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11.1997.177

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-12-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 CPC), con obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili; che non essendo riscontrabile una sconsiderata arditezza o una inammissibile leggerezza nell’agire dei convenuti, non vi è spazio per un’indennità fondata sull’art. 152 CPC; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   La domanda di revisione è respinta.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr.  450.– b) spese                         fr. 50.– fr. 500.– sono posti in solido a carico degli istanti, che rifonderanno alla controparte, sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 1’000.– per ripetibili.

3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna e alla II Corte civile del Tribunale federale. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.12.1998 11.1997.177 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.12.1998 11.1997.177 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.12.1998 11.1997.177

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.97.00177 Lugano 24 dicembre 1998 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nelle cause

n. ______ e ______ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con petizioni del 19 luglio e 24 novembre 1988 da __________ e __________ __________, __________ (__________) (patrocinati dall’avv. __________ __________ __________, __________) contro __________ __________, __________, e Comunione dei comproprietari della Residenza __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________); giudicando ora la domanda di revisione presentata il 10 ottobre 1997 da __________ __________ e dalla Comunione dei comproprietari della “Residenza __________ ” contro la sentenza emessa il 17 settembre 1997 da questa Camera (__________.__________.__________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev’essere accolta la domanda di revisione;

2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili. Ritenuto in fatto: che il 19 gennaio 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto in ordine due petizioni presentate da __________ e __________ __________ per ottenere la demolizione di un muro eretto sulla particella n. __________RFD di __________, ove sorge il Condominio “Residenza __________ ” (inc. __________e __________); che __________ e __________ __________ hanno impugnato tale sentenza con un appello del 12 febbraio 1997 nel quale hanno chiesto di ordinare alla Comunione dei comproprietari della “Residenza __________ ” di demolire il muro fino all’altezza di 1.50 m entro il termine di trenta giorni; che con sentenza del 17 settembre 1997 questa Camera ha accolto l’appello e ha ordinato la demolizione del muro in questione fino all’altezza di 1.50 m; che il 10 ottobre 1997 __________ __________ e la Comunione dei comproprietari della “Residenza __________ ” hanno introdotto a questa Camera una domanda di revisione in cui chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso di ordinare la demolizione del muro fino all’altezza massima consentita dalle disposizioni di vicinato (art. 134 LAC), rispettivamente dall’art. 15 NAPR di __________; che con decreto del 14 ottobre 1997 la presidente di questa Camera ha accordato effetto sospensivo alla domanda di revisione; che contestualmente i convenuti hanno presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per riforma, il cui esame è stato sospeso con decreto del 24 ottobre 1997 del presidente della II Corte civile fino alla conclusione della procedura di revisione; che il 27 ottobre 1997 __________ e __________ __________ hanno presentato anch’essi ricorso per riforma contro la medesima sentenza; che nelle loro osservazioni del 3 novembre 1997 __________ e __________ __________ concludono per il rigetto della domanda di revisione e chiedono la condanna della controparte al pagamento di fr. 10’500.– a titolo di indennità per responsabilità aggravata; e considerando in diritto: che a norma dell’art. 340 lett. b CPC, invocato nella domanda in esame, la revisione di una sentenza può essere chiesta – tra l’altro – se il giudice ha aggiudicato più di quanto era domandato; che con la sentenza del 17 settembre 1997 questa Camera, accertato come il muro litigioso violi le norme sulle distanze contenute nel piano regolatore di __________, ha ritenuto – in estrema sintesi – che in mancanza di un’azione intesa all’ottenimento di un diritto reale per conservare il manufatto i convenuti non potevano opporsi alla parziale demolizione del muro, indipendentemente dall’intempestiva opposizione degli attori e dalla buona fede dei costruttori; che nella domanda di revisione i convenuti ritengono l’ordine impartito eccessivo rispetto alla domanda di giudizio formulata dagli attori nei memoriali scritti; che il giudice deve statuire basandosi sulle domande di giudizio, ma può individuare la domanda e il suo senso chiaro dagli allegati all’incarto (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 165); che nella causa promossa contro __________ __________ gli attori hanno preteso la demolizione del muro fino all’altezza di 2.50 m (inc. __________), mentre in quella contro la Comunione dei comproprietari della “Residenza __________ ” ne hanno postulato l’abbattimento fino all’altezza massima consentita dalla legge (inc. __________); che nella sua genericità quest’ultima richiesta non adempiva i requisiti dell’art. 165 cpv. 2 CPC, né la violazione di un ordine formulato in termini tanto imprecisi avrebbe potuto essere sanzionata dal giudice del rigetto dell’opposizione o dall’autorità penale, i quali non avrebbero potuto individuare con un minimo di sicurezza fino a che altezza avrebbe dovuto essere abbassato il muro; che opportunamente, quindi, nel memoriale conclusivo congiunto del 23 marzo 1993 gli attori hanno precisato che per altezza massima consentita dalla legge doveva intendersi quella di 1.50 m (domanda I, pag. 5 e 6); che tale precisazione non configura affatto una mutazione dell’azione nel senso dell’art. 74 CPC, come pretendono i convenuti, ma è una semplice chiarificazione della domanda di giudizio; che del resto l’azione non subisce mutazioni se, poggiando sul medesimo complesso di fatti e vertendo fra le stesse parti, la richiesta di giudizio cambia solo per estensioni, completazioni o rettificazioni di dettaglio (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 3 ad art. 75 CPC); che, ciò premesso, questa Camera non ha ecceduto la domanda degli attori, di modo che la domanda di revisione si palesa infondata; che la richiesta di partecipare a una discussione orale davanti a questa Camera si rivela dunque inutile; che gli oneri processuali del giudizio odierno sono posti a carico degli istanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC), con obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili; che non essendo riscontrabile una sconsiderata arditezza o una inammissibile leggerezza nell’agire dei convenuti, non vi è spazio per un’indennità fondata sull’art. 152 CPC; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   La domanda di revisione è respinta.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr.  450.– b) spese                         fr. 50.– fr. 500.– sono posti in solido a carico degli istanti, che rifonderanno alla controparte, sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 1’000.– per ripetibili.

3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna e alla II Corte civile del Tribunale federale. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria