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11.1997.147

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-09-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.09.1997 11.1997.147 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.09.1997 11.1997.147 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.09.1997 11.1997.147

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.97.00147 Lugano 17 settembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.__._____ (rimborso di mutuo ipotecario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 novembre 1994 da __________ __________, __________ __________ (patrocinato dalla lic. iur. __________ __________, studio legale __________ -__________, __________) contro __________ e __________ __________, __________ (rappresentati dalla  curatrice avv. dott. __________ __________ -__________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 3 settembre 1997 presentata da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 1° luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3; 2. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello; 3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che nel gennaio del 1993 __________ __________ ha venduto ad __________ __________ una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200’000.–, accesa in 2° grado sulla proprietà per piani n. __________del fondo base n. __________ RFD di __________, sezione __________, appartenente ai minorenni __________ e __________ __________; che con petizione del 23 novembre 1994 __________ __________ ha chiesto la condanna di __________ e __________ __________ al pagamento di fr. 200’000.–; che nella loro risposta del 5 maggio 1995 i convenuti si sono opposti alla petizione; che nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le rispettive domande di giudizio, i convenuti chiedendo con la duplica la restituzione – in via eventuale – della cartella ipotecaria nel caso in cui fosse stata depositata in Pretura; che, esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 20 febbraio 1997 le parti hanno riaffermato le loro domande di giudizio, i convenuti postulando la restituzione del titolo; che il Pretore, statuendo il 1° luglio 1997, ha respinto la petizione e ha posto le spese con una tassa di giustizia di fr. 5’000.– a carico dell’attore, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 15’000.– per ripetibili; che, insorti contro la sentenza del Pretore con un appello del 3 settembre 1997, __________ e __________ __________ chiedono che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame e conferito loro il beneficio dell’assistenza giudiziaria, la nota cartella ipotecaria di fr. 200’000.– sia loro restituita; che non sono state chieste osservazioni alla controparte; e considerando in diritto: che in concreto l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 200’000.– a titolo di rimborso del credito garantito dal citato titolo ipotecario di pari importo; che gli appellanti, da parte loro, hanno postulato la restituzione della cartella ipotecaria in possesso dell’attore, gravante il fondo di loro proprietà; che tale richiesta tende a ottenere una prestazione dall’attore, indipendentemente dal rigetto della domanda di quest’ultimo; che nel caso in cui il convenuto postuli con la risposta pretese contro l’attore, egli formula una vera e propria azione riconvenzionale (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 173); che un’azione riconvenzionale deve essere fatta valere con la risposta (art. 173 cpv. 1 CPC); che nella fattispecie i convenuti hanno chiesto la restituzione – in via eventuale – della citata cartella ipotecaria con la duplica, ribadendo la domanda nel memoriale conclusivo del 20 febbraio 1997; che una domanda riconvenzionale formulata con la duplica è tardiva (Rep. 1981 pag. 190; I CCA, sentenza del 26 giugno 1980 nella causa M. contro M.); che gli appellanti, quindi, rimproverano a torto al Pretore di non avere accolto la loro riconvenzione; che di conseguenza l’appello si rivela infondato, senza che occorra esaminare il merito della pretesa; che, ciò posto, l’istanza di effetto sospensivo contenuta nell’ap-pello diviene priva di oggetto; che l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta, il gravame essendo fin dall’inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC); che, data la particolarità della fattispecie, si può prescindere nondimeno dal prelevare oneri processuali e dall’assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato; richiamato l’art. 313 bis CPC, pronuncia:

1.   L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.   Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione a:

– avv. dott. __________ __________ -__________, __________;

– lic. iur. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria