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11.1997.160

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-03-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 L’appellante

contesta che la controparte abbia dimostrato la proprietà dei quadri, ribadendo

che l’istruttoria non avrebbe permesso di far luce al riguardo. La deposizione

del teste __________ e la dichiarazione sottoscritta da quest’ultimo il 23 marzo

1992 (doc. B), in cui ringraziava l’attore di avere messo a disposizione i

quadri di sua proprietà per abbellire i locali, non sarebbero attendibili

poiché il teste si sarebbe limitato a riferire quanto sostenuto dall’attore e

non sarebbe stato in grado di identificare i quadri esposti nel locale. Inoltre

la dichiarazione agli atti sarebbe antedatata.

Le argomentazioni predette

non possono essere condivise. __________ __________, amministratore unico della

__________ __________ __________ __________ dalla sua costituzione al

fallimento, ha testimoniato che l’attore gli aveva dichiarato di essere

proprietario dei quadri esposti nella __________ __________ __________. A mente

del teste tali beni non rientravano negli attivi della società, alla quale

erano stati solo prestati (come risulta anche dal documento B), e non

figuravano neppure nell’inventario dell’esercizio pubblico, fatto di cui era

stato reso edotto l’appellante al momento della consegna dei locali

(deposizione 23 novembre 1995). Il teste non ha saputo precisare invero se i

quadri esposti nel nuovo esercizio pubblico fossero gli stessi già esposti nel

bar ristorante “__________ __________ ” (doc. A) e nemmeno il teste __________

ha fornito precisazioni al riguardo, pur soggiunendo di averne riconosciuti

alcuni (verbali, pag. 8). __________ __________n, il quale ha lavorato nel bar

ristorante “__________ ” dal marzo al dicembre 1992, ha dichiarato invece di

avere sempre visto esposti alle pareti della birreria svariati quadri, che egli

riteneva proprietà dell’attore e che non erano in vendita (verbale 7 aprile

1997). Sia come sia, l’ispezione del 13 marzo 1994 presso il ristorante

“__________ ” ha consentito di reperire i sei quadri rivendicati dall’attore e

raffigurati nella lista agli atti (doc. A). Lo stesso appellante, del resto, ha

ammesso di avere prelevato le litografie dal bar ristorante “__________ ” (doc.

H, pag. 3). L’imprecisione del teste __________ nell’inviduare i quadri non ha

quindi apprezzabile incidenza. Quest’ultimo ha d’altra parte specificato che la

data figurante sulla dichiarazione del 23 febbraio 1992 (doc. B) corrisponde

alla realtà. L’appellante ne contesta la veridicità, ma non ha eccepito di

falso la testimonianza, limitandosi a generiche affermazioni senza riscontro

concreto. Ciò posto, la proprietà dell’attore sui quadri oggetto della causa

appare sufficientemente provata. L’appello è, in proposito, ai limiti della

temerarietà.

E. 3 Accertata la proprietà dell’attore, il primo giudice è giunto alla conclusione che il convenuto non aveva dimostrato di aver acquistato 4 quadri con l’inventario del ristorante. L’appellante asserisce che tale affermazione sarebbe in contrasto con l’istrut-toria, poiché le opere d’arte si trovavano nel bar gestito dalla Nuova __________ __________ __________, la cui proprietà gli è stata ceduta dalla __________ __________ __________, senza che quest’ultima formulasse alcuna riserva scritta o intesa al ritiro o alla restituzione dei quadri lasciati nei locali. E siccome egli ha ripreso l’inventario dell’eser-cizio pubblico al prezzo di fr. 23’000.–, in tal modo avrebbe acquistato anche i quadri esposti nei locali. Ora, l’inventario annesso al contratto di sublocazione (doc. C) non figura agli atti, ma l’appellante, interrogato nell’ambito di un procedimento penale, ha ammesso che in tale distinta non figuravano i quadri (doc. H, pag. 3 in fondo). Per di più l’amministratore della Nuova __________ __________ ha dichiarato di aver informato l’appellante che i quadri esposti nei locali non rientravano nell’inventario messo in vendita (verbale 23 novembre 1995, pag. 2). L’appellante non ha quindi provato di aver acquisito la proprietà dei quattro quadri o di essere titolare di un diritto reale limitato sulle opere. L’appello si rivela, una volta ancora, sprovvisto di buon diritto.

E. 4 Secondo il Pretore

il convenuto non può far valere diritti di ritenzione sui due quadri che

ammette essere proprietà dell’attore, non esistendo connessione tra il preteso

credito e gli oggetti. L’appellante asserisce di avere un diritto di ritenzione

poiché il contratto di vendita stipulato con __________ __________ __________

per il trapasso del pacchetto azionario Nuova __________ __________, al prezzo

di fr. 200’000.–, implicava l’adempimento di accordi mai rispettati dalla

controparte, come l’installazione di un forno da pizza e la liberazione dei

debiti dalla società. Di tali inadempienze contrattuali dovrebbe pertanto rispondere

l’attore, proprietario economico della __________ __________ __________.

L’assunto non è

fondato. Giusta l’art. 895 cpv. 1 CC le cose mobili che per volontà del

debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute

in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua

natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa. Per “volontà del debitore”

è sufficiente che questi abbia dato il proprio accordo all’acquisizione del

possesso da parte del creditore (S

TEINAUER

,

Les droits réels, vol. III, 2ª edizione, n. 3137). Nella fattispecie l’attore

ha lasciato i quadri in possesso del convenuto nei locali del bar ristorante

“__________ ”, ma non risulta avere mai autorizzato il loro trasferimento nel

ristorante “__________ ”. Come che sia, il quesito di sapere quale fosse la

reale volontà dell’attore non è determinante, poiché in concreto difetta il

requisito della connessione fra il credito vantato dal convenuto e gli oggetti

in suo possesso. Certo, per ammettere l’esistenza di una connessione, basta che

i due atti siano legati dallo stesso scopo o che vi sia tra loro una

correlazione naturale. Inoltre la connessione è data quando il credito e il

possesso, pur non scaturendo da un medesimo rapporto giuridico, succedono a un

insieme di atti giuridici che mirano allo stesso scopo, sicché una relazione è

ravvisabile secondo le regole della buona fede (S

TEINAUER

,

op. cit., n. 3140 ss.). In concreto, nondimeno, tra il fallito acquisto delle

azioni della Nuova __________ __________ e i quadri non esiste correlazione

naturale. L’acquisto del pacchetto azionario è stato concluso tra il convenuto

e __________ __________ __________, mentre le opere d’arte sono proprietà

dell’attore (doc. H).

E. 5 A detta

dell’appellante l’attore sarebbe in ogni modo proprietario della __________

__________ __________, ciò che giustificherebbe il diritto di ritenzione.

Dall’istruttoria è emerso, in effetti, che l’attore era azionista della Nuova

__________ __________ (deposizione __________, verbale 23 novembre 1995, pag.

3), come pure organo e azionista della __________ __________ __________

(deposizione __________, verbale 23 novembre 1995, pag. 5). Ciò non basta tuttavia

per ammettere un’identità tra la persona fisica e la persona giuridica. Gli

impegni contrattuali di cui l’appellante lamenta la violazione sono stati

conclusi con la __________ __________ __________ e non con l’attore

personalmente. Secondo il convenuto la __________ __________ __________ sarebbe

solo una copertura fiduciaria dell’attore, ma l’affermazione difetta di una

seria dimostrazione e l’istruttoria non contiene alcun utile elemento al proposito.

Né può essere ammessa, nel caso specifico, una responsabilità personale

dell’attore come organo della società venditrice a norma dell’art. 55 cpv. 3

CC, contrariamente a quanto adduce l’appellante. Chi agisce come organo di una

persona giuridica incorre in una responsabilità personale solo per colpa.

L’appellante ravvisa una colpa nel fatto che l’attore gli avrebbe sottaciuto

gli oneri debitori della società in vendita. La tesi non può trovare

accoglimento.

Il contratto di cessione

del pacchetto azionario, in cui figura che l’acquirente aveva preso visione del

bilancio della società e di tutta la documentazione contrattuale, era vincolato

alla condizione che il prezzo pattuito fosse interamente pagato (doc. 23).

Nessun riferimento risulta invece al forno da pizza, nonostante tale elemento

costituisse – a dire dell’appellante – un elemento essenziale del contratto. È

vero che il mancato perfezionamento del negozio giuridico sembra essere dovuto

anche alle difficoltà insorte per installare il noto forno, tanto che le parti

hanno rinviato la compravendita delle azioni in attesa della necessaria

autorizzazione (doc. 12). La società venditrice si è tuttavia adoperata a tal

fine presso la proprietaria dello stabile (doc. 10, 11) e ha chiesto

all’Ufficio della polizia amministrativa di subentrare nella patente

d’esercizio (doc. 18), senza esito. Non si può quindi ravvisare una colpa

dell’attore nella fallita cessione del pacchetto azionario, tanto più che

l’intricata operazione commerciale sembra essere fallita per un concorso di

cause, di cui alcune imputabili anche all’appellante, che in particolare ha

installato il noto forno prima ancora di aver ottenuto il permesso della proprietaria.

Ne segue che, soppesando

l’insieme delle circostanze, l’attore non può essere ritenuto personalmente

responsabile delle presunte inadempienze contrattuali della __________

__________ __________, sicché giuridicamente non vi è connessione fra il

contratto di cessione del pacchetto azionario stipulato tra l’appellante e la __________

__________ __________ e i quadri lasciati dall’attore nei locali del bar

ristorante “__________ ”. Il diritto di ritenzione vantato dal convenuto non è

pertanto legittimo.

E. 6 L’appellante fa valere infine che il Pretore non avrebbe esaminato il diritto di ritenzione che gli competerebbe per l’inadempienza contrattuale dimostrata dell’attore nel contratto di cessione. La tesi non è invero stata esaminata dal primo giudice. La censura cade comunque nel vuoto, poiché non si può sostenere che la mancata restituzione dei quadri all’attore sia connessa al contratto di cessione stipulato con la __________ __________ __________, e ciò per i motivi testé esposti. A giusta ragione quindi il Pretore, accertata la proprietà dell’attore sui 6 quadri trattenuti dal convenuto e constatato che quest’ultimo non poteva dimostrare alcun diritto su di essi, lo ha condannato a restituire gli oggetti. L’appello deve di conseguenza essere respinto anche su questo ultimo punto.

E. 7 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e l’appellante rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. L’attore sostiene invero che il gravame è temerario, ma non ha fatto valere di aver subito un danno non coperto dalle ripetibili e nemmeno ha chiesto l’indennità supplementare ai sensi dell’art. 152 CPC. Gli va riconosciuta quindi un’indennità commisurata alla stringatezza delle sue osservazioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:              1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 1’250.– b) spese                         fr. 50.– fr. 1’300.– sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili d’appello. 3. Intimazione a

– lic. iur. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.03.1998 11.1997.160 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.03.1998 11.1997.160 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.03.1998 11.1997.160

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.. 11.97.00160 Lugano 4 marzo 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Baranovic sedente per statuire nella causa __.__.______ (rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 17 marzo 1994 da __________ __________, __________ (patrocinato dalla lic. iur. __________ __________, studio legale __________ -__________ -__________ -__________,__________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se deve essere accolto l’appello del 22 settembre 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 6 agosto 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. Nel febbraio del 1993 __________ __________ ha acquistato dalla __________ __________ __________ di __________ (__________), sotto condizione sospensiva, il pacchetto azionario della Nuova __________ __________ __________ __________ a __________, sottoscrivendo un contratto per la sublocazione dei locali in cui si trovava il bar ristorante “__________ ”. Il contratto non è stato perfezionato perché l’autorità amministrativa non ha rilasciato a __________ __________ il permesso di installare un forno da pizza, che a detta dell’acquirente costituiva un punto essenziale del contratto. In seguito al fallimento della Nuova __________ __________, l’esercizio pubblico è stato chiuso. __________ __________ ha iniziato una nuova attività presso il ristorante “__________ ” a __________o, in cui ha trasferito alcuni quadri che si trovavano nei locali da lui precedentemente occupati. __________ __________, già amministratore della __________ __________ __________, ha chiesto allora a __________ __________ di restituirgli sei litografie dell’artista __________. Invano. B. Il 17 marzo 1994 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, rivendicando la proprietà di sette (recte: sei) litografie dell’artista __________, di cui ha chiesto la restituzione. In via cautelare egli  ha postulato il deposito delle opere presso un ufficio designato dalla Pretura. Alla discussione sulla cautelare, dell’11 aprile 1994, __________ __________ ha confermato l’istanza, alla quale si è opposto il convenuto, contestando la legittimazione attiva dell’istante e i presupposti per l’adozione di misure cautelari. In via subordinata il convenuto ha chiesto che l’istante fosse tenuto a prestare una garanzia bancaria di fr. 70’000.–. In sede di replica e duplica le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e domande. Statuendo il 15 giugno 1994, il Pretore ha respinto l’istanza cautelare e ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.– con le spese a carico dell’istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 450.– a titolo di ripetibili. Con sentenza del 19 luglio 1994 questa Camera ha confermato il decreto cautelare (inc. I CCA __________/__________). C. Nella sua risposta del 22 agosto 1994 il convenuto ha proposto di respingere la petizione in ordine, per carenza di legittimazione attiva, e nel merito, essendo egli proprietario di quattro quadri e potendo far valere un diritto di ritenzione giusta l’art. 895 CC sulle due opere restanti. Nella replica del 7 ottobre 1994 l’attore ha ribadito le precedenti richieste, contestando le tesi avversarie. Il convenuto ha rinunciato a presentare l’allegato di duplica. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 26 maggio 1997 le parti hanno mantenuto il loro punto di vista e le loro domande, producendo un memoriale conclusivo. D. Statuendo il 6 agosto 1997, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato il convenuto a restituire i sei quadri rivendicati. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2’500.–, sono state poste a carico dell’attore, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 4’200.– per ripetibili. E. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 22 settembre 1997 nel quale chiede che – previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame – la petizione sia respinta in ordine, per carenza di legittimazione attiva, o in via subordinata che sia rigettata nel merito, e che gli sia riconosciuta la proprietà di quattro delle opere contestate e un diritto di ritenzione sulle due opere rimanenti. Con decreto del 10 ottobre 1997 la presidente di questa Camera ha dichiarato priva di oggetto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 3 novembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e e di confermare la sentenza impugnata. Considerando in diritto:                  1. Giusta l’art. 641 cpv. 2 CC il proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. La legittimaziona attiva compete al proprietario che non detiene la cosa, quella passiva a chi possiede la cosa al momento dell’apertura dell’azione. In concreto il Pretore ha ritenuto che i sei quadri litigiosi non sono proprietà del convenuto e che il convenuto non può far valere nemmeno diritti di ritenzione, non esistendo nesso tra il credito vantato e la cosa, sicché i quadri vanno restituiti all’attore. L’appellante ribadisce che all’attore mancherebbe la legittimazione a procedere poiché egli non sarebbe proprietario degli oggetti. A torto. L’attore ha addotto di essere il proprietario dei quadri e di non averne il possesso; tanto basta per ammettere la legittimazione attiva, che del resto è un problema di merito e non – come crede l’appellante – d’ordine (DTF 118 Ia 130 consid. 1, 123 III 62 consid. 3a). Diverso è il problema di sapere se l’attore sia riuscito a provare quanto affermato. Sul problema della legittimazione attiva, comunque sia, l’appello è infondato. 2. L’appellante contesta che la controparte abbia dimostrato la proprietà dei quadri, ribadendo che l’istruttoria non avrebbe permesso di far luce al riguardo. La deposizione del teste __________ e la dichiarazione sottoscritta da quest’ultimo il 23 marzo 1992 (doc. B), in cui ringraziava l’attore di avere messo a disposizione i quadri di sua proprietà per abbellire i locali, non sarebbero attendibili poiché il teste si sarebbe limitato a riferire quanto sostenuto dall’attore e non sarebbe stato in grado di identificare i quadri esposti nel locale. Inoltre la dichiarazione agli atti sarebbe antedatata. Le argomentazioni predette non possono essere condivise. __________ __________, amministratore unico della __________ __________ __________ __________ dalla sua costituzione al fallimento, ha testimoniato che l’attore gli aveva dichiarato di essere proprietario dei quadri esposti nella __________ __________ __________. A mente del teste tali beni non rientravano negli attivi della società, alla quale erano stati solo prestati (come risulta anche dal documento B), e non figuravano neppure nell’inventario dell’esercizio pubblico, fatto di cui era stato reso edotto l’appellante al momento della consegna dei locali (deposizione 23 novembre 1995). Il teste non ha saputo precisare invero se i quadri esposti nel nuovo esercizio pubblico fossero gli stessi già esposti nel bar ristorante “__________ __________ ” (doc. A) e nemmeno il teste __________ ha fornito precisazioni al riguardo, pur soggiunendo di averne riconosciuti alcuni (verbali, pag. 8). __________ __________n, il quale ha lavorato nel bar ristorante “__________ ” dal marzo al dicembre 1992, ha dichiarato invece di avere sempre visto esposti alle pareti della birreria svariati quadri, che egli riteneva proprietà dell’attore e che non erano in vendita (verbale 7 aprile 1997). Sia come sia, l’ispezione del 13 marzo 1994 presso il ristorante “__________ ” ha consentito di reperire i sei quadri rivendicati dall’attore e raffigurati nella lista agli atti (doc. A). Lo stesso appellante, del resto, ha ammesso di avere prelevato le litografie dal bar ristorante “__________ ” (doc. H, pag. 3). L’imprecisione del teste __________ nell’inviduare i quadri non ha quindi apprezzabile incidenza. Quest’ultimo ha d’altra parte specificato che la data figurante sulla dichiarazione del 23 febbraio 1992 (doc. B) corrisponde alla realtà. L’appellante ne contesta la veridicità, ma non ha eccepito di falso la testimonianza, limitandosi a generiche affermazioni senza riscontro concreto. Ciò posto, la proprietà dell’attore sui quadri oggetto della causa appare sufficientemente provata. L’appello è, in proposito, ai limiti della temerarietà. 3. Accertata la proprietà dell’attore, il primo giudice è giunto alla conclusione che il convenuto non aveva dimostrato di aver acquistato 4 quadri con l’inventario del ristorante. L’appellante asserisce che tale affermazione sarebbe in contrasto con l’istrut-toria, poiché le opere d’arte si trovavano nel bar gestito dalla Nuova __________ __________ __________, la cui proprietà gli è stata ceduta dalla __________ __________ __________, senza che quest’ultima formulasse alcuna riserva scritta o intesa al ritiro o alla restituzione dei quadri lasciati nei locali. E siccome egli ha ripreso l’inventario dell’eser-cizio pubblico al prezzo di fr. 23’000.–, in tal modo avrebbe acquistato anche i quadri esposti nei locali. Ora, l’inventario annesso al contratto di sublocazione (doc. C) non figura agli atti, ma l’appellante, interrogato nell’ambito di un procedimento penale, ha ammesso che in tale distinta non figuravano i quadri (doc. H, pag. 3 in fondo). Per di più l’amministratore della Nuova __________ __________ ha dichiarato di aver informato l’appellante che i quadri esposti nei locali non rientravano nell’inventario messo in vendita (verbale 23 novembre 1995, pag. 2). L’appellante non ha quindi provato di aver acquisito la proprietà dei quattro quadri o di essere titolare di un diritto reale limitato sulle opere. L’appello si rivela, una volta ancora, sprovvisto di buon diritto. 4. Secondo il Pretore il convenuto non può far valere diritti di ritenzione sui due quadri che ammette essere proprietà dell’attore, non esistendo connessione tra il preteso credito e gli oggetti. L’appellante asserisce di avere un diritto di ritenzione poiché il contratto di vendita stipulato con __________ __________ __________ per il trapasso del pacchetto azionario Nuova __________ __________, al prezzo di fr. 200’000.–, implicava l’adempimento di accordi mai rispettati dalla controparte, come l’installazione di un forno da pizza e la liberazione dei debiti dalla società. Di tali inadempienze contrattuali dovrebbe pertanto rispondere l’attore, proprietario economico della __________ __________ __________. L’assunto non è fondato. Giusta l’art. 895 cpv. 1 CC le cose mobili che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa. Per “volontà del debitore” è sufficiente che questi abbia dato il proprio accordo all’acquisizione del possesso da parte del creditore (S TEINAUER, Les droits réels, vol. III, 2ª edizione, n. 3137). Nella fattispecie l’attore ha lasciato i quadri in possesso del convenuto nei locali del bar ristorante “__________ ”, ma non risulta avere mai autorizzato il loro trasferimento nel ristorante “__________ ”. Come che sia, il quesito di sapere quale fosse la reale volontà dell’attore non è determinante, poiché in concreto difetta il requisito della connessione fra il credito vantato dal convenuto e gli oggetti in suo possesso. Certo, per ammettere l’esistenza di una connessione, basta che i due atti siano legati dallo stesso scopo o che vi sia tra loro una correlazione naturale. Inoltre la connessione è data quando il credito e il possesso, pur non scaturendo da un medesimo rapporto giuridico, succedono a un insieme di atti giuridici che mirano allo stesso scopo, sicché una relazione è ravvisabile secondo le regole della buona fede (S TEINAUER, op. cit., n. 3140 ss.). In concreto, nondimeno, tra il fallito acquisto delle azioni della Nuova __________ __________ e i quadri non esiste correlazione naturale. L’acquisto del pacchetto azionario è stato concluso tra il convenuto e __________ __________ __________, mentre le opere d’arte sono proprietà dell’attore (doc. H). 5. A detta dell’appellante l’attore sarebbe in ogni modo proprietario della __________ __________ __________, ciò che giustificherebbe il diritto di ritenzione. Dall’istruttoria è emerso, in effetti, che l’attore era azionista della Nuova __________ __________ (deposizione __________, verbale 23 novembre 1995, pag. 3), come pure organo e azionista della __________ __________ __________ (deposizione __________, verbale 23 novembre 1995, pag. 5). Ciò non basta tuttavia per ammettere un’identità tra la persona fisica e la persona giuridica. Gli impegni contrattuali di cui l’appellante lamenta la violazione sono stati conclusi con la __________ __________ __________ e non con l’attore personalmente. Secondo il convenuto la __________ __________ __________ sarebbe solo una copertura fiduciaria dell’attore, ma l’affermazione difetta di una seria dimostrazione e l’istruttoria non contiene alcun utile elemento al proposito. Né può essere ammessa, nel caso specifico, una responsabilità personale dell’attore come organo della società venditrice a norma dell’art. 55 cpv. 3 CC, contrariamente a quanto adduce l’appellante. Chi agisce come organo di una persona giuridica incorre in una responsabilità personale solo per colpa. L’appellante ravvisa una colpa nel fatto che l’attore gli avrebbe sottaciuto gli oneri debitori della società in vendita. La tesi non può trovare accoglimento. Il contratto di cessione del pacchetto azionario, in cui figura che l’acquirente aveva preso visione del bilancio della società e di tutta la documentazione contrattuale, era vincolato alla condizione che il prezzo pattuito fosse interamente pagato (doc. 23). Nessun riferimento risulta invece al forno da pizza, nonostante tale elemento costituisse – a dire dell’appellante – un elemento essenziale del contratto. È vero che il mancato perfezionamento del negozio giuridico sembra essere dovuto anche alle difficoltà insorte per installare il noto forno, tanto che le parti hanno rinviato la compravendita delle azioni in attesa della necessaria autorizzazione (doc. 12). La società venditrice si è tuttavia adoperata a tal fine presso la proprietaria dello stabile (doc. 10, 11) e ha chiesto all’Ufficio della polizia amministrativa di subentrare nella patente d’esercizio (doc. 18), senza esito. Non si può quindi ravvisare una colpa dell’attore nella fallita cessione del pacchetto azionario, tanto più che l’intricata operazione commerciale sembra essere fallita per un concorso di cause, di cui alcune imputabili anche all’appellante, che in particolare ha installato il noto forno prima ancora di aver ottenuto il permesso della proprietaria. Ne segue che, soppesando l’insieme delle circostanze, l’attore non può essere ritenuto personalmente responsabile delle presunte inadempienze contrattuali della __________ __________ __________, sicché giuridicamente non vi è connessione fra il contratto di cessione del pacchetto azionario stipulato tra l’appellante e la __________ __________ __________ e i quadri lasciati dall’attore nei locali del bar ristorante “__________ ”. Il diritto di ritenzione vantato dal convenuto non è pertanto legittimo. 6. L’appellante fa valere infine che il Pretore non avrebbe esaminato il diritto di ritenzione che gli competerebbe per l’inadempienza contrattuale dimostrata dell’attore nel contratto di cessione. La tesi non è invero stata esaminata dal primo giudice. La censura cade comunque nel vuoto, poiché non si può sostenere che la mancata restituzione dei quadri all’attore sia connessa al contratto di cessione stipulato con la __________ __________ __________, e ciò per i motivi testé esposti. A giusta ragione quindi il Pretore, accertata la proprietà dell’attore sui 6 quadri trattenuti dal convenuto e constatato che quest’ultimo non poteva dimostrare alcun diritto su di essi, lo ha condannato a restituire gli oggetti. L’appello deve di conseguenza essere respinto anche su questo ultimo punto. 7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e l’appellante rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. L’attore sostiene invero che il gravame è temerario, ma non ha fatto valere di aver subito un danno non coperto dalle ripetibili e nemmeno ha chiesto l’indennità supplementare ai sensi dell’art. 152 CPC. Gli va riconosciuta quindi un’indennità commisurata alla stringatezza delle sue osservazioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:              1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 1’250.– b) spese                         fr. 50.– fr. 1’300.– sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili d’appello. 3. Intimazione a

– lic. iur. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria