delle ipoteche e non si vede perché

dovrebbe riscuotere anche l’equivalente di mezzo ammortamento, eseguito per di

più con redditi del marito. In proposito la rivendicazione non merita ulteriore

disamina.

E. 3 Sempre con

riferimento alla liquidazione della comproprietà sulla particella n.

__________RFD l’appellante chiede, in virtù dell’art. 650 cpv. 3 CC, che lo

scioglimento ordinato dal Pretore sia differito a tempo indeterminato o almeno

di due anni. Essa sostiene che la realizzazione del bene causerebbe

“sproporzionato disturbo” a sé e ai figli, che la locazione di un appartamento

di almeno 6 locali costerebbe oltre fr. 1400.– mensili, riducendola in stato di

indigenza, e che il trasloco provocherebbe ulteriori sofferenze ai figli

minorenni, già provati dalla disunione dei genitori. Il Pretore ha ritenuto la

domanda tardiva (poiché avanzata per la prima volta con le conclusioni) e

addirittura contraddittoria, l’interessata non avendo mai contestato che con

l’emanazione della sentenza potesse essere disposto lo scioglimento della comproprietà

(duplica e replica riconvenzionale, pag. 15). L’appellante non spende una parola

per contestare la tardività della domanda, sicché il ricorso potrebbe essere dichiarato

inammissibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con

rinvio al cpv. 5). Si volesse da ciò prescindere, il gravame non sarebbe destinato

a miglior sorte.

a)

L’art.

650 CC conferisce a ogni comproprietario il diritto di chiedere la cessazione

della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso da un negozio giuridico,

dall’esistenza di una proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente

destinata (cpv. 1). Lo scioglimento, inoltre, non può essere chiesto intempestivamente

(cpv. 3), nel senso che non deve comportare per uno o più comproprietari

inconvenienti eccessivi o disagi importanti (

Meier-Hayoz

in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 36 ad art. 650 CC). Nell’ambito di uno

scioglimento del regime matrimoniale, in ogni modo, il requisito

dell’intempestività va ravvisato solo in circostanze particolarmente rigorose (

Hausheer/Reusser/Geiser

, op. cit., n.

45 ad art. 205 CC).

b)

Nel

caso specifico l’appellante sottolinea che la locazione di un appartamento le

costerebbe più degli oneri ipotecari e dell’ammortamento (inferiori a fr.

1200.– mensili) pagati oggi per l’abitazione coniugale. Ma essa non può

seriamente pretendere di occupare senza limiti di tempo lo stabile in

comproprietà pagando solo gli oneri ipotecari e l’ammorta-mento, senza

indennizzare in alcun modo l’altro comproprietario per l’uso del bene.

Debitamente messa a frutto, la proprietà immobiliare potrebbe produrre un

reddito (fr. 3340.– mensili senza l’autorimessa: perizia, pag. 18), di cui la

metà ridonderebbe al marito. Quanto al fatto che i figli minorenni debbano

cambiare abitazione, ciò non denota sicuramente un caso di rigore nel senso dell’art.

650 cpv. 3 CC. Se così fosse, del resto, la liquidazione del regime matrimoniale

sarebbe praticamente impossibile ogni qual volta l’abitazione coniugale fosse

occupata dal coniuge affidatario, il che non è ragionevolmente sostenibile. Si

ricordi poi che tanto __________ quanto __________ frequentavano già, al

momento in cui ha statuito il Pretore, la scuola media, sicché il trasloco non

avrebbe necessariamente comportato un cambiamento di sede scolastica.

L’appellante chiede in subordine che, se non

sine die

, la vendita della

comproprietà sia prorogata almeno di due anni “per attenuare il disturbo

arrecato all’ex moglie e ai figli dalla vendita forzata dell’immobile”. Un

semplice “distur-bo” non giustifica tuttavia – nemmeno transitoriamente – un

caso di rigore nel senso dell’art. 650 cpv. 3 CC. Tanto meno se si pensa che,

secondo quanto ha stabilito il Pretore, la vendita potrà avvenire solo 6 mesi

dopo il passaggio in giudicato della sentenza (dispositivo n. 10, punto n. 1).

Anche la domanda subordinata si rivela perciò manifestamente infondata.

E. 4 L’appellante insorge

contro l’ammontare del contributo mensile assegnatole dal Pretore giusta l’art.

152 CC, postulandone l’aumento da fr. 1521.– a fr. 1652.– (da fr. 1580.– a fr.

1982.– non appena cesserà l’obbligo contributivo verso la figlia __________),

rispettivamente, dopo il suo trasferimento in un nuovo alloggio, da fr. 1521.–

a fr. 1853.– (da fr. 1986.– a fr. 2318.– non appena cessato il contributo per

la figlia __________a, da fr. 2345.– a fr. 2731.– una volta cessato il

contributo per __________ e da fr. 2506.– a fr. 2731.– una volta cessato anche

il contributo per __________). Le argomentazioni con cui l’appellante contesta

il fabbisogno minimo suo e del marito sono tuttavia destinate all’insuccesso.

La richiesta di stralciare fr. 77.– mensili dal fabbisogno minimo del marito

perché la relativa polizza di assicurazione sulla vita sarebbe stata disdetta –

questione del resto non comprovata – è nuova e come tale irricevibile (art. 321

cpv. 1 lett. b CPC). Il documento su cui l’appellante fonda il preteso aumento

da fr. 300.– a fr. 345.– del premio per la cassa malattia inserito nel suo

fabbisogno minimo (aumento che in tal caso andrebbe riconosciuto, in ossequio

alla parità di trattamento, anche nel fabbisogno minimo del marito) è pure

nuovo. La contestazione sull’entità dell’onere locativo incluso nel fabbisogno

minimo del marito (fr. 1000.– mensili) manca di qualsiasi conclusione numerica,

l’appellante limitandosi ad auspicare “un contenimento” di tale fabbisogno

(appello, pag. 12), senza però specificare di quanto (onde l’irricevibilità

della censura:

Cocchi/Trezzini

,

op. cit., n. 6 ad art. 309 CPC).

Per quanto riguarda il suo

onere locativo dopo il trasloco, l’appellante ne postula una rivalutazione da

fr. 690.– a fr. 840.– mensili (fr. 1450.– meno la quota di fr. 610.– già

compresa nel fabbisogno dei figli), ma la richiesta è priva di oggetto almeno

finché il marito dovrà provvedere al mantenimento della prole, non potendo egli

essere ridotto a vivere con un importo inferiore al 120% del proprio fabbisogno

minimo (DTF 121 III 49, 118 II 97 consid. 4b/aa; DTF inedita dell’11 novembre

1997 nella causa P., consid. 2;

Lüchinger/Geiser

in: Kommentar zum Schweizerischen

Privatrecht, Basilea 1996, n. 5 in fine ad art. 152 CC con richiami). Per il

resto l’art. 152 CC protegge solo il beneficiario dall’indigenza, senza

garantirgli il livello di vita avuto durante la comunione domestica, e sotto questo

profilo un canone di locazione di fr. 690.– mensili per una persona sola a

__________ -__________ assicura un alloggio dignitoso, ancorché modesto.

Tutt’al più si sarebbe potuto discutere sul canone di fr. 1000.– che il Pretore

ha riconosciuto al marito, ma – come si è visto – l’appellante non quantifica

alcuna precisa riduzione di tale posta, limitandosi a sollecitare un generico

“contenimento”, sicché la questione sfugge a ogni esame. Giovi rammentare che

ai fini dell’art. 152 CC (e dell’art. 151 cpv. 1 CC) né il diritto cantonale né

il diritto federale prescrivono l’applicazione del principio inquisitorio (

Bühler/Spühler

in: Berner Kommentar, Ergänzungsband

1991, nota 84 ad art. 151 CC con rinvii). Il fabbisogno dei figli essendo

assicurato, non v’è ragione quindi perché nella fattispecie questa Camera

intervenga di propria iniziativa, ridimensionando il fabbisogno minimo del

marito.

E. 5 Il Pretore ha

limitato la pensione di indigenza per l’appellante al compimento del 60° anno

d’età (__________2013), allorché l’inte-ressata potrà contare sia sulla cassa

pensione sia sull’AVS (sentenza, pag. 10 a metà). L’appellante obietta che le

prestazioni dell’AVS le saranno erogate solo al compimento del 64° anno di età

e chiede che la pensione di indigenza le sia corrisposta fino a tale data

(__________2017) per non correre il rischio di cadere nell’indigenza. In teoria

l’argomentazione potrebbe anche apparire parzialmente provvista di buon

diritto. È vero in effetti che l’appellante potrà fruire delle prestazioni AVS

non prima di avere compiuto 62 anni (non 60 anni, come reputa il Pretore). Solo

allora essa potrà riscuotere prestazioni di vecchiaia secondo la legge sulla

previdenza professionale (art. 13 cpv. 1 lett. b LPP: RS 831.40) e chiedere la

rendita anticipata – ridotta – dell’AVS (art. 40 cpv. 1 LAVS con la

disposizione finale della modificazione del 7 ottobre 1994, lett. d cpv. 2: RS

831.10; art. 56 cpv. 2 OAVS: RS 831.101).

Ciò non basta tuttavia per

giustificare un accoglimento dell’ap-pello. Non si può trascurare per la verità

che in esito allo scioglimento della comproprietà sull’abitazione coniugale (la

nota particella n. __________RFD di __________ -__________) l’appellante potrà

incassare una somma di rilievo, ove appena si consideri che il perito ha

fissato il piede d’asta – confermato dal Pretore – per la licitazione del fondo

a fr. 615 000.– (sentenza impugnata, pag. 8). Con un adeguato impiego di tale

somma, cui va aggiunta la prestazione di libero passaggio fornita dalla cassa

pensione del marito (fr. 87 238.50) – ha soggiunto il primo giudice – la

convenuta potrà finanziare una polizza assicurativa mista e garantirsi “una

discreta pensione” (sentenza, pag 10 verso l’alto). L’appel-lante si limita a

prospettare una sua indigenza fra i 60 e i 64 anni di età, ma non si confronta

con l’argomentazione del Pretore e nemmeno pretende che la forma di copertura

assicurativa menzionata nella sentenza sia inattuabile o insufficiente. Essa fa

valere bensì che “il valore della comproprietà immobiliare è puramente teorico”

e che “nessuno offrirà la cifra stimata dal perito per acquistare una vecchia

bicocca” (appello, pag. 13), ma ciò non basta evidentemente a smentire la

perizia giudiziaria né a far apparire il fondo irrealizzabile. Anche su

quest’ultimo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

II.   Sull’appello adesivo

E. 6 L’appellante chiede

che il contributo per la moglie sia ridotto a fr. 521.– mensili (anche dopo il

trasferimento in un’altra abitazione) e limitato a fr. 786.– una volta cessato

il contributo per la figlia __________, a fr. 845.– una volta cessato quello

per __________ e a

fr. 1000.– una volta

cessato anche quello per __________. Egli sostiene in primo luogo che la

moglie, occupando l’abitazione coniugale, ha un reddito locativo di fr. 1000.–

mensili, reddito che diverrà effettivo al momento in cui farà fruttare il

provento della vendita del fondo. La tesi, addotta per la prima volta in appello,

potrebbe senz’altro essere dichiarata irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC). Si volesse anche esaminarla nel merito, essa non avrebbe buon esito.

Per quel che è del reddito

locativo, anzitutto, il Pretore ha ritenuto di soprassedere, lasciando moglie e

figli nell’abitazione coniugale – contro pagamento degli oneri ipotecari e dell’ammorta-mento

– fino al momento della vendita. Si tratta di un apprezzamento equo, che non

presta il fianco alla critica. Del resto, quand’anche si imputasse alla moglie

un reddito locativo per l’uso proprio dello stabile fino alla vendita, la quota

destinata a indennizzare il marito andrebbe inserita nel fabbisogno minimo di

lei, fabbisogno che già oggi – e fino al __________ del 2000 (maggiore età del

figlio __________) – l’appellante è in grado di coprire solo in parte. Per

quanto riguarda invece il reddito che la moglie potrà conseguire impiegando

adeguatamente il capitale ricavato dalla vendita, il Pretore ha spiegato che

tale somma va destinata a integrare il fabbisogno minimo dell’interessata (parzialmente

scoperto – come detto – fino al __________ 2000) e a finanziare una polizza

vita mista (sentenza, pag. 10 verso l’alto). Quest’ ultima esigenza appare del

tutto ragionevole se appena si pensa che il contributo alimentare si estinguerà

al 60° compleanno della beneficiaria e che almeno fino al 62° anno essa dovrà

sovvenire alle proprie necessità con i suoi soli mezzi (sopra, consid. 5).

L’appellante non spende una parola al riguardo né, tanto meno, pretende che il

provento del capitale risulterebbe eccessivo per rapporto alle reali necessità

della moglie. Non si vede di conseguenza per quali ragioni la sentenza del

Pretore dovrebbe essere riformata.

E. 7 Sostiene l’appellante che non è giusto aumentare il contributo alimentare per la moglie al momento in cui __________ terminerà l’apprendistato, poiché a quel momento la figlia sarà senz’altro in grado di versare alla madre almeno fr. 200.– mensili, e seppure non dovesse lasciare l’abitazione comune, essa sgraverà in ogni caso la madre dal relativo onere di locazione. L’argomento è specioso già per il fatto che nel fabbisogno minimo della madre il Pretore non ha incluso – giustamente – alcunché destinato alla figlia. Lasciando l’abitazione comune al termine dell’appren-distato, questa non sgraverà pertanto la madre (la quale, anzi, si troverà con un locale vuoto cui dovrà rinunciare). Se invece rimarrà con la madre e i fratelli, la figlia dovrà sopperire essa medesima al proprio fabbisogno (indennizzando la madre per l’uso del locale), ma la madre non ne trarrà alcun beneficio economico.

E. 8 Al Pretore

l’appellante rimprovera di non avere considerato che dopo la maggiore età del

figlio __________ nulla più osterà a un’attività lucrativa della moglie, la

quale potrà svolgere “piccoli lavori in casa, tipo fare traduzioni, battere dei

testi a macchina, stirare per conto terzi ecc.”, guadagnando fr. 500.– mensili

con “quelle piccole attività che normalmente espletano tutte le casalinghe in

analoga condizione” (memoriale, pag. 11 in fondo). Il Pretore ha accertato,

sulla base dei certificati medici e delle deposizioni agli atti, che dalla

convenuta si potrà esigere un’attività rimunerata solo al momento in cui essa

sarà liberata dalla cura dei figli; cioè – al più presto – quando l’ultimogenito

avrà raggiunto i 16 anni (__________2002). A quel momento però la convenuta, a

49 anni compiuti, non avrà più alcuna capacità di reddito, sia perché la

giurisprudenza non impone a un coniuge divorziato di intraprendere (o di

riprendere) un’attività lucrativa dopo i 45 anni, sia perché il diploma di

segretaria conseguito dalla moglie nel 1970 (doc. 48) non sarà più di alcuna

utilità pratica (sentenza, pag. 8 in fondo).

a)

Nel

caso in cui un matrimonio sia durato a lungo, il coniuge che durante il matrimonio

ha smesso di lavorare per occuparsi dell’economia domestica non può più essere

tenuto a intraprendere – o a riprendere – un’attività lucrativa se il giorno

del divorzio egli ha già compiuto 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con

rinvii). Una donna divorziata, inoltre, può essere tenuta a cominciare – o a

ricuperare – un’attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il

figlio minore a lei affidato avrà raggiunto i 10 anni di età e un’attività a

tempo pieno le potrà essere imposta solo quando tale figlio avrà compiuto i 16

anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).

b)

In

concreto l’appellante sostiene – come detto – che dopo la maggiore età del

figlio __________ (__________2000) la moglie avrà sicuramente modo di reperire

fr. 500.– mensili. Dalle deposizioni e dai certificati medici gli atti risulta

però che la convenuta ha una fragile costituzione psico-fisica e che, oltre la

cura dei figli, essa non potrebbe esercitare alcuna altra attività, nemmeno a

mezza giornata. Un lavoro sarà prospettabile, in altri termini, solo al momento

in cui essa non dovrà più accudire ai figli (act. XXXIX, secondo verbale, pag.

9; act. XLII, pag. 1; doc. 37; allegato all’act. XXVII; allegato all’act.

XXIX). Nella misura in cui pretende che la convenuta  trovi fonti di guadagno

autonome e si occupi nel contempo dell’ultimo figlio, l’appellante si diparte

da una premessa in manifesto contrasto con gli atti senza spendere nemmeno una

parola sulle deposizioni dei due medici sentiti durante l’istruttoria. D’altro

lato – come ha sottolineato il Pretore – anche volendo concedere che

l’appellante sia teoricamente in grado di trovare qualche attività al momento

in cui l’ultimo figlio avrà raggiunto i 16 anni, a 49 anni compiuti essa non

potrà più essere tenuta a un’iniziativa del genere. Invano si cercherebbe

nell’appello una qualsiasi contestazione su questo punto.

E. 9 Il valore delle 105 azioni nominative __________ assegnate all’attore in liquidazione del regime matrimoniale è stato fissato dal primo giudice in complessivi fr. 34 000.– (sentenza impugnata, pag. 6). L’appellante assevera che il valore determinante non è quello di fr. 34 000.– da lui esposto nella dichiarazione fiscale 1995/96 (doc. MM), ma quello di fr. 26 250.– relativo al giorno in cui il Pretore ha statuito. In astratto egli potrebbe anche avere ragione. Determinante per calcolare il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni è, infatti, il momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC), cioè il giorno in cui è emanata la sentenza di divorzio (DTF 121 III 154 consid. 3a; Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n.

E. 10 Il Pretore ha posto la tassa di giustizia e le spese per due quinti a carico dell’attore e per il resto a carico della convenuta (e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato), con obbligo per quest’ultima di rifondere all’attore fr. 2500.– a titolo di ripetibili. L’appellante sostiene che, quand’anche il suo ricorso fosse respinto, l’indennità per ripetibili assegnatagli dal Pretore dovrebbe essere portata a fr. 9365.–, premesso che in caso di totale soccombenza la convenuta avrebbe dovuto versargli non meno di fr. 46 825.–. a) La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 nella causa GMS contro T. e B., consid. 8; da ultimo: I CCA, sentenze del 28 ottobre 1997 nella causa B. e litisconsorti contro X., consid. 12; del 12 gennaio 1998 nella causa M. contro M., consid. 7; del 3 febbraio 1998 nella causa G. contro G., consid. 7). In cause di stato l’onorario di un patrocinatore può variare da fr. 1000.– a fr. 25 000.– (art.

E. 14 cpv. 1 TOA, applicabile indicativamente giusta l’art. 150 CPC); se le

prestazioni dell’avvocato si sono estese anche alla trattazione, giudiziale o

extragiudiziale, di rapporti patrimoniali litigiosi (cioè alla liquidazione del

regime matrimoniale), l’onorario va maggiorato con un supplemento fino al 50%

dell’onorario calcolato secondo l’art. 9 cpv. 1 TOA in base al valore

dell’intera sostanza coniugale (art. 14 cpv. 2 TOA).

b)

Contrariamente

a quanto opina l’appellante, in concreto il valore dell’intera sostanza

coniugale non è solo quello dell’abitazione e nemmeno è il valore commerciale

di quest’ulti-ma (fr. 615 000.–). Il valore dell’intera sostanza coniugale è il

valore complessivo degli acquisti e dei beni propri al netto degli oneri

ipotecari (CdM, sentenza del 27 febbraio 1997 nella causa G. contro N., consid.

5a), ovvero fr. 503 798.– (sentenza impugnata, pag. 6 e 7). Il Pretore si è

dipartito da un’indennità complessiva per ripetibili di fr. 12 500.– (in caso

di totale soccombenza di una parte). Tale importo può ragionevolmente ritenersi

composto di fr. 7500.– per la causa di stato (art. 14 cpv. 1 TOA) e di fr.

5000.– per la liquidazione del regime matrimoniale (art. 14 cpv. 2 TOA),

importi che corrispondono alle aliquote medio-inferiori del 5% (art. 9 cpv. 1

TOA) e del 20% (art. 14 cpv. 2 TOA). Si tratta fors’anche di rimunerazioni

modeste, ma che rientrano agevolmente nei limiti della tariffa dell’Ordine

degli avvocati e che non denotano alcun eccesso o abuso del potere di

apprezzamento. L’appello adesivo deve quindi essere respinto anche sull’ultimo

punto.

III.   Sulle spese e le

ripetibili

11.

Gli oneri processuali

di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di

assistenza giudiziaria presentata dall’appellante principale non può essere

accolta, a prescindere da un’eventuale stato di ristrettezza, poiché il ricorso

appariva sprovvisto fin dall’inizio di esito favorevole (art. 157 CPC). Per

quel che è dell’appello adesivo, non si giustifica di assegnare ripetibili alla

convenuta, che non ha formulato osservazioni. La tassa di giustizia di entrambi

i ricorsi e le ripetibili dell’appello principale sono equamente ridotte della

metà, nondimeno, per tenere conto della situazione finanziaria in cui versano

le parti.

Dispositiv
  1. vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.05.1998 11.1997.25 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.05.1998 11.1997.25 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.05.1998 11.1997.25

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.97.00025 Lugano, 6 maggio 1998 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione di divorzio e riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 12 ottobre 1993 da __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) Contro __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev’essere accolto l’appello dell’11 febbraio 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 28 gennaio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2.   Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;

3.   Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 27 febbraio 1997 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;

4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A.   __________ __________ (1950) e __________ __________ (1953) si sono sposati a __________ __________ 1975. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1978), __________ (__________1982) e __________ (__________1986). Il marito lavora come tecnico di ordinatori per __________ __________ __________ __________; la moglie, di professione segretaria, dopo la nascita del primo figlio si è occupata unicamente dell’economia domestica. __________ è apprendista, __________ e __________ sono in formazione scolastica. Il 3 settembre 1993 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 28 settembre successivo, e il 12 ottobre 1993 ha chiesto il divorzio. Dichiarandosi d’accordo con l’affidamento dei figli alla madre, riservato il suo diritto di visita, egli ha offerto un contributo mensile di fr. 420.– per __________, di fr. 670.– per __________ e di fr. 500.– per __________ (da indicizzare nella misura in cui sarebbe stato adeguato al rincaro il suo stipendio), senza contributi per la moglie. In liquidazione del regime matrimoniale egli ha rivendicato la metà dell’abitazione coniugale e del mobilio, la vettura Toyota targata __________ e una moto __________, mentre ha riconosciuto alla moglie l’altra vettura Toyota targata __________, escluso ogni conguaglio. B. Alla fine di novembre del 1993 __________ __________ ha lasciato, su ingiunzione del Pretore, il domicilio coniugale. __________ __________ è rimasta con i figli nell’abitazione familiare di __________ -__________ (particella n. __________RFD in località __________), intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno. Con risposta del 30 novembre 1993 essa si è opposta al divorzio, postulando in via riconvenzionale la separazione per tempo indeterminato, l’affidamento dei figli, un contributo mensile per sé di fr. 2000.– indicizzati (fr. 2400.– dopo l’indipendenza economica di __________, fr. 3000.– dopo quella di __________ e fr. 3500.– dopo quella di __________), oltre il premio della cassa malati; per __________ essa ha sollecitato un contributo mensile di fr. 460.–, per __________ uno di fr. 660.– e per __________ uno di fr. 690.–, indicizzati e da adeguare alle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo. In liquidazione del regime matrimoniale essa ha rivendicato la vettura Toyota targata __________, metà dell’abitazione coniugale e del mobilio; al marito ha riconosciuto, previo conguaglio di fr. 113 565.–, la vettura Toyota targata __________, la motocicletta e 105 azioni al portatore __________ del valore nominale di fr. 20.– ognuna. __________ __________ ha proposto di respingere la riconvenzione. Nel corso della procedura, il 15 maggio 1995, le parti hanno vicendevolmente dichiarato di rinunciare a rimproverarsi colpe nella disunione. C. Chiusa l’istruttoria, __________ __________ ha presentato un memoriale conclusivo del 16 settembre 1996 in cui ha chiesto di rigettare ogni richiesta della moglie, di pronunciare il divorzio e di affidare i due figli ancora minorenni alla madre, fatto salvo il suo diritto di visita. Egli ha offerto un contributo mensile di fr. 700.– indicizzati per __________, uno di fr. 660.– indicizzati per __________, uno di fr. 420.– per la figlia maggiorenne __________ fino al termine dell’apprendista-to, senza contributi per la moglie né prestazioni pensionistiche di libero passaggio. In liquidazione del regime matrimoniale egli ha prospettato tre modi per regolare lo scioglimento della comproprietà sull’abitazione coniugale; inoltre ha rivendicato le 105 azioni nominali __________ al valore di fr. 2100.–, come pure l’automo-bile Toyota targata __________ e la moto, ha chiesto di accertare la comproprietà del mobilio e dell’arredamento coniugale in ragione di metà ciascuno, con attribuzione alla moglie dell’altra vettura Toyota targata __________. D. __________ __________ ha introdotto anch’essa un memoriale conclusivo, del 16 settembre 1996, in cui ha aderito al divorzio con attribuzione dei figli a sé medesima (riservato il diritto di visita del marito). Essa ha sollecitato un contributo mensile per sé di fr. 1936.– indicizzati (fr. 2000.– dopo l’indipendenza economica della figlia __________, fr. 2345.– dopo quella di __________ e fr. 2745.– dopo quella di __________) o, quanto meno, di fr. 1345.– indicizzati (fr. 1745.– dopo l‘indipendenza economica di __________, fr. 2145.– dopo quella di __________ e fr. 2345.– dopo quella di __________) previo versamento di fr. 85 038.– come prestazione pensionistica di libero passaggio. Essa ha chiesto poi un contributo indicizzato di fr. 709.– mensili per __________ (fr. 1040.– dopo il 17° anno), uno di fr. 638.– mensili per __________ (fr. 709.– dopo il 13° anno e fr. 1192.– dopo il 17°) e uno di fr. 664.– mensili per __________ fino al termine degli studi. Infine essa ha chiesto il versamento di fr. 165 547.– in liquidazione del regime matrimoniale o, subordinatamente, una somma indeterminata e la proroga della comproprietà sull’abitazione di ____________________ fino a termine degli studi da parte di tutti i figli, rispettivamente l’attribuzione a lei stessa dell’intera abitazione. E. Al dibattimento finale del 23 settembre 1996 le parti hanno confermato le loro domande. Statuendo il 28 gennaio 1997, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato i figli minorenni alla madre e ha disciplinato il diritto di visita del padre. In favore di __________ __________ egli ha fissato un contributo mensile, fino al 6 maggio 2013, di fr. 1521.– mensili indicizzati come lo stipendio del debitore (fr. 1580.– dopo l’indipendenza economica di __________a, fr. 1986.– “dopo la sistemazione in un nuovo alloggio”, fr. 2345.– dopo l’indipendenza economica di __________ e fr. 2506.– dopo l’indipendenza economica di __________), con versamento alla beneficiaria di fr. 87 238.50 come prestazione pensionistica di libero passaggio (metà della prestazione d’uscita maturata dal marito durante il matrimonio). In favore di __________ il primo giudice ha stabilito un contributo mensile di fr. 750.– fino ai 16 anni e di fr. 937.– fino alla maggiore età, in favore di __________ un contributo mensile di fr. 710.– fino ai 12 anni, di fr. 750.– fino ai 16 anni e di fr. 935.– fino alla maggiore età, indicizzati come lo stipendio del padre, e in favore di __________ un contributo di fr. 465.– mensili fino al termine dell’apprendistato. In liquidazione del regime matrimoniale egli ha condannato infine __________ __________ a versare alla moglie fr. 19 750.–, ha accertato la comproprietà in ragione di un mezzo del mobilio coniugale, ha assegnato al marito l’automobile targata __________ e la motocicletta, alla moglie l‘automobile targata __________ e ha ordinato la vendita dell’abitazione coniugale con suddivisione a metà del ricavo. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 6000.– sono state poste per due quinti a carico di __________ __________ e per il resto a carico della moglie (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), tenuta a rifondere al marito fr. 2500.– per ripetibili. F. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello dell’11 febbraio 1997 nel quale chiede che – previa concessione dell’assistenza giudiziaria anche in seconda sede – il contributo mensile in suo favore sia aumentato a fr. 1652.– fino al 6 maggio 2017 (fr. 1982.– non appena cesserà l’obbligo contributivo verso la figlia __________), con adeguamento al rincaro come stabilito dal Pretore, che il conguaglio in liquidazione del regime matrimoniale sia portato a fr. 165 547.– (o quanto meno a fr. 39 398.50) e che lo scioglimento della comproprietà sull’abitazione coniugale sia sospeso a tempo indeterminato (o se non altro per due anni). Subordinatamente, nel caso in cui sia confermato lo scioglimento della comproprietà, essa conclude perché il contributo mensile in suo favore sia fissato, dopo la sistemazione da parte sua in un nuovo alloggio, a fr. 2318.– non appena cessato il contributo per la figlia __________ e in fr. 2731.– una volta cessato anche il contributo per __________. G. Nelle sue osservazioni del 27 febbraio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di negare alla moglie l’assistenza giudiziaria. Con appello adesivo egli chiede inoltre che il contributo per la moglie sia diminuito a fr. 521.– mensili (anche dopo il trasferimento di lei in un’altra abitazione), a fr. 786.– una volta cessato il contributo per la figlia __________, a fr. 845.– una volta cessato quello per __________ e a fr. 1000.– una volta cessato anche quello per __________, che la liquidazione del regime matrimoniale sia ridotta a fr. 15 875.– e che a suo carico sia posto solo un quinto degli oneri processuali, con obbligo per la moglie di rifondergli fr. 28 095.– a titolo di ripetibili, o tutt’al più due quinti di tali oneri e un’indennità di  fr. 9365.– per ripetibili. __________ __________ non ha formulato osservazioni all’appello adesivo. Considerando in diritto:                   I.   Sull’appello principale 1. Il documento prodotto per la prima volta in appello sui premi della cassa malati non è ricevibile. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio). In concreto non si verifica quest’ultima ipotesi, l’appellante presentando il documento nuovo solo per mettere in discussione l’entità del proprio contributo alimentare. Né è di sussidio l’art. 420 cpv. 1 CPC invocato nell’appello. Tale norma abilita il giudice, nelle cause di stato, ad assumere prove d’ufficio, ma non lo obbliga a supplire le insufficienze probatorie delle parti (C occhi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 5 ad art. 420). Nella fattispecie l’ammontare dei premi per la cassa malati poteva già essere discusso davanti al Pretore. Non vi è motivo quindi perché questa Camera riesamini di propria iniziativa la questione, soggetta alla libera disponibilità delle parti, tanto meno sulla base di documenti nuovi. 2. L’appellante sostiene anzitutto, per quanto riguarda lo scioglimento della comproprietà relativa all’abitazione coniugale di __________ -__________ (particella n. __________ RFD), che il denaro elargito dai suoi genitori per comperare il terreno e costruire la casa è stato donato a lei personalmente. Configurando un bene proprio (art. 198 n. 2 CC), tale denaro le va restituito con il plusvalore maturato durante l’investimento (art. 206 cpv. 1 CC). Il Pretore è stato di altro avviso: pur accertando che l’acquisto è stato finanziato anche dai genitori della moglie, egli ha rilevato che quest’ultima aveva messo la somma a disposizione del progetto comune senza riserve né condizioni; del resto non risultava provato nemmeno che il denaro fosse stato donato a lei, ciò che escludeva già a un primo esame la natura di bene proprio (sentenza, pag. 4 seg.). a) Sono beni propri per legge, tra l’altro, quelli appartenenti a un coniuge all’inizio del regime matrimoniale “o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito” (art. 198 n. 2 CC). Secondo il Pretore l’art. 198 n. 2 CC istituisce una mera presunzione, cui far capo solo in caso di dubbio (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1992, n. 36 ad art. 198 CC). Di fronte al chiaro testo della norma ci si può domandare se tale opinione possa essere condivisa. Sta di fatto che, comunque sia, chi afferma la proprietà dell’uno o dell’altro coniuge su un determinato bene deve recarne la prova (art. 200 cpv. 1 CC), in difetto di che il bene si presume in comproprietà (cpv. 2). Fino a prova del contrario, anzi, tutti i beni di un coniuge sono considerati alla stregua di acquisti (cpv. 3). b) Nel caso in esame l’appellante ha sostenuto davanti al Pretore che i suoi genitori hanno finanziato l’acquisizione del terreno e la costruzione della casa con stanziamenti ragguardevoli (oltre fr. 159 000.–), di cui fr. 92 640.– donati personalmente a lei per comperare il fondo e coprire le spese notarili (memoriale conclusivo, pag. 17). Se non che, i genitori dell’appellante hanno dichiarato di avere eseguito i vari pagamenti “al genero __________ __________ ” o per conto di lui (doc. 30), soggiungendo di avere concesso a quest’ultimo anche un prestito di fr. 67 000.– (doc. 40). Solo la madre dell’appel-lante ha dichiarato che “i soldi per l’acquisto del terreno e per una parte della costruzione è una donazione che abbiamo fatto a mia figlia” (act. XXXIX, secondo verbale, pag. 7 in alto), ma a parte il fatto che di tale donazione si ignora finanche l’entità, l’affermazione non trova alcun altro riscontro. Interrogata formalmente, l’appellante non è stata nemmeno in grado di dire a chi i genitori avessero consegnato le somme necessarie per la compera del terreno e la costruzione dello stabile; invitata a precisare se si trattasse di donazioni a favore di lei o a favore di entrambi i coniugi, essa ha risposto di “pensare che il regalo era stato fatto senz’altro a me, ma con il beneficio di mio marito, visto che appunto era il mio coniuge” (act. XL, pag. 3, n. 18 e 19). Come ha rilevato il Pretore, intravedere gli elementi essenziali di una donazione in indizi tanto vaghi non è possibile (art. 200 cpv. 1 CC). E non essendo provata l’esistenza di una liberalità a favore di un singolo coniuge, l’applicazione dell’art. 198 n. 2 CC va esclusa d’acchito, senza che sia necessario domandarsi se tale norma istituisca una regola o – come reputano i citati autori – una semplice presunzione. c) Nell’appello l’interessata neppure contesta, per altro, l’ap-prezzamento probatorio del Pretore. Essa non menziona più l’importo di fr. 92 640.– né alcuna altra cifra, ma si limita a rivendicare come bene proprio la metà della particella n. __________RFD “essendole stato donato dai genitori il denaro per l’acquisto del fondo e la costruzione dell’abitazione” (pag. 4 in basso). Non solo essa omette di indicare però a quanto ammonterebbe tale liberalità, ma nemmeno accenna alle prove che dimostrerebbero siffatta donazione (e con ciò l’esistenza di beni propri: art. 200 cpv. 1 CC). Tutto il calcolo esposto per giustificare la pretesa di fr. 174 716.– (limitata a fr. 165 547.– per non eccedere la domanda contenuta nel memoriale conclusivo) si fonda sul fallace presupposto che metà della particella n. __________RFD costituisca – appunto – un bene proprio. Il conteggio cade quindi nel vuoto. Del tutto gratuita è poi la domanda subordinata intesa a ottenere una liquidazione di fr. 39 398.50, pari alla metà dell’intervenuto ammortamento – da parte del marito – del debito ipotecario gravante la comproprietà. In esito allo scioglimento del regime matrimoniale l’appellante si vede già attribuire la metà del valore dell’immobile al netto delle ipoteche e non si vede perché dovrebbe riscuotere anche l’equivalente di mezzo ammortamento, eseguito per di più con redditi del marito. In proposito la rivendicazione non merita ulteriore disamina. 3. Sempre con riferimento alla liquidazione della comproprietà sulla particella n. __________RFD l’appellante chiede, in virtù dell’art. 650 cpv. 3 CC, che lo scioglimento ordinato dal Pretore sia differito a tempo indeterminato o almeno di due anni. Essa sostiene che la realizzazione del bene causerebbe “sproporzionato disturbo” a sé e ai figli, che la locazione di un appartamento di almeno 6 locali costerebbe oltre fr. 1400.– mensili, riducendola in stato di indigenza, e che il trasloco provocherebbe ulteriori sofferenze ai figli minorenni, già provati dalla disunione dei genitori. Il Pretore ha ritenuto la domanda tardiva (poiché avanzata per la prima volta con le conclusioni) e addirittura contraddittoria, l’interessata non avendo mai contestato che con l’emanazione della sentenza potesse essere disposto lo scioglimento della comproprietà (duplica e replica riconvenzionale, pag. 15). L’appellante non spende una parola per contestare la tardività della domanda, sicché il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Si volesse da ciò prescindere, il gravame non sarebbe destinato a miglior sorte. a) L’art. 650 CC conferisce a ogni comproprietario il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso da un negozio giuridico, dall’esistenza di una proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata (cpv. 1). Lo scioglimento, inoltre, non può essere chiesto intempestivamente (cpv. 3), nel senso che non deve comportare per uno o più comproprietari inconvenienti eccessivi o disagi importanti (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 36 ad art. 650 CC). Nell’ambito di uno scioglimento del regime matrimoniale, in ogni modo, il requisito dell’intempestività va ravvisato solo in circostanze particolarmente rigorose (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 45 ad art. 205 CC). b) Nel caso specifico l’appellante sottolinea che la locazione di un appartamento le costerebbe più degli oneri ipotecari e dell’ammortamento (inferiori a fr. 1200.– mensili) pagati oggi per l’abitazione coniugale. Ma essa non può seriamente pretendere di occupare senza limiti di tempo lo stabile in comproprietà pagando solo gli oneri ipotecari e l’ammorta-mento, senza indennizzare in alcun modo l’altro comproprietario per l’uso del bene. Debitamente messa a frutto, la proprietà immobiliare potrebbe produrre un reddito (fr. 3340.– mensili senza l’autorimessa: perizia, pag. 18), di cui la metà ridonderebbe al marito. Quanto al fatto che i figli minorenni debbano cambiare abitazione, ciò non denota sicuramente un caso di rigore nel senso dell’art. 650 cpv. 3 CC. Se così fosse, del resto, la liquidazione del regime matrimoniale sarebbe praticamente impossibile ogni qual volta l’abitazione coniugale fosse occupata dal coniuge affidatario, il che non è ragionevolmente sostenibile. Si ricordi poi che tanto __________ quanto __________ frequentavano già, al momento in cui ha statuito il Pretore, la scuola media, sicché il trasloco non avrebbe necessariamente comportato un cambiamento di sede scolastica. L’appellante chiede in subordine che, se non sine die, la vendita della comproprietà sia prorogata almeno di due anni “per attenuare il disturbo arrecato all’ex moglie e ai figli dalla vendita forzata dell’immobile”. Un semplice “distur-bo” non giustifica tuttavia – nemmeno transitoriamente – un caso di rigore nel senso dell’art. 650 cpv. 3 CC. Tanto meno se si pensa che, secondo quanto ha stabilito il Pretore, la vendita potrà avvenire solo 6 mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza (dispositivo n. 10, punto n. 1). Anche la domanda subordinata si rivela perciò manifestamente infondata. 4. L’appellante insorge contro l’ammontare del contributo mensile assegnatole dal Pretore giusta l’art. 152 CC, postulandone l’aumento da fr. 1521.– a fr. 1652.– (da fr. 1580.– a fr. 1982.– non appena cesserà l’obbligo contributivo verso la figlia __________), rispettivamente, dopo il suo trasferimento in un nuovo alloggio, da fr. 1521.– a fr. 1853.– (da fr. 1986.– a fr. 2318.– non appena cessato il contributo per la figlia __________a, da fr. 2345.– a fr. 2731.– una volta cessato il contributo per __________ e da fr. 2506.– a fr. 2731.– una volta cessato anche il contributo per __________). Le argomentazioni con cui l’appellante contesta il fabbisogno minimo suo e del marito sono tuttavia destinate all’insuccesso. La richiesta di stralciare fr. 77.– mensili dal fabbisogno minimo del marito perché la relativa polizza di assicurazione sulla vita sarebbe stata disdetta – questione del resto non comprovata – è nuova e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il documento su cui l’appellante fonda il preteso aumento da fr. 300.– a fr. 345.– del premio per la cassa malattia inserito nel suo fabbisogno minimo (aumento che in tal caso andrebbe riconosciuto, in ossequio alla parità di trattamento, anche nel fabbisogno minimo del marito) è pure nuovo. La contestazione sull’entità dell’onere locativo incluso nel fabbisogno minimo del marito (fr. 1000.– mensili) manca di qualsiasi conclusione numerica, l’appellante limitandosi ad auspicare “un contenimento” di tale fabbisogno (appello, pag. 12), senza però specificare di quanto (onde l’irricevibilità della censura: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 309 CPC). Per quanto riguarda il suo onere locativo dopo il trasloco, l’appellante ne postula una rivalutazione da fr. 690.– a fr. 840.– mensili (fr. 1450.– meno la quota di fr. 610.– già compresa nel fabbisogno dei figli), ma la richiesta è priva di oggetto almeno finché il marito dovrà provvedere al mantenimento della prole, non potendo egli essere ridotto a vivere con un importo inferiore al 120% del proprio fabbisogno minimo (DTF 121 III 49, 118 II 97 consid. 4b/aa; DTF inedita dell’11 novembre 1997 nella causa P., consid. 2; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 5 in fine ad art. 152 CC con richiami). Per il resto l’art. 152 CC protegge solo il beneficiario dall’indigenza, senza garantirgli il livello di vita avuto durante la comunione domestica, e sotto questo profilo un canone di locazione di fr. 690.– mensili per una persona sola a __________ -__________ assicura un alloggio dignitoso, ancorché modesto. Tutt’al più si sarebbe potuto discutere sul canone di fr. 1000.– che il Pretore ha riconosciuto al marito, ma – come si è visto – l’appellante non quantifica alcuna precisa riduzione di tale posta, limitandosi a sollecitare un generico “contenimento”, sicché la questione sfugge a ogni esame. Giovi rammentare che ai fini dell’art. 152 CC (e dell’art. 151 cpv. 1 CC) né il diritto cantonale né il diritto federale prescrivono l’applicazione del principio inquisitorio (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 84 ad art. 151 CC con rinvii). Il fabbisogno dei figli essendo assicurato, non v’è ragione quindi perché nella fattispecie questa Camera intervenga di propria iniziativa, ridimensionando il fabbisogno minimo del marito. 5. Il Pretore ha limitato la pensione di indigenza per l’appellante al compimento del 60° anno d’età (__________2013), allorché l’inte-ressata potrà contare sia sulla cassa pensione sia sull’AVS (sentenza, pag. 10 a metà). L’appellante obietta che le prestazioni dell’AVS le saranno erogate solo al compimento del 64° anno di età e chiede che la pensione di indigenza le sia corrisposta fino a tale data (__________2017) per non correre il rischio di cadere nell’indigenza. In teoria l’argomentazione potrebbe anche apparire parzialmente provvista di buon diritto. È vero in effetti che l’appellante potrà fruire delle prestazioni AVS non prima di avere compiuto 62 anni (non 60 anni, come reputa il Pretore). Solo allora essa potrà riscuotere prestazioni di vecchiaia secondo la legge sulla previdenza professionale (art. 13 cpv. 1 lett. b LPP: RS 831.40) e chiedere la rendita anticipata – ridotta – dell’AVS (art. 40 cpv. 1 LAVS con la disposizione finale della modificazione del 7 ottobre 1994, lett. d cpv. 2: RS 831.10; art. 56 cpv. 2 OAVS: RS 831.101). Ciò non basta tuttavia per giustificare un accoglimento dell’ap-pello. Non si può trascurare per la verità che in esito allo scioglimento della comproprietà sull’abitazione coniugale (la nota particella n. __________RFD di __________ -__________) l’appellante potrà incassare una somma di rilievo, ove appena si consideri che il perito ha fissato il piede d’asta – confermato dal Pretore – per la licitazione del fondo a fr. 615 000.– (sentenza impugnata, pag. 8). Con un adeguato impiego di tale somma, cui va aggiunta la prestazione di libero passaggio fornita dalla cassa pensione del marito (fr. 87 238.50) – ha soggiunto il primo giudice – la convenuta potrà finanziare una polizza assicurativa mista e garantirsi “una discreta pensione” (sentenza, pag 10 verso l’alto). L’appel-lante si limita a prospettare una sua indigenza fra i 60 e i 64 anni di età, ma non si confronta con l’argomentazione del Pretore e nemmeno pretende che la forma di copertura assicurativa menzionata nella sentenza sia inattuabile o insufficiente. Essa fa valere bensì che “il valore della comproprietà immobiliare è puramente teorico” e che “nessuno offrirà la cifra stimata dal perito per acquistare una vecchia bicocca” (appello, pag. 13), ma ciò non basta evidentemente a smentire la perizia giudiziaria né a far apparire il fondo irrealizzabile. Anche su quest’ultimo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica. II.   Sull’appello adesivo 6. L’appellante chiede che il contributo per la moglie sia ridotto a fr. 521.– mensili (anche dopo il trasferimento in un’altra abitazione) e limitato a fr. 786.– una volta cessato il contributo per la figlia __________, a fr. 845.– una volta cessato quello per __________ e a fr. 1000.– una volta cessato anche quello per __________. Egli sostiene in primo luogo che la moglie, occupando l’abitazione coniugale, ha un reddito locativo di fr. 1000.– mensili, reddito che diverrà effettivo al momento in cui farà fruttare il provento della vendita del fondo. La tesi, addotta per la prima volta in appello, potrebbe senz’altro essere dichiarata irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si volesse anche esaminarla nel merito, essa non avrebbe buon esito. Per quel che è del reddito locativo, anzitutto, il Pretore ha ritenuto di soprassedere, lasciando moglie e figli nell’abitazione coniugale – contro pagamento degli oneri ipotecari e dell’ammorta-mento

– fino al momento della vendita. Si tratta di un apprezzamento equo, che non presta il fianco alla critica. Del resto, quand’anche si imputasse alla moglie un reddito locativo per l’uso proprio dello stabile fino alla vendita, la quota destinata a indennizzare il marito andrebbe inserita nel fabbisogno minimo di lei, fabbisogno che già oggi – e fino al __________ del 2000 (maggiore età del figlio __________) – l’appellante è in grado di coprire solo in parte. Per quanto riguarda invece il reddito che la moglie potrà conseguire impiegando adeguatamente il capitale ricavato dalla vendita, il Pretore ha spiegato che tale somma va destinata a integrare il fabbisogno minimo dell’interessata (parzialmente scoperto – come detto – fino al __________ 2000) e a finanziare una polizza vita mista (sentenza, pag. 10 verso l’alto). Quest’ ultima esigenza appare del tutto ragionevole se appena si pensa che il contributo alimentare si estinguerà al 60° compleanno della beneficiaria e che almeno fino al 62° anno essa dovrà sovvenire alle proprie necessità con i suoi soli mezzi (sopra, consid. 5). L’appellante non spende una parola al riguardo né, tanto meno, pretende che il provento del capitale risulterebbe eccessivo per rapporto alle reali necessità della moglie. Non si vede di conseguenza per quali ragioni la sentenza del Pretore dovrebbe essere riformata. 7. Sostiene l’appellante che non è giusto aumentare il contributo alimentare per la moglie al momento in cui __________ terminerà l’apprendistato, poiché a quel momento la figlia sarà senz’altro in grado di versare alla madre almeno fr. 200.– mensili, e seppure non dovesse lasciare l’abitazione comune, essa sgraverà in ogni caso la madre dal relativo onere di locazione. L’argomento è specioso già per il fatto che nel fabbisogno minimo della madre il Pretore non ha incluso – giustamente – alcunché destinato alla figlia. Lasciando l’abitazione comune al termine dell’appren-distato, questa non sgraverà pertanto la madre (la quale, anzi, si troverà con un locale vuoto cui dovrà rinunciare). Se invece rimarrà con la madre e i fratelli, la figlia dovrà sopperire essa medesima al proprio fabbisogno (indennizzando la madre per l’uso del locale), ma la madre non ne trarrà alcun beneficio economico. 8. Al Pretore l’appellante rimprovera di non avere considerato che dopo la maggiore età del figlio __________ nulla più osterà a un’attività lucrativa della moglie, la quale potrà svolgere “piccoli lavori in casa, tipo fare traduzioni, battere dei testi a macchina, stirare per conto terzi ecc.”, guadagnando fr. 500.– mensili con “quelle piccole attività che normalmente espletano tutte le casalinghe in analoga condizione” (memoriale, pag. 11 in fondo). Il Pretore ha accertato, sulla base dei certificati medici e delle deposizioni agli atti, che dalla convenuta si potrà esigere un’attività rimunerata solo al momento in cui essa sarà liberata dalla cura dei figli; cioè – al più presto – quando l’ultimogenito avrà raggiunto i 16 anni (__________2002). A quel momento però la convenuta, a 49 anni compiuti, non avrà più alcuna capacità di reddito, sia perché la giurisprudenza non impone a un coniuge divorziato di intraprendere (o di riprendere) un’attività lucrativa dopo i 45 anni, sia perché il diploma di segretaria conseguito dalla moglie nel 1970 (doc. 48) non sarà più di alcuna utilità pratica (sentenza, pag. 8 in fondo). a) Nel caso in cui un matrimonio sia durato a lungo, il coniuge che durante il matrimonio ha smesso di lavorare per occuparsi dell’economia domestica non può più essere tenuto a intraprendere – o a riprendere – un’attività lucrativa se il giorno del divorzio egli ha già compiuto 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Una donna divorziata, inoltre, può essere tenuta a cominciare – o a ricuperare – un’attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore a lei affidato avrà raggiunto i 10 anni di età e un’attività a tempo pieno le potrà essere imposta solo quando tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91). b) In concreto l’appellante sostiene – come detto – che dopo la maggiore età del figlio __________ (__________2000) la moglie avrà sicuramente modo di reperire fr. 500.– mensili. Dalle deposizioni e dai certificati medici gli atti risulta però che la convenuta ha una fragile costituzione psico-fisica e che, oltre la cura dei figli, essa non potrebbe esercitare alcuna altra attività, nemmeno a mezza giornata. Un lavoro sarà prospettabile, in altri termini, solo al momento in cui essa non dovrà più accudire ai figli (act. XXXIX, secondo verbale, pag. 9; act. XLII, pag. 1; doc. 37; allegato all’act. XXVII; allegato all’act. XXIX). Nella misura in cui pretende che la convenuta  trovi fonti di guadagno autonome e si occupi nel contempo dell’ultimo figlio, l’appellante si diparte da una premessa in manifesto contrasto con gli atti senza spendere nemmeno una parola sulle deposizioni dei due medici sentiti durante l’istruttoria. D’altro lato – come ha sottolineato il Pretore – anche volendo concedere che l’appellante sia teoricamente in grado di trovare qualche attività al momento in cui l’ultimo figlio avrà raggiunto i 16 anni, a 49 anni compiuti essa non potrà più essere tenuta a un’iniziativa del genere. Invano si cercherebbe nell’appello una qualsiasi contestazione su questo punto. 9. Il valore delle 105 azioni nominative __________ assegnate all’attore in liquidazione del regime matrimoniale è stato fissato dal primo giudice in complessivi fr. 34 000.– (sentenza impugnata, pag. 6). L’appellante assevera che il valore determinante non è quello di fr. 34 000.– da lui esposto nella dichiarazione fiscale 1995/96 (doc. MM), ma quello di fr. 26 250.– relativo al giorno in cui il Pretore ha statuito. In astratto egli potrebbe anche avere ragione. Determinante per calcolare il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni è, infatti, il momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC), cioè il giorno in cui è emanata la sentenza di divorzio (DTF 121 III 154 consid. 3a; Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 10 art. 214 CC). Da nessun documento risulta però che il 28 gennaio 1997, giorno in cui il Pretore ha statuito, il valore delle 105 azioni fosse di fr. 26 250.–. Nel diritto ticinese lo scioglimento del regime dei beni non è governato dal principio inquisitorio (cfr., per gli altri Cantoni: Bühler / Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, note 44 e 47 ad art. 158 CC), né l’applicazione di tale principio è imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier, L’unité du jugement en divorce et l’office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 323 a metà). Nella fattispecie incombeva quindi all’attore documentare la sua affermazione. In assenza di altri elementi, il Pretore si è fondato sull’unico dato disponibile, desunto dalla predetta dichiarazione fiscale (doc. MM) in cui il valore delle azioni – per altro indicate nel numero di 81 (“Elenco dei singoli beni patrimoniali”) – risulta di complessivi fr. 34 000.–. Anche in proposito la sentenza impugnata deve quindi essere confermata. 10. Il Pretore ha posto la tassa di giustizia e le spese per due quinti a carico dell’attore e per il resto a carico della convenuta (e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato), con obbligo per quest’ultima di rifondere all’attore fr. 2500.– a titolo di ripetibili. L’appellante sostiene che, quand’anche il suo ricorso fosse respinto, l’indennità per ripetibili assegnatagli dal Pretore dovrebbe essere portata a fr. 9365.–, premesso che in caso di totale soccombenza la convenuta avrebbe dovuto versargli non meno di fr. 46 825.–. a) La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 nella causa GMS contro T. e B., consid. 8; da ultimo: I CCA, sentenze del 28 ottobre 1997 nella causa B. e litisconsorti contro X., consid. 12; del 12 gennaio 1998 nella causa M. contro M., consid. 7; del 3 febbraio 1998 nella causa G. contro G., consid. 7). In cause di stato l’onorario di un patrocinatore può variare da fr. 1000.– a fr. 25 000.– (art. 14 cpv. 1 TOA, applicabile indicativamente giusta l’art. 150 CPC); se le prestazioni dell’avvocato si sono estese anche alla trattazione, giudiziale o extragiudiziale, di rapporti patrimoniali litigiosi (cioè alla liquidazione del regime matrimoniale), l’onorario va maggiorato con un supplemento fino al 50% dell’onorario calcolato secondo l’art. 9 cpv. 1 TOA in base al valore dell’intera sostanza coniugale (art. 14 cpv. 2 TOA). b) Contrariamente a quanto opina l’appellante, in concreto il valore dell’intera sostanza coniugale non è solo quello dell’abitazione e nemmeno è il valore commerciale di quest’ulti-ma (fr. 615 000.–). Il valore dell’intera sostanza coniugale è il valore complessivo degli acquisti e dei beni propri al netto degli oneri ipotecari (CdM, sentenza del 27 febbraio 1997 nella causa G. contro N., consid. 5a), ovvero fr. 503 798.– (sentenza impugnata, pag. 6 e 7). Il Pretore si è dipartito da un’indennità complessiva per ripetibili di fr. 12 500.– (in caso di totale soccombenza di una parte). Tale importo può ragionevolmente ritenersi composto di fr. 7500.– per la causa di stato (art. 14 cpv. 1 TOA) e di fr. 5000.– per la liquidazione del regime matrimoniale (art. 14 cpv. 2 TOA), importi che corrispondono alle aliquote medio-inferiori del 5% (art. 9 cpv. 1 TOA) e del 20% (art. 14 cpv. 2 TOA). Si tratta fors’anche di rimunerazioni modeste, ma che rientrano agevolmente nei limiti della tariffa dell’Ordine degli avvocati e che non denotano alcun eccesso o abuso del potere di apprezzamento. L’appello adesivo deve quindi essere respinto anche sull’ultimo punto. III.   Sulle spese e le ripetibili 11. Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante principale non può essere accolta, a prescindere da un’eventuale stato di ristrettezza, poiché il ricorso appariva sprovvisto fin dall’inizio di esito favorevole (art. 157 CPC). Per quel che è dell’appello adesivo, non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta, che non ha formulato osservazioni. La tassa di giustizia di entrambi i ricorsi e le ripetibili dell’appello principale sono equamente ridotte della metà, nondimeno, per tenere conto della situazione finanziaria in cui versano le parti. Per questi motivi vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello è respinta. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr.  450.– b) spese                         fr. 50.– fr. 500.– sono posti a carico a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili di appello. 4. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 5. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 450.– b) spese                         fr. 50.– fr. 500.– sono posti a carico dell’appellante adesivo. Non si accordano ripetibili. 6. Intimazione:

– avv. dott. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria