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11.1997.157

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-02-05 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L’attore non ha indicato il valore di causa, sostenendo che era indeterminato ma in ogni caso appellabile (petizione, pag. 1). La domanda di accesso necessario (art. 694 CC) ha nondimeno carattere pecuniario (Poudret, Commentaire à la loi d’organisa-tion judiciaire, vol. II, pag. 233 in basso con richiamo al vol. I, pag. 284 nel mezzo). L’appellabilità del giudizio pretorile dipendeva perciò dal valore litigioso, che è quello della piena indennità cui si riferisce – appunto – l’art. 694 cpv. 1 CC (DTF 120 II 423; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2 a edizione, pag. 164 n. 1868d con rinvii). L’equa indennità non è tuttavia il solo criterio per determinare il valore litigioso, in particolare quando sia in contestazione l’esistenza stessa della servitù. In simili casi entra in considerazione anche l’aumento di valore che la concessione dell’accesso necessario conferirebbe al fondo dominante (Poudret, op. cit., pag. 284 nel mezzo; Rep. 1984 pag. 71 consid. 1). Il fondo dell’attore, su cui sorge una casa monofamiliare, si trova in una zona in cui il terreno vale almeno fr. 250.– al m

E. 1.1 __________ __________ __________ è tenuto a versare ad __________ __________ la somma di fr. 2’500.– a titolo di piena indennità. 1.2  __________ __________ __________ è autorizzato a chiedere direttamente all’Ufficio del registro fondiario di __________ l’iscrizione della servitù sulla scorta della presente sentenza passata in giudicato.

2.  La tassa di giustizia di complessivi fr. 1’000.– e le spese sono poste a carico di __________ __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 750.– per ripetibili. II.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia               fr.       500.– b) spese                                 fr.         75.– c) perizia                                fr.    4'116.85

d) delucidazione perizia       fr.       511.20 fr.    5'203.05 sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 500.– per ripetibili di appello. III.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– __________. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

E. 2 gravata a favore del fondo n. __________, fondandosi sulle dichiarazioni rese da un testimone sul valore commerciale dei fondi.

E. 3 L’appellante ammette che la manovra di accesso alla strada pubblica partendo dal fondo n. __________ è delicata, ma rimprovera al Pretore di averla arbitrariamente ritenuta proibitiva, poiché l’istruttoria avrebbe dimostrato solo l’impossibilità di svoltare a destra nel vialetto situato sul fondo n. __________in provenienza dalla strada pubblica. Il convenuto sostiene inoltre che il Pretore avrebbe a torto determinato egli stesso il tracciato del diritto di passo, in mancanza di indicazioni precise dell’attore sulla superficie necessaria. Infine l’appellante critica l’indennità di fr. 10.– /m 2 riconosciutagli dal Pretore, sulla base di una deposizione testimoniale, e ribadisce che il suo terreno, situato in zona edificabile, vale almeno fr. 250.–/m 2 .

E. 4 Il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità (art. 694 cpv. 1 CC). In linea di principio l’accesso di un fondo edificato che si trova all’interno di una località non è sufficiente quando non è transitabile con veicoli a motore. Il semplice miglioramento di condizioni di accesso insoddisfacenti non basta invece per rivendicare un passo necessario. Nell’applicazione dell’art. 694 CC, in effetti, la giurisprudenza è restrittiva in ragione del ragguardevole pregiudizio che la servitù può arrecare al fondo del vicino (casistica e riferimenti in: Steinauer, op. cit., pag. 161 n. 1863a segg.; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3 a edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 120 II 186 consid. 2a; Rep. 1989 pag. 142 con citazioni; BR/DC 1998 pag. 138)

E. 5 Nella fattispecie il

viale d’accesso alla casa dell’attore è stato pacificamente costruito invadendo

il fondo n. __________per 10 m

2

. L’appellante

riconosce esplicitamente un diritto di passo su tale superficie (indicata in

verde nella planimetria 1:200 allegata alla perizia del 4 aprile 1998),

mediante versamento di un’indennità complessiva di fr. 2’500.–, ma si oppone

alla concessione di ogni altro diritto di passo in favore del fondo n.

__________. È anche indiscusso il fatto che il fondo n. __________RFP di

__________ ha un collegamento alla strada pubblica attraverso la via privata

situata sulla particella n. __________, alla quale si accede transitando sulla

particella n. __________, gravate entrambe da un diritto di passo in suo favore.

La servitù già iscritta si esercita sulla strada privata esistente all’imbocco

del vialetto che conduce alla casa dell’attore (quadrilatero arancione sulla

planimetria 1:200 allegata alla perizia del 4 aprile 1998; doc. Q). Si tratta

quindi di determinare se tale accesso sia da considerare sufficiente ai fini

dell’art. 694 CC.

L’attore ha dapprima fatto

valere, sotto questo profilo, che non è possibile raggiungere la propria

abitazione con veicoli senza girare sul piazzaletto proprietà del convenuto

(petizione, pag. 6). In occasione del sopralluogo eseguito il 18 ottobre 1994

il Pretore ha accertato che “la forte pendenza della strada privata non

consente una manovra di svolta a destra per entrare nella proprietà dell’attore

senza accedere al piazzale sterrato che si trova a monte. Questo anche per la

limitata larghezza della strada e dell’accesso alla proprietà dell’attore e per

la presenza di uno scalino all’estremità più a valle di questo accesso.”

(verbale, pag. 3). L’attore ha rivendicato un diritto di passo sulla strada di

accesso alla piazza di giro, fino al confine nord-ovest della particella n.

__________e alla parte bassa della piazza di giro, per poter girare un veicolo

in provenienza dalla strada pubblica, tornare in retromarcia verso montagna per

poi scendere a imboccare l’accesso alla casa posta sul fondo n. __________

(conclusioni, pag. 7). Egli ha anche rilevato che non è possibile girare il

veicolo sul proprio fondo e che il diritto di passo iscritto a favore della

particella n. __________ (doc. Q) consente di giungere con il veicolo solo fino

all’altezza del viale di accesso e costringe a percorrere in retromarcia la

stradina che conduce all’abitazione, mentre la discesa deve avvenire a marcia

in avanti, per accedere poi a retromarcia sulla strada pubblica (osservazioni,

pag. 4 e 5).

E. 6 L’accesso attuale all’abitazione dell’attore è indubbiamente disagevole e comporta diverse manovre, di cui alcune in retromarcia. Se non che, come si è visto, l’art. 694 cpv. 1 CC non assicura un accesso ideale alla pubblica via, né del resto un accesso a tutti i subalterni del fondo. Un passo scomodo, ma transitabile con veicoli, è già un accesso “sufficiente” nell’accezione dell’art. 694 cpv. 1 CC e non giustifica ulteriori concessioni, nemmeno se l’interesse del richiedente a ottenere la servitù appaia maggiore di quello del vicino a rifiutarla (Steinauer, op. cit., n. 1863a; I CCA, sentenza del 28 agosto 1997 nella causa B. c. D., massima pubblicata nel Bollettino dell’ordine degli avvocati 16/1998, pag. 6). L’attore pretende un diritto di passo necessario su tutta la superficie che usava in passato per accordo precario del convenuto e che a suo dire gli consente di accedere comodamente all’abitazione. Il fatto di aver usato in precedenza del percorso a titolo precario non fonda tuttavia alcun diritto a ottenere un diritto di passo necessario (Meier-Hayoz, op. cit., n. 31 ad art. 694 CC; Caroni Rudolf, Der Notweg, Berna 1969, pag. 96 nel mezzo), destinato ai casi in cui l’accesso alla pubblica via è impossibile o insufficiente. La comodità dell’accesso non è – si ripete – un criterio pertinente per la concessione di un passo necessario (Meier-Hayoz, op. cit., n. 53 ad art. 694 CC).

E. 7 Nel caso concreto,

la difficoltà che deve superare l’attore per accedere al proprio fondo consiste

nell’impossibilità, per un veicolo in provenienza dalla strada pubblica

attraverso la strada privata, di svoltare a destra per entrare nel vialetto di

entrata, largo 2 m (planimetria 1:200 allegata alla perizia del 4 aprile 1998),

rispettivamente, anche se l’istruttoria non ne ha dimostrato gli estremi, per

svoltare a sinistra scendendo dalla casa in direzione della strada pubblica.

L’attore non ha asserito, né tanto meno ha provato, che motivi tecnici o costi

sproporzionati gli impediscano di eliminare l’inconveniente sfruttando il

proprio fondo in modo più adeguato, per esempio rimuovendo la larga aiuola

all’imbocco del vialetto sul fondo __________ (cfr. planimetria 1:200; doc. Y3,

Y4 e Y9) e il “__________ ” che essa forma in corrispondenza della strada

privata sulla particella n. __________ (verbale di sopralluogo).

L’istruttoria, incentrata

più sulle polemiche relative alle vicende comunali che sull’aspetto tecnico

dell’accesso al fondo n. __________, non ha consentito di appurare quindi se la

soluzione proposta dall’attore fosse l’unica atta a eliminare le difficoltà da

lui lamentate. Ma non solo. L’attore non ha nemmeno indicato quale era la

superficie strettamente indispensabile per consentire l’accesso alla sua

proprietà, limitandosi a rivendicare il diritto di passo su tutta la superficie

usata in passato a titolo precario (planimetria doc. S). Ciò non è ammissibile,

il diritto di passo essendo destinato solo – come si è spiegato – ad ovviare situazioni

di necessità. Quello riconosciuto dal primo giudice, da esercitare su una

superficie di 195 m

2

(superficie segnata in giallo

sulla planimetria 1:200, perizia del 4 aprile 1998) eccede manifestamente la

nozione di passo “necessario” così com’è intesa dalla giurisprudenza e dalla

dottrina. Spettava all’attore provare quale superficie gli era strettamente indispensabile

per la manovra di giro dalla strada privata al suo vialetto e viceversa. Ciò

non è avvenuto e l’istruttoria è rimasta carente di qualsiasi indicazione

tecnica sul raggio di sterzata necessario per le manovre indispensabili

all’attore. Non risultano pertanto adempiuti in concreto, sulla base degli atti

di causa, i requisiti posti dall’art. 694 CC. L’appello si rivela quindi

provvisto di buon diritto per quel che concerne il diritto di passo eccedente la

superficie esplicitamente riconosciuta dall’appellante. Ciò non preclude

all’attore la possibilità di chiedere nuovamente un diritto di passo

necessario. Egli dovrà comprovare tuttavia le sue esigenze minime e dimostrare

che la soluzione proposta è quella meno gravosa per il proprietario (o i

proprietari nel loro complesso, non escluso il convenuto) da cui il sacrificio

può essere ragionevolmente preteso.

E. 8 Il convenuto rivendica un’indennità di fr. 250.–/m 2 per la superficie occupata dal vialetto di accesso e sostiene che quella di fr. 10.–/m 2 stabilita dal Pretore non tiene conto del reale valore del fondo. A ragione. Il primo giudice si è fondato per determinare il valore del fondo n. __________sulla deposizione dell’ing. __________ __________, che aveva allestito nel 1991 un referto peritale per il Comune di __________ (verbale del

E. 13 dicembre 1993, pag. 3). Se non che, il valore di fr. 10.–/m 2 indicato in tale perizia, prodotta agli atti con il consenso delle parti, non si riferisce alla superficie incorporata nel vialetto di accesso sulla particella n. __________ (planimetria 1:1000, pag. 9, doc. I). Nel caso di un terreno edificabile non soggetto a vincoli, come era quello incorporato nel vialetto, il valore commerciale su cui concordano sia l’ing. __________ __________ (doc. I, pag. 7) sia il perito giudiziario (perizia del 4 aprile 1998, pag. 8), è di fr. 250.–/m 2. . La piena indennità compensa il danno subito dal proprietario del fondo gravato al momento della costituzione della servitù (Steinauer, op. cit.,

n. 1868a; Meier-Hayoz, op. cit., n. 78 ad art. 694 CC). Visto che la superficie gravata dal passo è stata incorporata in una struttura edilizia e che di fatto il suo proprietario non ne ha più l’uso, si giustifica nella fattispecie che il beneficiario della servitù necessaria paghi il valore venale della superficie di cui dispone (DTF 120 II 423). L’indennità in favore del proprietario gravato deve quindi essere stabilita in fr. 2’500.– (10 m 2 a fr. 250.–/m 2). L’appello deve pertanto essere accolto anche su questo punto. 9. Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Chi postula il riconoscimento di un passo necessario, per di più, deve di regola sopportare gli oneri processuali, comprensivi di spese (di giustizia e peritali), tasse e indennità per ripetibili alla parte avversa, e ciò anche in caso di accoglimento della sua azione, salvo che la parte convenuta si opponga abusivamente al passo o pretenda un’indennità eccessiva (Caroni, op. cit., pag. 115; Rep. 1995 170). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie, ove il convenuto si è opposto alla petizione a buon diritto, accettando per altro la concessione del passo sulla superficie di 10 m 2 invasa dall’attore. In siffatte circostanze gli oneri processuali devono essere posti a carico dell’attore, sia in prima sede che in seconda sede, con obbligo di rifondere al convenuto un’equa indennità per ripetibili. L’ammontare della stessa tiene conto del fatto che l’appellante non si è dovuto rivolgere a un legale, di modo che si limita a rimunerare il dispendio di tempo necessario per difendere le sue ragioni davanti a questa Camera. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   L’appello è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:

1.  È riconosciuto un diritto di passo necessario con ogni veicolo a carico della particella n. __________ RFP di __________ e a favore della particella n. __________RFP di __________, da esercitare sulla superficie segnata in verde sulla planimetria 1:200 del 3 aprile 1998, dichiarata parte integrante del presente giudizio.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.02.1999 11.1997.157 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.02.1999 11.1997.157 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.02.1999 11.1997.157

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.97.00157 Lugano 5 febbraio 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.__.______ (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 17 giugno 1992 da __________. __________ __________. __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro __________. __________ __________, __________; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se deve essere accolto l’appello presentato il 17 settembre 1997 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 agosto 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto __________ B. Il 16 giugno 1992 __________ __________ __________ ha promosso causa contro __________ __________ per ottenere in via cautelare la rimozione della barriera, della catena e del paletto e nel merito il riconoscimento di un diritto di passo necessario a carico del fondo n. __________ e a favore del suo fondo n. __________, sul tracciato risultante dalla planimetria prodotta agli atti quale doc. S, con facoltà di chiederne l’iscrizione a registro fondiario; egli non ha offerto alcuna indennità, limitandosi a proporre in subordine un’indennità imprecisata. __________ __________ ha postulato il rigetto della petizione. Chiusa l’istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo. Nel suo allegato del 7 giugno 1996 l’attore ha confermato le domande di petizione. Nel proprio, di stessa data, __________ __________ ha postulato il rigetto dell’azione e – in subordine – il versamento di un’adeguata indennità in caso di accoglimento della petizione. Le parti non si sono presentate al dibattimento finale. C. Con sentenza del 21 agosto 1997 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, riconoscendo all’attore un diritto di passo necessario a favore del suo fondo n. __________e a carico del fondo n. __________, da esercitare sulla superficie segnata in rosso sulla planimetria doc. S dichiarata parte integrante della sentenza. Egli ha fissato inoltre in fr. 2’480.– la piena indennità dovuta al convenuto e ha autorizzato l’attore a chiedere l’iscrizione del diritto di passo nel registro fondiario. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese sono state poste per un quinto a carico dell’attore e per il resto a carico del convenuto, con obbligo per quest’ultimo di rifondere all’attore fr. 600.– per ripetibili parziali. D. __________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 17 settembre 1997 nel quale chiede che la petizione sia accolta limitatamente a una superficie di 10 m 2, mediante pagamento di una piena indennità di fr. 2’500.–. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 1997 __________ __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata. E. La giudice delegata della Camera, constatato che la planimetria dichiarata parte integrante della sentenza del Pretore non consentiva di determinare con chiarezza l’estensione e il tracciato della servitù litigiosa, ha ordinato d’ufficio l’allestimento di una perizia (art. 88 lett. a e 322 CPC) che comprendesse una planimetria 1:200 dei fondi n. __________e __________. Il referto è stato rassegnato dal perito il 4 aprile 1998 ed è stato completato, su richiesta delle parti, il 9 luglio

1998. Le parti hanno potuto esprimersi sulle risultanze del complemento di istruttoria all’udienza del 25 novembre 1998. Considerando in diritto: 1. L’attore non ha indicato il valore di causa, sostenendo che era indeterminato ma in ogni caso appellabile (petizione, pag. 1). La domanda di accesso necessario (art. 694 CC) ha nondimeno carattere pecuniario (Poudret, Commentaire à la loi d’organisa-tion judiciaire, vol. II, pag. 233 in basso con richiamo al vol. I, pag. 284 nel mezzo). L’appellabilità del giudizio pretorile dipendeva perciò dal valore litigioso, che è quello della piena indennità cui si riferisce – appunto – l’art. 694 cpv. 1 CC (DTF 120 II 423; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2 a edizione, pag. 164 n. 1868d con rinvii). L’equa indennità non è tuttavia il solo criterio per determinare il valore litigioso, in particolare quando sia in contestazione l’esistenza stessa della servitù. In simili casi entra in considerazione anche l’aumento di valore che la concessione dell’accesso necessario conferirebbe al fondo dominante (Poudret, op. cit., pag. 284 nel mezzo; Rep. 1984 pag. 71 consid. 1). Il fondo dell’attore, su cui sorge una casa monofamiliare, si trova in una zona in cui il terreno vale almeno fr. 250.– al m 2 (perizia del 4 aprile 1998). Un accesso comodo e sufficiente alla casa aumenta senza dubbio il valore del fondo di almeno fr. 8’000.–. Sotto questo profilo l’appello è pertanto ricevibile. 2. Il Pretore ha accolto la domanda di accesso necessario, ritenendo che nel caso specifico non si trattava tanto di migliorare un transito già possibile, quanto piuttosto di garantire all’attore l’accesso al fondo procedendo nella normale direzione di marcia. A parere del primo giudice non si poteva esigere dall’attore, vista la situazione dei luoghi e la ripidità della strada, che accedesse dal fondo n. __________alla strada pubblica in retromarcia, se non altro per motivi di sicurezza. L’unica soluzione per garantire un accesso veicolare regolare consisteva perciò nel gravare con un diritto di passo un’ulteriore porzione del fondo n. __________. Dopo aver constatato che l’attore chiedeva di gravare la superficie della piazza di giro a monte dell’imbocco della strada di accesso al fondo n. __________, compreso un breve tratto della strada proprietà del convenuto quale collegamento, ma senza provare quale fosse la superficie effettivamente necessaria, il Pretore ha riconosciuto un diritto di passo da esercitare sulla “superficie del fondo n. __________ delimitata a valle dal limite della servitù di passo già iscritta a RF (doc. Q) e a monte dal confine con la particella n. __________” (sentenza, pag. 3). Egli ha inoltre riconosciuto un diritto di passo necessario a favore della particella n. __________e a carico della n. __________su una porzione di terreno di 10 m 2 invasa dalla strada di accesso alla casa dell’attore. Infine, il Pretore ha accordato al convenuto un’indennità di fr. 10.–/m 2 per la superficie di 248 m 2 gravata a favore del fondo n. __________, fondandosi sulle dichiarazioni rese da un testimone sul valore commerciale dei fondi. 3. L’appellante ammette che la manovra di accesso alla strada pubblica partendo dal fondo n. __________ è delicata, ma rimprovera al Pretore di averla arbitrariamente ritenuta proibitiva, poiché l’istruttoria avrebbe dimostrato solo l’impossibilità di svoltare a destra nel vialetto situato sul fondo n. __________in provenienza dalla strada pubblica. Il convenuto sostiene inoltre che il Pretore avrebbe a torto determinato egli stesso il tracciato del diritto di passo, in mancanza di indicazioni precise dell’attore sulla superficie necessaria. Infine l’appellante critica l’indennità di fr. 10.– /m 2 riconosciutagli dal Pretore, sulla base di una deposizione testimoniale, e ribadisce che il suo terreno, situato in zona edificabile, vale almeno fr. 250.–/m 2 . 4. Il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità (art. 694 cpv. 1 CC). In linea di principio l’accesso di un fondo edificato che si trova all’interno di una località non è sufficiente quando non è transitabile con veicoli a motore. Il semplice miglioramento di condizioni di accesso insoddisfacenti non basta invece per rivendicare un passo necessario. Nell’applicazione dell’art. 694 CC, in effetti, la giurisprudenza è restrittiva in ragione del ragguardevole pregiudizio che la servitù può arrecare al fondo del vicino (casistica e riferimenti in: Steinauer, op. cit., pag. 161 n. 1863a segg.; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3 a edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 120 II 186 consid. 2a; Rep. 1989 pag. 142 con citazioni; BR/DC 1998 pag. 138) 5. Nella fattispecie il viale d’accesso alla casa dell’attore è stato pacificamente costruito invadendo il fondo n. __________per 10 m 2 . L’appellante riconosce esplicitamente un diritto di passo su tale superficie (indicata in verde nella planimetria 1:200 allegata alla perizia del 4 aprile 1998), mediante versamento di un’indennità complessiva di fr. 2’500.–, ma si oppone alla concessione di ogni altro diritto di passo in favore del fondo n. __________. È anche indiscusso il fatto che il fondo n. __________RFP di __________ ha un collegamento alla strada pubblica attraverso la via privata situata sulla particella n. __________, alla quale si accede transitando sulla particella n. __________, gravate entrambe da un diritto di passo in suo favore. La servitù già iscritta si esercita sulla strada privata esistente all’imbocco del vialetto che conduce alla casa dell’attore (quadrilatero arancione sulla planimetria 1:200 allegata alla perizia del 4 aprile 1998; doc. Q). Si tratta quindi di determinare se tale accesso sia da considerare sufficiente ai fini dell’art. 694 CC. L’attore ha dapprima fatto valere, sotto questo profilo, che non è possibile raggiungere la propria abitazione con veicoli senza girare sul piazzaletto proprietà del convenuto (petizione, pag. 6). In occasione del sopralluogo eseguito il 18 ottobre 1994 il Pretore ha accertato che “la forte pendenza della strada privata non consente una manovra di svolta a destra per entrare nella proprietà dell’attore senza accedere al piazzale sterrato che si trova a monte. Questo anche per la limitata larghezza della strada e dell’accesso alla proprietà dell’attore e per la presenza di uno scalino all’estremità più a valle di questo accesso.” (verbale, pag. 3). L’attore ha rivendicato un diritto di passo sulla strada di accesso alla piazza di giro, fino al confine nord-ovest della particella n. __________e alla parte bassa della piazza di giro, per poter girare un veicolo in provenienza dalla strada pubblica, tornare in retromarcia verso montagna per poi scendere a imboccare l’accesso alla casa posta sul fondo n. __________ (conclusioni, pag. 7). Egli ha anche rilevato che non è possibile girare il veicolo sul proprio fondo e che il diritto di passo iscritto a favore della particella n. __________ (doc. Q) consente di giungere con il veicolo solo fino all’altezza del viale di accesso e costringe a percorrere in retromarcia la stradina che conduce all’abitazione, mentre la discesa deve avvenire a marcia in avanti, per accedere poi a retromarcia sulla strada pubblica (osservazioni, pag. 4 e 5). 6. L’accesso attuale all’abitazione dell’attore è indubbiamente disagevole e comporta diverse manovre, di cui alcune in retromarcia. Se non che, come si è visto, l’art. 694 cpv. 1 CC non assicura un accesso ideale alla pubblica via, né del resto un accesso a tutti i subalterni del fondo. Un passo scomodo, ma transitabile con veicoli, è già un accesso “sufficiente” nell’accezione dell’art. 694 cpv. 1 CC e non giustifica ulteriori concessioni, nemmeno se l’interesse del richiedente a ottenere la servitù appaia maggiore di quello del vicino a rifiutarla (Steinauer, op. cit., n. 1863a; I CCA, sentenza del 28 agosto 1997 nella causa B. c. D., massima pubblicata nel Bollettino dell’ordine degli avvocati 16/1998, pag. 6). L’attore pretende un diritto di passo necessario su tutta la superficie che usava in passato per accordo precario del convenuto e che a suo dire gli consente di accedere comodamente all’abitazione. Il fatto di aver usato in precedenza del percorso a titolo precario non fonda tuttavia alcun diritto a ottenere un diritto di passo necessario (Meier-Hayoz, op. cit., n. 31 ad art. 694 CC; Caroni Rudolf, Der Notweg, Berna 1969, pag. 96 nel mezzo), destinato ai casi in cui l’accesso alla pubblica via è impossibile o insufficiente. La comodità dell’accesso non è – si ripete – un criterio pertinente per la concessione di un passo necessario (Meier-Hayoz, op. cit., n. 53 ad art. 694 CC). 7. Nel caso concreto, la difficoltà che deve superare l’attore per accedere al proprio fondo consiste nell’impossibilità, per un veicolo in provenienza dalla strada pubblica attraverso la strada privata, di svoltare a destra per entrare nel vialetto di entrata, largo 2 m (planimetria 1:200 allegata alla perizia del 4 aprile 1998), rispettivamente, anche se l’istruttoria non ne ha dimostrato gli estremi, per svoltare a sinistra scendendo dalla casa in direzione della strada pubblica. L’attore non ha asserito, né tanto meno ha provato, che motivi tecnici o costi sproporzionati gli impediscano di eliminare l’inconveniente sfruttando il proprio fondo in modo più adeguato, per esempio rimuovendo la larga aiuola all’imbocco del vialetto sul fondo __________ (cfr. planimetria 1:200; doc. Y3, Y4 e Y9) e il “__________ ” che essa forma in corrispondenza della strada privata sulla particella n. __________ (verbale di sopralluogo). L’istruttoria, incentrata più sulle polemiche relative alle vicende comunali che sull’aspetto tecnico dell’accesso al fondo n. __________, non ha consentito di appurare quindi se la soluzione proposta dall’attore fosse l’unica atta a eliminare le difficoltà da lui lamentate. Ma non solo. L’attore non ha nemmeno indicato quale era la superficie strettamente indispensabile per consentire l’accesso alla sua proprietà, limitandosi a rivendicare il diritto di passo su tutta la superficie usata in passato a titolo precario (planimetria doc. S). Ciò non è ammissibile, il diritto di passo essendo destinato solo – come si è spiegato – ad ovviare situazioni di necessità. Quello riconosciuto dal primo giudice, da esercitare su una superficie di 195 m 2 (superficie segnata in giallo sulla planimetria 1:200, perizia del 4 aprile 1998) eccede manifestamente la nozione di passo “necessario” così com’è intesa dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Spettava all’attore provare quale superficie gli era strettamente indispensabile per la manovra di giro dalla strada privata al suo vialetto e viceversa. Ciò non è avvenuto e l’istruttoria è rimasta carente di qualsiasi indicazione tecnica sul raggio di sterzata necessario per le manovre indispensabili all’attore. Non risultano pertanto adempiuti in concreto, sulla base degli atti di causa, i requisiti posti dall’art. 694 CC. L’appello si rivela quindi provvisto di buon diritto per quel che concerne il diritto di passo eccedente la superficie esplicitamente riconosciuta dall’appellante. Ciò non preclude all’attore la possibilità di chiedere nuovamente un diritto di passo necessario. Egli dovrà comprovare tuttavia le sue esigenze minime e dimostrare che la soluzione proposta è quella meno gravosa per il proprietario (o i proprietari nel loro complesso, non escluso il convenuto) da cui il sacrificio può essere ragionevolmente preteso. 8. Il convenuto rivendica un’indennità di fr. 250.–/m 2 per la superficie occupata dal vialetto di accesso e sostiene che quella di fr. 10.–/m 2 stabilita dal Pretore non tiene conto del reale valore del fondo. A ragione. Il primo giudice si è fondato per determinare il valore del fondo n. __________sulla deposizione dell’ing. __________ __________, che aveva allestito nel 1991 un referto peritale per il Comune di __________ (verbale del 13 dicembre 1993, pag. 3). Se non che, il valore di fr. 10.–/m 2 indicato in tale perizia, prodotta agli atti con il consenso delle parti, non si riferisce alla superficie incorporata nel vialetto di accesso sulla particella n. __________ (planimetria 1:1000, pag. 9, doc. I). Nel caso di un terreno edificabile non soggetto a vincoli, come era quello incorporato nel vialetto, il valore commerciale su cui concordano sia l’ing. __________ __________ (doc. I, pag. 7) sia il perito giudiziario (perizia del 4 aprile 1998, pag. 8), è di fr. 250.–/m 2. . La piena indennità compensa il danno subito dal proprietario del fondo gravato al momento della costituzione della servitù (Steinauer, op. cit.,

n. 1868a; Meier-Hayoz, op. cit., n. 78 ad art. 694 CC). Visto che la superficie gravata dal passo è stata incorporata in una struttura edilizia e che di fatto il suo proprietario non ne ha più l’uso, si giustifica nella fattispecie che il beneficiario della servitù necessaria paghi il valore venale della superficie di cui dispone (DTF 120 II 423). L’indennità in favore del proprietario gravato deve quindi essere stabilita in fr. 2’500.– (10 m 2 a fr. 250.–/m 2). L’appello deve pertanto essere accolto anche su questo punto. 9. Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Chi postula il riconoscimento di un passo necessario, per di più, deve di regola sopportare gli oneri processuali, comprensivi di spese (di giustizia e peritali), tasse e indennità per ripetibili alla parte avversa, e ciò anche in caso di accoglimento della sua azione, salvo che la parte convenuta si opponga abusivamente al passo o pretenda un’indennità eccessiva (Caroni, op. cit., pag. 115; Rep. 1995 170). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie, ove il convenuto si è opposto alla petizione a buon diritto, accettando per altro la concessione del passo sulla superficie di 10 m 2 invasa dall’attore. In siffatte circostanze gli oneri processuali devono essere posti a carico dell’attore, sia in prima sede che in seconda sede, con obbligo di rifondere al convenuto un’equa indennità per ripetibili. L’ammontare della stessa tiene conto del fatto che l’appellante non si è dovuto rivolgere a un legale, di modo che si limita a rimunerare il dispendio di tempo necessario per difendere le sue ragioni davanti a questa Camera. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   L’appello è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:

1.  È riconosciuto un diritto di passo necessario con ogni veicolo a carico della particella n. __________ RFP di __________ e a favore della particella n. __________RFP di __________, da esercitare sulla superficie segnata in verde sulla planimetria 1:200 del 3 aprile 1998, dichiarata parte integrante del presente giudizio. 1.1 __________ __________ __________ è tenuto a versare ad __________ __________ la somma di fr. 2’500.– a titolo di piena indennità. 1.2  __________ __________ __________ è autorizzato a chiedere direttamente all’Ufficio del registro fondiario di __________ l’iscrizione della servitù sulla scorta della presente sentenza passata in giudicato.

2.  La tassa di giustizia di complessivi fr. 1’000.– e le spese sono poste a carico di __________ __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 750.– per ripetibili. II.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia               fr.       500.– b) spese                                 fr.         75.– c) perizia                                fr.    4'116.85

d) delucidazione perizia       fr.       511.20 fr.    5'203.05 sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 500.– per ripetibili di appello. III.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– __________. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria