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Incarto n..11.97.00202
Lugano
17 dicembre 1997/cs
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale dappello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa__.__.______ (azione possessoria)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza dell11 settembre 1997da
__________ __________,__________
(patrocinata dallavv. __________ __________, __________)
contro
__________ ed __________ __________,__________ -__________;
che la mancata restituzione delloggetto alla scadenza del contratto stipulato con il proprietario, possessore indiretto, non configura un atto di illecita violenza, tanto più che la situazione di fatto come del resto ammette esplicitamente lappellante non è mutata (Stark, op. cit., nota 60 in fine allintroduzione degli art. 926929 CC), così che non è proponibile né unazione di reintegra né unazione di manutenzione (Stark, op. cit., nota 16 ad art. 927 CC e nota 35 ad art. 928 CC; SJ 1984 pag. 525, SJ 1994 pag. 557; I CCA, sentenza del 27 febbraio 1996 in re R. SA c. R. D., massima pubblicata in: Bollettino dellordine degli avvocati n. 14/1997 pag. 10 in alto);
che lappello, manifestamente infondato, può essere respinto con la procedura semplificata prevista dall'art. 313bisCPC;
che lemanazione del giudizio di merito rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo postulata dallappellante;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica attribuire ripetibili alle controparti, cui lappello non è nemmeno stato notificato;