Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.01.1998 11.1997.183 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.01.1998 11.1997.183 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.01.1998 11.1997.183
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.. 11.97.00183 Lugano 22 gennaio 1998 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 maggio 1992 da __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); premesso che il 24 ottobre 1997 __________ __________ ha presentato appello contro la sentenza emessa il 3 ottobre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6; constatato che il 2 dicembre 1997 __________ __________ ha a sua volta interposto appello adesivo contro la medesima sentenza; preso atto che con lettera del 20 gennaio 1998 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso; ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; considerato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’azione principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura ticinese, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l’OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l’appello principale deve, di massima, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento); rilevato che nel caso in esame non si intravede ragione per scostarsi da tale regola; considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell’impegno profuso dal legale dell’appellante adesiva per la preparazione e la redazione delle osservazioni all’appello e dell’appello adesivo; ritenuto infine che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG); richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC, decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. L’appello adesivo è dichiarato caduco.
3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia unica fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 3’000.– complessivi per ripetibili di appello.
4. Intimazione a: – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria