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11.1997.197

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-12-09 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 Il Pretore ha escluso i presupposti dell’errore essenziale (art. 24 cpv. 1 CO), nel caso specifico, poiché l’attore non risultava aver inteso sottoscrivere una convenzione diversa da quella in oggetto. Il chiaro testo del contratto, la lucidità dell’interessato al momento della firma e le spiegazioni – ancorché brevi – del notaio prima della stipulazione inducevano a ritenere se mai ch’egli si fosse ricreduto, ma non denotavano alcun errore essenziale. Il Pretore ha escluso anche l’ipotesi del dolo (art. 28 cpv. 1 CO), non dimostrata e reputata per di più scarsamente credibile, il notaio avendo illustrato ai coniugi – seppure a grandi linee – la portata della convenzione, mentre l’attore appariva perfettamente in grado di intendere e di volere. Infine il primo giudice ha scartato l’eventualità del timore (art. 29 cpv. 1 CO), la quale non trovava riscontro agli atti e riusciva finanche poco attendibile, l’attore non potendosi dire atterrito per il semplice fatto che la moglie – medico di professione – gli avrebbe rifiutato assistenza terapeutica se egli non avesse firmato il contratto.

E. 3 Gli appellanti lamentano una valutazione unilaterale delle prove. Rimproverano al Pretore – in sintesi – di avere considerato solo la testimonianza del notaio rogante, trascurando che l’attore non era stato adeguatamente informato e non si rendeva conto dell’importanza della convenzione. Per converso la moglie aveva approfittato della sua età (86 anni) e influenzabilità, raggirandolo, tant’è che subito dopo la firma del contratto ha abbandonato il domicilio coniugale, lasciandolo in condizioni di salute miserevoli. Oltre a ciò fra le parti sussisteva profondo dissidio, al punto che nella parallela causa di stato lo stesso Pretore aveva avuto modo di ravvisare una grave turbativa coniugale già a un esame di mera verosimiglianza. In realtà – sostengono gli appellanti – l’attore non ha mai avuto l’intenzione di sottoscrivere una convenzione come quella in discorso ed è stato indotto a firmare della moglie, nel timore che se non lo avesse fatto sarebbe rimasto solo e senza cure. In siffatte circostanze la convenzione litigiosa non può ritenersi vincolante.

E. 4 Una convenzione matrimoniale non impegna la parte che l’ha firmata per errore, dolo o timore (art. 23 segg. CO), salvo che il trascorrere del tempo abbia sanato il difetto (Hausheer/Reus-ser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1992, n. 59 ad art. 182 CC). Quest’ultima evenienza non riguarda il caso in rassegna, ove il contratto è stato impugnato poco più di due mesi dopo la sua stipulazione. Il problema è di sapere pertanto se in concreto l’attore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di consentire o dovesse presumere una condizione di fatto considerata come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari (art. 24 cpv. 1 n. 1 e 4 CO), rispettivamente se sia stato indotto a firmare per dolo della convenuta (art. 28 cpv. 1 CO) oppure se abbia firmato per timore ragionevole causato dal fatto illecito dell’altra parte (art. 29 cpv. 1 CO), posto che il timore è “ragio-nevole” ove consista in un pericolo grave e imminente per la vita, la persona, l’onore o le sostanze proprie (art. 30 cpv. 1 CO).

E. 5 La sentenza

impugnata contiene solo generici richiami alle risultanze istruttorie, senza

alcun accenno concreto alle deposizioni dei testimoni, tranne quella del notaio

rogante. Nella misura in cui gli appellanti si dolgono di un sommario

apprezzamento probatorio (art. 90 CPC), il gravame non manca dunque di buon

diritto. Ciò non basta tuttavia per giustificare l’accoglimento del ricorso. In

casi del genere, per vero, incombe alla Camera civile di appello – cui la causa

è devoluta con pieno potere di cognizione – verificare se i fatti invocati

dagli appellanti trovino conferma nel fascicolo processuale.

a)

Sentito

come testimone, il notaio rogante ha dichiarato che i coniugi si sono

presentati nel suo ufficio il 5 luglio 1994 per tramutare il regime di

separazione dei beni in quello di comunione dei beni, che in tale occasione la

convenuta ha ribadito di voler sottoscrivere un contratto in tal senso, che

egli ha spiegato ai coniugi in termini semplici e molto succinti le conseguenze

giuridiche ed economiche del nuovo regime, che i coniugi sono poi andati a bere

un caffè (nell’attesa che si approntasse l’atto pubblico), firmando il rogito

poco dopo. Il notaio ha soggiunto che quel giorno l’attore gli era apparso

molto invecchiato, ma perfettamente lucido e consapevole di quel che faceva.

Egli già lo conosceva, del resto, come una persona molto parsimoniosa, capace

finanche di discutere le sue note professionali (verbali, pag. 5 seg.).

b)

Analogamente

ha riferito il testimone __________ __________, banchiere di fiducia

dell’attore, il quale ha descritto quest’ultimo come un uomo “molto informato

sulle questioni finanziarie”, “molto pignolo”, che decideva personalmente il da

farsi e dava egli stesso le istruzioni (verbali, pag. 20). Il testimone

__________ __________ ha soggiunto altresì che l’attore desiderava essere

tenuto costantemente al corrente di come andavano i suoi affari commerciali in

Germania (rogatoria del 20 marzo 1996, 2° foglio).

c)

La

testimone __________ __________ ha raccontato di avere visitato l’attore l’11

giugno 1994 ad __________, trovandolo solo e in deplorevoli condizioni fisiche,

tant’è che durante un successivo incontro con i coniugi ad __________

(__________-__________a), il 20 giugno 1994, essa ha rimproverato la convenuta

per avere lasciato il marito in simile stato. Essa ha soggiunto che il suo

amico __________. __________ __________ ha poi avuto modo di appurare che l’attore

non si era reso conto di quanto aveva firmato accettando la comunione dei beni,

che in seguito a ciò era sorto un diverbio fra i coniugi, che proprio in

seguito a tale scontro la convenuta se ne era andata e non aveva più fatto

ritorno a casa. Da quel momento la testimone si è presa cura essa medesima

dell’attore, ad __________, sino al febbraio del 1995, quando l’attore è stato

portato via dai figli e lei non lo ha più rivisto (verbali, pag. 8 seg.).

d)

Il

testimone __________ __________ ha confermato che durante l’esta-te del 1994 la

convenuta ha fatto solo fugaci apparizioni ad __________ e che dell’attore – in

precarie condizioni di salute – si occupavano la predetta __________ __________

insieme con la sorella __________ __________ (verbali, pag. 14). Questa,

sentita a sua volta come testimone, ha detto di essersi recata ad __________

nell’autunno del 1994, di avere trovato l’attore “in uno stato catastrofico”

(trombosi fino al ginocchio, infiammazione alla vescica, difficoltà di

deambulazione) e di averlo curato per nove mesi, finché i figli lo hanno

portato con loro, accomiatando lei e la sorella (verbali, pag. 16).

e)

La

testimone __________ __________, da parte sua, ha visto partire i coniugi da

__________ quel mercoledì 5 luglio 1994 per andare a sottoscrivere il rogito

dal dott. __________ __________. L’attore, che appariva “veramente contento”,

“veramente in forma”, le aveva detto che la comunione dei beni era una promessa

di lui alla moglie. Nei giorni successivi i coniugi le sono apparsi tranquilli

e i loro rapporti normali (verbali, pag. 18).

E. 6 Nella misura in cui

sostengono che l’attore, cittadino germanico, necessitava “sicuramente di

un’approfondita spiegazione” sul regime della comunione dei beni, stipulata “in

modo improvviso” (ricorso, pag. 3 seg.), gli appellanti disconoscono sia che il

notaio ha nondimeno spiegato ai coniugi in termini semplici – seppure molto succinti

– le conseguenze giuridiche ed economiche del nuovo regime, sia che l’attore

medesimo riconduceva le sue intenzioni a una promessa verso la moglie. La firma

della convenzione non è avvenuta dunque ciecamente né inopinatamente. Che in

seguito l’attore si sia pentito del proprio agire discutendo con __________.

__________ __________ è senz’altro possibile, ma ciò non dimostra che al momento

di comparire davanti al notaio egli versasse in errore. Per di più il rogito

notarile, con traduzione tedesca, è di immediata comprensione (anche per quanto

riguarda lo scioglimento del regime convenzionale: clausola n. 5) e l’istituto

della comunione dei beni esiste con notevoli similitudini anche in Germania (§

__________segg. BGB; si veda, in particolare, il § __________sullo

scioglimento). Nemmeno gli appellanti allegano del resto quale differenza decisiva

rispetto al diritto svizzero avrebbe – per avventura – fuorviato l’attore, cui

l’età avanzata e il fisico cagionevole non impedivano di dimostrarsi lucido e

attento, come hanno riferito i testimoni (sopra, consid. 5a, 5b, 5e).

Giovi ricordare che a

norma dell’art. 24 cpv. 1 n. 1 e 4 CO l’erro-re è essenziale solo quando la

parte in errore aveva di mira un contratto diverso dal quale ha dichiarato di

consentire, rispettivamente quando l’errore concerne una determinata condizione

di fatto che la parte considerava come un necessario elemento del contratto

secondo la buona fede nei rapporti d’affari (le ipotesi figuranti ai n. 2 e 3

del cpv. 1 non attengono al caso concreto, né gli appellanti se ne prevalgono).

Quale altro contratto l’attore intendesse firmare gli appellanti non dicono né

è dato di capire: eventuali varianti di regime matrimoniale sono state bensì

evocate dal notaio prima della separazione dei beni, ma non prima che fosse

stipulata la comunione (verbali, pag. 4). Quanto all’ipotesi che l’attore abbia

sottoscritto la comunione dei beni supponendo che la convenuta rimanesse sempre

al suo fianco, come moglie o quanto meno come medico, l’illusorietà di una

siffatta prospettiva non può considerarsi un errore essenziale. Ove il

“necessario elemento del contratto” si riferisca a situazioni future, è dato

errore essenziale solo qualora l’aspettati-va sia sicura o, almeno, ragionevolmente

certa (

Schwenzer

in: Kommentar

zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, Basilea 1996, n. 18 seg. ad art. 24 con

numerosi rinvii di giurisprudenza). La durata di un rapporto affettivo è un

fattore labile e ancora più imprevedibile è la durata di un mandato meramente

terapeutico. Diverso è il caso, citato dagli appellanti, in cui un fidanzato aveva

concesso un diritto di usufrutto alla promessa sposa (Rep. 1966 pag. 29); egli,

difatti, poteva fare assegnamento in buona fede sulla prossima celebrazione del

matrimonio. Un coniuge non può contare con certezza (né con quasi certezza),

invece, sul fatto che il matrimonio duri fino alla morte. Ove l’attore avesse

firmato la convenzione poi – come gli appellanti sembrano ammettere (ricorso,

pag. 4 in fondo) – nella speranza di sanare il dissidio coniugale,

l’aleatorietà del presupposto riesce addirittura palmare. Scorgere un errore

essenziale in condizioni come quelle illustrate è fuori questione.

E. 7 Gli appellanti

asseverano per altro verso che l’attore è rimasto vittima di una manovra

dolosa, di un raggiro reso possibile dalla sua età e influenzabilità. Ora, un

comportamento doloso nel senso dell’art. 28 cpv. 1 CO consiste nel prospettare

fatti inveritieri o nel celare fatti veri (DTF 116 II 434). L’attore, come si è

visto, era un uomo anziano e fisicamente malmesso, tuttavia non senile né

particolarmente suggestionabile (sopra, consid. 5a, 5b, 5e). Quali fatti

inveritieri gli sarebbero stati prospettati come autentici, rispettivamente

quali fatti veri gli sarebbero stati occultati, gli appellanti non spiegano con

chiarezza: prima essi affermano che la convenuta avrebbe contratto matrimonio

solo per circuirlo, tant’è che lo ha abbandonato subito dopo la firma della

convenzione (memoriale, pag. 4 seg.), poi sostengono che la convenuta ha

falsamente assicurato la sua volontà di prestare cura e assistenza medica,

salvo tornare al più presto dall’ex marito non appena ottenuto quanto voleva

(pag. 10). In realtà nessun indizio permette di desumere che il matrimonio, il

quale alla firma della convenzione litigiosa durava da cinque anni, fosse

simulato: nessun elemento di prova legittima un’illazione simile, mentre

l’istruttoria della causa di divorzio – cui genericamente si richiamano gli

interessati – non è stata richiamata agli atti, né risulta essere stata

congiunta con quella del processo in esame.

Per quanto riguarda la

asserita garanzia di assistenza medica e terapeutica, è possibile che in

qualche modo la promessa dell’attore nei confronti della moglie (sopra,

consid. 5e) si riallacciasse a un’aspettativa del genere. Nulla dimostra però

che la convenuta abbia assicurato all’attore di prestare cure medico-sanitarie

di durata vitalizia, tanto meno qualora i rapporti fra i coniugi fossero

degradati in grave turbativa. Certo, gli appellanti sembrano partire dall’idea

che, comunque fosse, al momento della firma le relazioni fra le parti erano già

compromesse (me-moriale, pag. 4 in fondo), sicché la firma della convenzione poteva

avere solo il significato di gratificare la moglie per le cure che avrebbe

prodigato al marito. Se non che, in caso di grave turbativa la firma della

convenzione avrebbe anche potuto avere lo scopo – illusorio – di riavvicinare

la moglie (ipotesi già accennata dianzi) e non si riconduce necessariamente a

garanzie esplicite di assistenza geriatrica. È vero che il comportamento della

convenuta desta serie perplessità, ove appena si consideri che nell’estate del

1994 – la firma della convenzione è del 5 lu-glio – essa ha ridotto la sua

presenza ad __________ a fugaci apparizioni (sopra, consid. 5d). Ciò mette in

dubbia luce i suoi reali fini, ma non basta a dimostrare che abbia indotto

l’attore con false assicurazioni a sottoscrivere il contratto litigioso.

E. 8 A prescindere da quanto sopra gli appellanti fanno valere che la convenuta ha in ogni modo minacciato l’attore, il quale a 86 anni temeva che rifiutando la firma della convenzione sarebbe stato abbandonato a sé stesso nella villa di __________, in gravi condizioni di salute. Come si è detto, il timore è “ragionevole” nell’ac-cezione dell’art. 29 cpv. 1 CO ove configuri un pericolo grave e imminente per la vita, la persona, l’onore o le sostanze proprie (art. 30 cpv. 1 CO). Decisivo non è tanto sapere se nelle circostanze specifiche una persona ragionevole avrebbe avuto paura, quanto se nelle circostanze specifiche quella determinata persona è stata soggettivamente intimorita (Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 30 CO). Che con le sue disponibilità finanziarie un uomo come l’attore potesse garantirsi qualsiasi assistenza, come argomenta il Pretore (sentenza, pag. 6), non è quindi determinante, perché i requisiti dell’art. 29 cpv. 1 CO vanno apprezzati dal profilo soggettivo, non oggettivo. Ciò premesso, rimane il fatto che la paura dell’attore rimane una semplice affermazione degli appellanti. Intanto perché al momento in cui ha firmato il contratto egli non versava in gravi condizioni. Come risulta dal certificato medico agli atti (doc. 4), egli non godeva di una salute ineccepibile, ma non era in pericolo di vita, sicché mal si intravede come potesse – anche solo soggettivamente – paventare rischi gravi e imminenti per propria incolumità ove si fosse rifiutato di firmare. Per di più, l’ipotesi del timore è smentita dalla circostanza che il giorno della firma l’attore appariva “veramente contento”, e non perché si liberasse da un pericolo incombente, ma perché poteva adempire una promessa nei confronti della moglie (consid. 5e). Tant’è che paure, turbamenti o ansie non sono stati ravvisati neppure dal notaio rogante (consid. 5a). Anche su questo punto l’appello manca pertanto di consistenza.

E. 9 Infine gli appellanti criticano l’indennità di fr. 1 500 000.– a titolo di ripetibili che il Pretore ha assegnato alla convenuta, sottolineando che per un dispendio di tempo pari a un centinaio di ore il legale della controparte non può esporre un onorario superiore a fr. 80 000.–. Riconoscendo una somma quasi venti volte superiore, il primo giudice sarebbe caduto nell’eccesso di apprezzamento. a) La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 in re GMS, consid. 8; sentenza del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 3). Ciò vale a maggior ragione in tema di ripetibili, la tariffa dell’Ordine degli avvocati essendo per il giudice meramente indicativa (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 150 CPC). Ripetibili, nondimeno, sono unicamente le spese indispensabili causate dal processo, cui si aggiunge un’equa indennità per onorari di patrocinio (art. 150 prima frase CPC). Il risarcimento di ogni spesa e danno incontrato o subìto dalla parte vincente a motivo dell’indebita lite può essere imposto al soccombente solo ove costui abbia agito con manifesta ingiustizia (“responsabilità aggravata”: art. 152 cpv. 1 CPC). b) In qualsiasi pratica avente un valore determinato o determinabile l’onorario dell’avvocato è fissato, giusta l’art. 9 cpv. 1 TOA, secondo determinate percentuali del valore litigioso. Nella fattispecie le parti si sono date atto all’udienza preliminare che il valore litigioso è di “almeno 50 milioni di franchi”. In mancanza di dati più precisi non rimane che fondarsi su tale importo. Ora, per una causa ordinaria avente un siffatto valore il noto art. 9 cpv. 1 TOA prevede onorari compresi fra il 3 e il 6% del valore stesso. Il Pretore ha verosimilmente applicato l’aliquota minima del 3% (la sentenza non dà alcuna motivazione sull’ammontare delle ripetibili), ottenendo un risultato di fr. 1 500 000.–. In realtà il calcolo dell’onorario non si esaurisce in questi soli termini. c) Giusta l’art. 11 cpv. 1 TOA “per pratiche di esiguo valore che hanno richiesto un cospicuo dispendio di tempo e nei casi di valore elevato ma che hanno richiesto un impegno limitato” – come pure in altre eventualità che non riguardano la fattispecie – l’onorario dell’avvocato è stabilito tenendo  conto non solo del valore litigioso (come dispone l’art. 9 cpv. 1 TOA), ma anche del dispendio orario. In circostanze del genere il Consiglio di moderazione fa capo alla formula O = 2 x Ov x Ot Ov + Ot dove O è l’onorario da determinare, Ov l’onorario secondo il valore e Ot l’onorario a tempo (Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 1, pag. 15). L’onorario a tempo è calcolato in base a una remunerazione minima di fr. 150.– l’ora (art.

E. 10 La convenuta insta anche in questa sede, per vero con tono inutilmente polemico, affinché il comportamento processuale degli appellanti sia dichiarato temerario nel senso dell’art. 152 CPC. La domanda va respinta già per il fatto che l’appello merita parziale accoglimento, anche se in misura ridotta. Oltre a ciò, la responsabilità aggravata dell’art. 152 cpv. 1 CPC presuppone che la parte agisca “con manifesta ingiustizia”, ovvero con sconsiderata arditezza o inammissibile leggerezza. Temerario è, ad esempio, il comportamento di un attore che proceda in giustizia già disponendo di una sentenza sfavorevole su un oggetto identico (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 152 CC). Il ricorso degli appellanti si rivela infondato, ma non offende palesemente il senso di giustizia. Non integra pertanto gli estremi dell’art. 152 cpv. 1 CPC.

E. 11 Gli oneri processuali del pronunciato odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La tassa di giustizia, che di per sé consisterebbe nella metà di quella fissata dal Pretore (art. 24 lett. a LTG), va adeguatamente moderata per tenere conto dei principi della proporzionalità e dell’equivalenza che in virtù del diritto federale informano tutte le riscossioni tributarie. Anche gli emolumenti giudiziari devono mantenersi perciò in un rapporto ragionevole con la complessità della causa e con l’impegno chiesto al tribunale (DTF 120 Ia 175 consid. 4). Le ripetibili si attengono al disposto dell’art. 17 cpv. 1 TOA. Quanto al grado di soccombenza, gli attori escono perdenti su tutta la linea, tranne per quanto concerne le ripetibili di prima sede, al cui riguardo il gravame è fondato nel principio e quasi interamente sull’ammontare. Ciò posto, si giustifica per equità di porre a carico della convenuta un ventesimo degli oneri complessivi e di ridurre conseguentemente le ripetibili di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L’appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo

n. 2 della sentenza impugnata è così riformato: La tassa di giustizia di fr. 300 000.– e le spese, da anticipare da __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ in solido, sono poste solidalmente a carico di questi ultimi, i quali rifonderanno ad __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 100 000.– complessivi per ripetibili. Per il resto la sentenza impugnata è confermata.

2.   Gli oneri processuali, consistenti nella tassa di giustizia e nelle spese di complessivi fr. 50 000.–, da anticipare dagli appellanti in solido, sono posti per un ventesimo a carico di __________ __________ e per il resto solidalmente a carico di __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________, i quali rifonderanno ad __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 30 000.– per ripetibili ridotte.

3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________;

– __________ __________, Starnberg (__________). Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.1998 11.1997.197 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.1998 11.1997.197 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.1998 11.1997.197

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.97.00197 Lugano, 9 dicembre 1998 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (annullamento di convenzione matrimoniale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 15 settembre 1994 da __________ __________, già in __________, cui sono subentrati gli eredi: __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________) e __________ __________, __________ (__________) (già patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se deve essere accolto l’appello del 25 novembre 1997 presentato da __________ __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 5 novembre 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto:                    A .   __________ __________ (____________________1908) e __________ __________ __________ (____________________1934), cittadini germanici, si sono sposati ad __________ il __________ __________ 1989 scegliendo il regime della separazione dei beni (convenzione stipulata il 7 giugno 1989). Il marito, al terzo matrimonio, aveva già due figli: __________ __________ e __________. Da __________ __________ __________, al suo secondo matrimonio, egli non ha avuto discendenti. Il 5 luglio 1994 i coniugi hanno firmato un nuovo atto pubblico con il quale hanno annullato il regime precedente, sostituendolo con quello della comunione dei beni secondo il diritto svizzero. B. Il 15 settembre 1994 __________ __________ ha convenuto la moglie davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché la convenzione del 5 luglio 1994 fosse annullata siccome inficiata da dolo, timore ed errore essenziale. __________ __________ ha proposto di respingere la petizione. All’udienza preliminare del 10 marzo 1995 le parti si sono date atto che il valore della causa era di almeno 50 milioni di franchi. Lo stesso giorno è decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione chiesto dall’attore in vista di promuovere una causa di stato. C. __________ __________ è __________ a __________ (__________-__________) il ____________________ 1997, durante la procedura di stato. Nella causa riguardante la validità della convenzione gli sono subentrati i figli __________ __________ __________ e __________ __________ insieme con __________ __________, cui l’attore aveva destinato un quarto del patrimonio – dietro cura e assistenza vitalizia – con patto successorio dell’8 agosto 1994. Chiusa l’istruzione, __________ __________ __________ e __________ __________ hanno ribadito nel loro memoriale conclusivo del 31 ottobre 1997 la domanda dell’attore. __________ __________ è rimasta silente. __________ __________ ha proposto una volta ancora, nel suo memoriale conclusivo del 24 ottobre 1997, di respingere la petizione, chiedendo altresì che la lite fosse dichiarata temeraria. D. Con sentenza del 5 novembre 1997 il Pretore ha respinto la petizione, non ritenendo che la firma della convenzione fosse viziata da dolo, timore o errore essenziale, ma non riscontrando nella causa nemmeno gli estremi della temerarietà prospettati dalla convenuta. La tassa di giustizia di fr. 300 000.– e le spese sono state poste solidalmente a carico di __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________, tenuti a rifondere ad __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1 500 000.– per ripetibili. E. Contro la sentenza appena citata __________ __________ __________ e __________ __________ hanno presentato un appello del 25 novembre 1997 inteso a far riformare il giudizio del Pretore nel senso di accogliere la petizione e di annullare la convenzione litigiosa. In subordine essi contestano l’ammontare delle ripetibili fissate dal primo giudice, postulandone la riduzione a fr. 80 000.–. __________ __________, cui è stato intimato l’appello, ha invitato il suo patrocinatore a sospendere ogni attività processuale. __________ __________ ha reagito con osservazioni del 12 gennaio 1998, chiedendo di respingere l’appello, previa dichiarazione di temerarietà, e di confermare la sentenza impugnata. Considerando in diritto:                  1. Se un litisconsorte necessario non partecipa – come in concreto – all’appello, il litisconsorte diligente si ritiene rappresentarlo (art. 46 cpv. 2 CPC), la sentenza esplicando effetti verso tutti. Nella fattispecie __________ __________s, rimasta passiva, si presume rappresentata dagli appellanti. Nulla osta quindi alla trattazione del gravame. 2. Il Pretore ha escluso i presupposti dell’errore essenziale (art. 24 cpv. 1 CO), nel caso specifico, poiché l’attore non risultava aver inteso sottoscrivere una convenzione diversa da quella in oggetto. Il chiaro testo del contratto, la lucidità dell’interessato al momento della firma e le spiegazioni – ancorché brevi – del notaio prima della stipulazione inducevano a ritenere se mai ch’egli si fosse ricreduto, ma non denotavano alcun errore essenziale. Il Pretore ha escluso anche l’ipotesi del dolo (art. 28 cpv. 1 CO), non dimostrata e reputata per di più scarsamente credibile, il notaio avendo illustrato ai coniugi – seppure a grandi linee – la portata della convenzione, mentre l’attore appariva perfettamente in grado di intendere e di volere. Infine il primo giudice ha scartato l’eventualità del timore (art. 29 cpv. 1 CO), la quale non trovava riscontro agli atti e riusciva finanche poco attendibile, l’attore non potendosi dire atterrito per il semplice fatto che la moglie – medico di professione – gli avrebbe rifiutato assistenza terapeutica se egli non avesse firmato il contratto. 3. Gli appellanti lamentano una valutazione unilaterale delle prove. Rimproverano al Pretore – in sintesi – di avere considerato solo la testimonianza del notaio rogante, trascurando che l’attore non era stato adeguatamente informato e non si rendeva conto dell’importanza della convenzione. Per converso la moglie aveva approfittato della sua età (86 anni) e influenzabilità, raggirandolo, tant’è che subito dopo la firma del contratto ha abbandonato il domicilio coniugale, lasciandolo in condizioni di salute miserevoli. Oltre a ciò fra le parti sussisteva profondo dissidio, al punto che nella parallela causa di stato lo stesso Pretore aveva avuto modo di ravvisare una grave turbativa coniugale già a un esame di mera verosimiglianza. In realtà – sostengono gli appellanti – l’attore non ha mai avuto l’intenzione di sottoscrivere una convenzione come quella in discorso ed è stato indotto a firmare della moglie, nel timore che se non lo avesse fatto sarebbe rimasto solo e senza cure. In siffatte circostanze la convenzione litigiosa non può ritenersi vincolante. 4. Una convenzione matrimoniale non impegna la parte che l’ha firmata per errore, dolo o timore (art. 23 segg. CO), salvo che il trascorrere del tempo abbia sanato il difetto (Hausheer/Reus-ser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1992, n. 59 ad art. 182 CC). Quest’ultima evenienza non riguarda il caso in rassegna, ove il contratto è stato impugnato poco più di due mesi dopo la sua stipulazione. Il problema è di sapere pertanto se in concreto l’attore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di consentire o dovesse presumere una condizione di fatto considerata come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari (art. 24 cpv. 1 n. 1 e 4 CO), rispettivamente se sia stato indotto a firmare per dolo della convenuta (art. 28 cpv. 1 CO) oppure se abbia firmato per timore ragionevole causato dal fatto illecito dell’altra parte (art. 29 cpv. 1 CO), posto che il timore è “ragio-nevole” ove consista in un pericolo grave e imminente per la vita, la persona, l’onore o le sostanze proprie (art. 30 cpv. 1 CO). 5. La sentenza impugnata contiene solo generici richiami alle risultanze istruttorie, senza alcun accenno concreto alle deposizioni dei testimoni, tranne quella del notaio rogante. Nella misura in cui gli appellanti si dolgono di un sommario apprezzamento probatorio (art. 90 CPC), il gravame non manca dunque di buon diritto. Ciò non basta tuttavia per giustificare l’accoglimento del ricorso. In casi del genere, per vero, incombe alla Camera civile di appello – cui la causa è devoluta con pieno potere di cognizione – verificare se i fatti invocati dagli appellanti trovino conferma nel fascicolo processuale. a) Sentito come testimone, il notaio rogante ha dichiarato che i coniugi si sono presentati nel suo ufficio il 5 luglio 1994 per tramutare il regime di separazione dei beni in quello di comunione dei beni, che in tale occasione la convenuta ha ribadito di voler sottoscrivere un contratto in tal senso, che egli ha spiegato ai coniugi in termini semplici e molto succinti le conseguenze giuridiche ed economiche del nuovo regime, che i coniugi sono poi andati a bere un caffè (nell’attesa che si approntasse l’atto pubblico), firmando il rogito poco dopo. Il notaio ha soggiunto che quel giorno l’attore gli era apparso molto invecchiato, ma perfettamente lucido e consapevole di quel che faceva. Egli già lo conosceva, del resto, come una persona molto parsimoniosa, capace finanche di discutere le sue note professionali (verbali, pag. 5 seg.). b) Analogamente ha riferito il testimone __________ __________, banchiere di fiducia dell’attore, il quale ha descritto quest’ultimo come un uomo “molto informato sulle questioni finanziarie”, “molto pignolo”, che decideva personalmente il da farsi e dava egli stesso le istruzioni (verbali, pag. 20). Il testimone __________ __________ ha soggiunto altresì che l’attore desiderava essere tenuto costantemente al corrente di come andavano i suoi affari commerciali in Germania (rogatoria del 20 marzo 1996, 2° foglio). c) La testimone __________ __________ ha raccontato di avere visitato l’attore l’11 giugno 1994 ad __________, trovandolo solo e in deplorevoli condizioni fisiche, tant’è che durante un successivo incontro con i coniugi ad __________ (__________-__________a), il 20 giugno 1994, essa ha rimproverato la convenuta per avere lasciato il marito in simile stato. Essa ha soggiunto che il suo amico __________. __________ __________ ha poi avuto modo di appurare che l’attore non si era reso conto di quanto aveva firmato accettando la comunione dei beni, che in seguito a ciò era sorto un diverbio fra i coniugi, che proprio in seguito a tale scontro la convenuta se ne era andata e non aveva più fatto ritorno a casa. Da quel momento la testimone si è presa cura essa medesima dell’attore, ad __________, sino al febbraio del 1995, quando l’attore è stato portato via dai figli e lei non lo ha più rivisto (verbali, pag. 8 seg.). d) Il testimone __________ __________ ha confermato che durante l’esta-te del 1994 la convenuta ha fatto solo fugaci apparizioni ad __________ e che dell’attore – in precarie condizioni di salute – si occupavano la predetta __________ __________ insieme con la sorella __________ __________ (verbali, pag. 14). Questa, sentita a sua volta come testimone, ha detto di essersi recata ad __________ nell’autunno del 1994, di avere trovato l’attore “in uno stato catastrofico” (trombosi fino al ginocchio, infiammazione alla vescica, difficoltà di deambulazione) e di averlo curato per nove mesi, finché i figli lo hanno portato con loro, accomiatando lei e la sorella (verbali, pag. 16). e) La testimone __________ __________, da parte sua, ha visto partire i coniugi da __________ quel mercoledì 5 luglio 1994 per andare a sottoscrivere il rogito dal dott. __________ __________. L’attore, che appariva “veramente contento”, “veramente in forma”, le aveva detto che la comunione dei beni era una promessa di lui alla moglie. Nei giorni successivi i coniugi le sono apparsi tranquilli e i loro rapporti normali (verbali, pag. 18). 6. Nella misura in cui sostengono che l’attore, cittadino germanico, necessitava “sicuramente di un’approfondita spiegazione” sul regime della comunione dei beni, stipulata “in modo improvviso” (ricorso, pag. 3 seg.), gli appellanti disconoscono sia che il notaio ha nondimeno spiegato ai coniugi in termini semplici – seppure molto succinti

– le conseguenze giuridiche ed economiche del nuovo regime, sia che l’attore medesimo riconduceva le sue intenzioni a una promessa verso la moglie. La firma della convenzione non è avvenuta dunque ciecamente né inopinatamente. Che in seguito l’attore si sia pentito del proprio agire discutendo con __________. __________ __________ è senz’altro possibile, ma ciò non dimostra che al momento di comparire davanti al notaio egli versasse in errore. Per di più il rogito notarile, con traduzione tedesca, è di immediata comprensione (anche per quanto riguarda lo scioglimento del regime convenzionale: clausola n. 5) e l’istituto della comunione dei beni esiste con notevoli similitudini anche in Germania (§ __________segg. BGB; si veda, in particolare, il § __________sullo scioglimento). Nemmeno gli appellanti allegano del resto quale differenza decisiva rispetto al diritto svizzero avrebbe – per avventura – fuorviato l’attore, cui l’età avanzata e il fisico cagionevole non impedivano di dimostrarsi lucido e attento, come hanno riferito i testimoni (sopra, consid. 5a, 5b, 5e). Giovi ricordare che a norma dell’art. 24 cpv. 1 n. 1 e 4 CO l’erro-re è essenziale solo quando la parte in errore aveva di mira un contratto diverso dal quale ha dichiarato di consentire, rispettivamente quando l’errore concerne una determinata condizione di fatto che la parte considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari (le ipotesi figuranti ai n. 2 e 3 del cpv. 1 non attengono al caso concreto, né gli appellanti se ne prevalgono). Quale altro contratto l’attore intendesse firmare gli appellanti non dicono né è dato di capire: eventuali varianti di regime matrimoniale sono state bensì evocate dal notaio prima della separazione dei beni, ma non prima che fosse stipulata la comunione (verbali, pag. 4). Quanto all’ipotesi che l’attore abbia sottoscritto la comunione dei beni supponendo che la convenuta rimanesse sempre al suo fianco, come moglie o quanto meno come medico, l’illusorietà di una siffatta prospettiva non può considerarsi un errore essenziale. Ove il “necessario elemento del contratto” si riferisca a situazioni future, è dato errore essenziale solo qualora l’aspettati-va sia sicura o, almeno, ragionevolmente certa (Schwenzer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, Basilea 1996, n. 18 seg. ad art. 24 con numerosi rinvii di giurisprudenza). La durata di un rapporto affettivo è un fattore labile e ancora più imprevedibile è la durata di un mandato meramente terapeutico. Diverso è il caso, citato dagli appellanti, in cui un fidanzato aveva concesso un diritto di usufrutto alla promessa sposa (Rep. 1966 pag. 29); egli, difatti, poteva fare assegnamento in buona fede sulla prossima celebrazione del matrimonio. Un coniuge non può contare con certezza (né con quasi certezza), invece, sul fatto che il matrimonio duri fino alla morte. Ove l’attore avesse firmato la convenzione poi – come gli appellanti sembrano ammettere (ricorso, pag. 4 in fondo) – nella speranza di sanare il dissidio coniugale, l’aleatorietà del presupposto riesce addirittura palmare. Scorgere un errore essenziale in condizioni come quelle illustrate è fuori questione. 7. Gli appellanti asseverano per altro verso che l’attore è rimasto vittima di una manovra dolosa, di un raggiro reso possibile dalla sua età e influenzabilità. Ora, un comportamento doloso nel senso dell’art. 28 cpv. 1 CO consiste nel prospettare fatti inveritieri o nel celare fatti veri (DTF 116 II 434). L’attore, come si è visto, era un uomo anziano e fisicamente malmesso, tuttavia non senile né particolarmente suggestionabile (sopra, consid. 5a, 5b, 5e). Quali fatti inveritieri gli sarebbero stati prospettati come autentici, rispettivamente quali fatti veri gli sarebbero stati occultati, gli appellanti non spiegano con chiarezza: prima essi affermano che la convenuta avrebbe contratto matrimonio solo per circuirlo, tant’è che lo ha abbandonato subito dopo la firma della convenzione (memoriale, pag. 4 seg.), poi sostengono che la convenuta ha falsamente assicurato la sua volontà di prestare cura e assistenza medica, salvo tornare al più presto dall’ex marito non appena ottenuto quanto voleva (pag. 10). In realtà nessun indizio permette di desumere che il matrimonio, il quale alla firma della convenzione litigiosa durava da cinque anni, fosse simulato: nessun elemento di prova legittima un’illazione simile, mentre l’istruttoria della causa di divorzio – cui genericamente si richiamano gli interessati – non è stata richiamata agli atti, né risulta essere stata congiunta con quella del processo in esame. Per quanto riguarda la asserita garanzia di assistenza medica e terapeutica, è possibile che in qualche modo la promessa dell’attore nei confronti della moglie (sopra, consid. 5e) si riallacciasse a un’aspettativa del genere. Nulla dimostra però che la convenuta abbia assicurato all’attore di prestare cure medico-sanitarie di durata vitalizia, tanto meno qualora i rapporti fra i coniugi fossero degradati in grave turbativa. Certo, gli appellanti sembrano partire dall’idea che, comunque fosse, al momento della firma le relazioni fra le parti erano già compromesse (me-moriale, pag. 4 in fondo), sicché la firma della convenzione poteva avere solo il significato di gratificare la moglie per le cure che avrebbe prodigato al marito. Se non che, in caso di grave turbativa la firma della convenzione avrebbe anche potuto avere lo scopo – illusorio – di riavvicinare la moglie (ipotesi già accennata dianzi) e non si riconduce necessariamente a garanzie esplicite di assistenza geriatrica. È vero che il comportamento della convenuta desta serie perplessità, ove appena si consideri che nell’estate del 1994 – la firma della convenzione è del 5 lu-glio – essa ha ridotto la sua presenza ad __________ a fugaci apparizioni (sopra, consid. 5d). Ciò mette in dubbia luce i suoi reali fini, ma non basta a dimostrare che abbia indotto l’attore con false assicurazioni a sottoscrivere il contratto litigioso. 8. A prescindere da quanto sopra gli appellanti fanno valere che la convenuta ha in ogni modo minacciato l’attore, il quale a 86 anni temeva che rifiutando la firma della convenzione sarebbe stato abbandonato a sé stesso nella villa di __________, in gravi condizioni di salute. Come si è detto, il timore è “ragionevole” nell’ac-cezione dell’art. 29 cpv. 1 CO ove configuri un pericolo grave e imminente per la vita, la persona, l’onore o le sostanze proprie (art. 30 cpv. 1 CO). Decisivo non è tanto sapere se nelle circostanze specifiche una persona ragionevole avrebbe avuto paura, quanto se nelle circostanze specifiche quella determinata persona è stata soggettivamente intimorita (Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 30 CO). Che con le sue disponibilità finanziarie un uomo come l’attore potesse garantirsi qualsiasi assistenza, come argomenta il Pretore (sentenza, pag. 6), non è quindi determinante, perché i requisiti dell’art. 29 cpv. 1 CO vanno apprezzati dal profilo soggettivo, non oggettivo. Ciò premesso, rimane il fatto che la paura dell’attore rimane una semplice affermazione degli appellanti. Intanto perché al momento in cui ha firmato il contratto egli non versava in gravi condizioni. Come risulta dal certificato medico agli atti (doc. 4), egli non godeva di una salute ineccepibile, ma non era in pericolo di vita, sicché mal si intravede come potesse – anche solo soggettivamente – paventare rischi gravi e imminenti per propria incolumità ove si fosse rifiutato di firmare. Per di più, l’ipotesi del timore è smentita dalla circostanza che il giorno della firma l’attore appariva “veramente contento”, e non perché si liberasse da un pericolo incombente, ma perché poteva adempire una promessa nei confronti della moglie (consid. 5e). Tant’è che paure, turbamenti o ansie non sono stati ravvisati neppure dal notaio rogante (consid. 5a). Anche su questo punto l’appello manca pertanto di consistenza. 9. Infine gli appellanti criticano l’indennità di fr. 1 500 000.– a titolo di ripetibili che il Pretore ha assegnato alla convenuta, sottolineando che per un dispendio di tempo pari a un centinaio di ore il legale della controparte non può esporre un onorario superiore a fr. 80 000.–. Riconoscendo una somma quasi venti volte superiore, il primo giudice sarebbe caduto nell’eccesso di apprezzamento. a) La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 in re GMS, consid. 8; sentenza del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 3). Ciò vale a maggior ragione in tema di ripetibili, la tariffa dell’Ordine degli avvocati essendo per il giudice meramente indicativa (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 150 CPC). Ripetibili, nondimeno, sono unicamente le spese indispensabili causate dal processo, cui si aggiunge un’equa indennità per onorari di patrocinio (art. 150 prima frase CPC). Il risarcimento di ogni spesa e danno incontrato o subìto dalla parte vincente a motivo dell’indebita lite può essere imposto al soccombente solo ove costui abbia agito con manifesta ingiustizia (“responsabilità aggravata”: art. 152 cpv. 1 CPC). b) In qualsiasi pratica avente un valore determinato o determinabile l’onorario dell’avvocato è fissato, giusta l’art. 9 cpv. 1 TOA, secondo determinate percentuali del valore litigioso. Nella fattispecie le parti si sono date atto all’udienza preliminare che il valore litigioso è di “almeno 50 milioni di franchi”. In mancanza di dati più precisi non rimane che fondarsi su tale importo. Ora, per una causa ordinaria avente un siffatto valore il noto art. 9 cpv. 1 TOA prevede onorari compresi fra il 3 e il 6% del valore stesso. Il Pretore ha verosimilmente applicato l’aliquota minima del 3% (la sentenza non dà alcuna motivazione sull’ammontare delle ripetibili), ottenendo un risultato di fr. 1 500 000.–. In realtà il calcolo dell’onorario non si esaurisce in questi soli termini. c) Giusta l’art. 11 cpv. 1 TOA “per pratiche di esiguo valore che hanno richiesto un cospicuo dispendio di tempo e nei casi di valore elevato ma che hanno richiesto un impegno limitato” – come pure in altre eventualità che non riguardano la fattispecie – l’onorario dell’avvocato è stabilito tenendo  conto non solo del valore litigioso (come dispone l’art. 9 cpv. 1 TOA), ma anche del dispendio orario. In circostanze del genere il Consiglio di moderazione fa capo alla formula O = 2 x Ov x Ot Ov + Ot dove O è l’onorario da determinare, Ov l’onorario secondo il valore e Ot l’onorario a tempo (Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 1, pag. 15). L’onorario a tempo è calcolato in base a una remunerazione minima di fr. 150.– l’ora (art. 10 cpv. 1 per analogia). d) Nel caso in esame gli appellanti sostengono che la pratica non può avere occupato il legale della convenuta più di 100 ore. Al riguardo la convenuta è rimasta silente, ma l’opinione può senza dubbio essere condivisa. In sede forense il legale della convenuta ha dovuto redigere infatti un allegato di risposta (9 pagine), partecipare all’udienza preliminare, presenziare a 4 audizioni durante le quali sono stati sentiti 9 testimoni, preparare tre-quattro domande in tedesco – pressoché identiche – per 5 testimoni all’estero, formulare osservazioni (poco più di una pagina) a un’opposizione a domande rogatoriali, stendere il memoriale conclusivo (17 pagine) e scrivere 6 lettere alla Pretura. Anche un avvocato poco esperto non avrebbe impiegato, per svolgere un lavoro simile, più di una cinquantina d’ore, il patrocinio non essendo di difficoltà superiore alla media. Dal profilo stragiudiziario non è dato di sapere quanti colloqui, quante conferenze telefoniche e quante lettere abbia richiesto la pratica nei rapporti con la cliente e con terzi. In un caso come quello in esame è ragionevole presumere nondimeno che a tal fine un legale diligente avrebbe impiegato un’altra cinquantina d’ore (nulla avrebbe impedito al patrocinatore della convenuta, per altro, di allegare alle osservazioni all’appello una distinta delle sue prestazioni). e) Ammesso un dispendio orario di 100 ore, è manifesto che in concreto non può far stato il solo criterio della rimunerazione ad valorem giusta l’art. 9 cpv. 1 TOA, giacché una retribuzione di fr. 15 000.– l’ora non sarebbe difendibile da alcun punto di vista. Occorre fare ricorso perciò al citato art. 11 cpv. 1 TOA e determinare il compenso anche in funzione del tempo impiegato. Quanto alla retribuzione oraria, la cifra di fr. 500.– prospettata dagli appellanti può eccezionalmente, dandosi la straordinaria importanza patrimoniale del litigio, ritenersi adeguata. Ne segue che il presumibile onorario spettante al patrocinatore della convenuta ammonta a: 2 x 1 500 000 x 50 000 = fr. 96 775.–. 1 500 000 + 50 000 Aggiungendo le spese vive della parte e del patrocinatore, l’indennità può equitativamente essere fissata in complessivi fr. 100 000.–. In proposito l’appello va parzialmente accolto. 10. La convenuta insta anche in questa sede, per vero con tono inutilmente polemico, affinché il comportamento processuale degli appellanti sia dichiarato temerario nel senso dell’art. 152 CPC. La domanda va respinta già per il fatto che l’appello merita parziale accoglimento, anche se in misura ridotta. Oltre a ciò, la responsabilità aggravata dell’art. 152 cpv. 1 CPC presuppone che la parte agisca “con manifesta ingiustizia”, ovvero con sconsiderata arditezza o inammissibile leggerezza. Temerario è, ad esempio, il comportamento di un attore che proceda in giustizia già disponendo di una sentenza sfavorevole su un oggetto identico (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 152 CC). Il ricorso degli appellanti si rivela infondato, ma non offende palesemente il senso di giustizia. Non integra pertanto gli estremi dell’art. 152 cpv. 1 CPC. 11. Gli oneri processuali del pronunciato odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La tassa di giustizia, che di per sé consisterebbe nella metà di quella fissata dal Pretore (art. 24 lett. a LTG), va adeguatamente moderata per tenere conto dei principi della proporzionalità e dell’equivalenza che in virtù del diritto federale informano tutte le riscossioni tributarie. Anche gli emolumenti giudiziari devono mantenersi perciò in un rapporto ragionevole con la complessità della causa e con l’impegno chiesto al tribunale (DTF 120 Ia 175 consid. 4). Le ripetibili si attengono al disposto dell’art. 17 cpv. 1 TOA. Quanto al grado di soccombenza, gli attori escono perdenti su tutta la linea, tranne per quanto concerne le ripetibili di prima sede, al cui riguardo il gravame è fondato nel principio e quasi interamente sull’ammontare. Ciò posto, si giustifica per equità di porre a carico della convenuta un ventesimo degli oneri complessivi e di ridurre conseguentemente le ripetibili di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L’appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo

n. 2 della sentenza impugnata è così riformato: La tassa di giustizia di fr. 300 000.– e le spese, da anticipare da __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ in solido, sono poste solidalmente a carico di questi ultimi, i quali rifonderanno ad __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 100 000.– complessivi per ripetibili. Per il resto la sentenza impugnata è confermata.

2.   Gli oneri processuali, consistenti nella tassa di giustizia e nelle spese di complessivi fr. 50 000.–, da anticipare dagli appellanti in solido, sono posti per un ventesimo a carico di __________ __________ e per il resto solidalmente a carico di __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________, i quali rifonderanno ad __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 30 000.– per ripetibili ridotte.

3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________;

– __________ __________, Starnberg (__________). Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria