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11.1997.202

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino ·17 · 1996-02-27 · Italiano TI
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Incarto n..11.97.00202

Lugano

17 dicembre 1997/cs

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa__.__.______ (azione possessoria)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza dell’11 settembre 1997da

__________ __________,__________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro

__________ ed __________ __________,__________ -__________;

che la mancata restituzione dell’oggetto alla scadenza del contratto stipulato con il proprietario, possessore indiretto, non configura un atto di illecita violenza, tanto più che la situazione di fatto – come del resto ammette esplicitamente l’appellante – non è mutata (Stark, op. cit., nota 60 in fine all’introduzione degli art. 926–929 CC), così che non è proponibile né un’azione di reintegra né un’azione di manutenzione (Stark, op. cit., nota 16 ad art. 927 CC e nota 35 ad art. 928 CC; SJ 1984 pag. 525, SJ 1994 pag. 557; I CCA, sentenza del 27 febbraio 1996 in re R. SA c. R. D., massima pubblicata in: Bollettino dell’ordine degli avvocati n. 14/1997 pag. 10 in alto);

che l’appello, manifestamente infondato, può essere respinto con la procedura semplificata prevista dall'art. 313bisCPC;

che l’emanazione del giudizio di merito rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo postulata dall’appellante;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica attribuire ripetibili alle controparti, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;